Diritti Animali

Lo sfruttamento di alcune specie, per organizzare a proprio piacimento lotte e combattimenti lucrando sulle relative scommesse.

I combattimenti tra animali

28 novembre 2004
Ciro Troiano (Responsabile dell'Osservatorio Zoomafia della LAV)

COMBATTIMENTI A Chaman-e-Babrak, città a nord della capitale afgana Kabul, sono ripresi questa settimana i combattimenti tra cani, manifestazioni che erano state bandite dai talebani (AP Photo/Emilio Morenatti).    Nel mondo animale, una delle manifestazioni più evidenti dell’aggressività è il combattimento tra membri della stessa o diversa specie con cui gli animali, attraverso diversi moduli comportamentali che coinvolgono l’uso di armi di offesa e/o difesa, conquistano o difendono risorse e territorio o proteggono se stessi o la prole o, ancora, la supremazia sociale al fine di garantirsi il partner sessuale.
Il combattimento intraspecifico è sempre “ritualizzato” e termina quasi sempre prima che i duellanti si siano procurati ferite gravi; pertanto gli esiti letali sono rari.
Il “duello” si svolge di norma secondo “regole” fisse, in cui i movimenti impiegati sono ordinati in sequenze altamente stereotipate, finalizzate a “mostrare la propria forza” e a “comunicare la propria superiorità”. La ritualizzazione dell’aggressività permette agli animali di risolvere “pacificamente” le dispute, con l’emissione di chiari segnali comunicativi che indicano, ad esempio, l’accettazione della sconfitta senza che si debba arrivare allo scontro fisico vero e proprio.
Questo in natura. Purtroppo gli uomini hanno da sempre “sfruttato” questa tendenza alla dominanza, soprattutto di alcune specie, per organizzare a proprio piacimento lotte e combattimenti tra animali lucrando sulle relative scommesse.

Il lemma “combattimento” indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali. Ciò è da intendersi anche ai fini della legge in esame. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come spesso avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l’evento sia provocato, favorito, organizzato dall’uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio: lotte tra cani, tra galli, tra pesci ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, contro cinghiali, contro tassi, contro orsi; orsi contro puma, ecc.).
Il primo comma dell’articolo 544 quinquies C.p. prevede una sanzione delittuosa per chi “promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica”. Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. Manca un’esplicita previsione per “chi partecipa” o “assiste”, ma ciò non vuol dire che tali condotte siano impunite: basti pensare agli articoli 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato), e 416 (Associazione per delinquere) del Codice penale.

Nel nostro ordinamento, l’articolo 110 C.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato; ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, l’articolo stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.
Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell’incontro, l’individuare o allestire il sito, il curare gli animali usati nelle lotte, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc.).
In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22.05.1997).
(…)
Se più persone si radunano intorno a un ring dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di volere partecipare a un evento contra legem. Ciò a maggior ragione se si considera che tali eventi, in quanto clandestini, vengono solitamente perpetrati - ad eccezione delle corse di cavalli, che possono essere svolte anche su una pubblica via - in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone che fanno parte della “combriccola”. Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l’adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga quando l’attività sia ancora “in itinere” (III Sezione penale, Massima 3506/1996 del 06.04.1996).
L’attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell’altrui proposito criminoso come l’incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne segue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso, quand’anche iniziata all’insaputa del correo.

Ricorre, invece, l’ipotesi di cui all’articolo 416 C.p. (Associazione per delinquere) quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all’associazione. L’elemento che discrimina la fattispecie dell’associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell’accordo criminoso. Nel “concorso di persone nel reato” l’accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l’accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l’accordo criminoso è diretto all’attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13.06.1997).
(…)
Le varie inchieste giudiziarie su alcuni filoni della zoomafia hanno fatto emergere, con sempre più evidenza, la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate, diramati su tutto il territorio nazionale e con contatti internazionali. Si tratta di gruppi di individui gerarchicamente organizzati, dotati di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo, di “codici” e “canoni”, costituiti per commettere crimini, e in particolare crimini per fini di lucro, come le scommesse sulle competizioni clandestine.
La presenza di gruppi simili è stata riscontrata in modo particolare nei combattimenti tra cani e nelle corse clandestine di cavalli. A fianco di questi gruppi ve ne sono altri che traggono la loro forza dalla sola violenza, evidenziando arretratezza organizzativa e ingenuità operativa. Tali gruppi possono essere definiti di criminalità “predatoria”, particolarmente attivi negli atti aggressivi, o nei furti, le rapine e lo spaccio di stupefacenti con l’ausilio di cani da presa.

Con questi scenari risulta più comprensibile l’applicabilità del delitto di “associazione per delinquere”. I delitti propri di tali gruppi che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo - oltre a quelli specifici previsti dai vari commi dell’articolo 544 quinquies C.p. - sono quelli di furto, ricettazione e maltrattamento di animali (cani e altri animali utilizzati nelle competizione), di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto.
La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l’assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata l’affectio societatis, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell’associazione, sia l’intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere.

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e dalla volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi del programma delinquenziale, in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l’esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso ad un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 dell’11.5.1998).
(…)
Per l’applicazione del reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della polizia giudiziaria e del p.m., poiché l’esistenza del pactum sceleris deve essere suffragata con prove certe che devono “reggere” in dibattimento.
Come si vede non è assolutamente vero che la “partecipazione” agli eventi criminosi in commento non è punita. Certo, la responsabilità penale deve essere dimostrata con elementi concreti, ma questo vale per ogni seria attività investigativa.

Scommesse clandestine

L’ultimo comma dell’articolo 544 quinquies del C.p. prevede che “chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”. È possibile, però, il concorso con il reato previsto dall’art. 4, c. 1, della legge 13.12.1989 n. 401, “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.
I fatti incriminati sono diversi: organizzazione di scommesse clandestine prevista da una normativa speciale che disciplina le attività di gioco e scommesse, e attività di scommessa su competizioni illegali tra animali. L’art. 544 quinquies non può ritenersi assorbito nella parte relativa alle scommesse, ex art. 15 C.p., nel delitto di esercizio di scommesse clandestine, con premi in danaro, ordinato in modo diverso, che è un reato fine a se stesso.
L’applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme (quella cosiddetta speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell’altra (cosiddetta generica), oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti e aventi diverse obiettività giuridiche. Ne consegue che la P.g., oltre ad accertare il reato di cui all’art. 544 quinquies in relazione alle scommesse, deve accertare anche le eventuali violazioni alla legge 401/89, ovvero esercizio abusivo di scommesse su competizioni di animali (art. 4, c. 1), pubblicità al loro esercizio (art. 4, c. 2), partecipazione alle scommesse (art. 4, c. 3), raccolta e accettazione di scommesse per via telefonica o telematica (art. 4, c. 4 bis), raccolta o prenotazione di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art, 4, c. 4 ter). In questo caso,però, ci troviamo di fronte a mere contravvenzioni che non consentono alla polizia giudiziaria l’esercizio di adeguati strumenti investigativi.
In relazione alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, il Supremo Collegio ha stabilito che il concetto di esercizio cui fa riferimento l’art. 4 implica una pluralità di comportamenti, ma essi non necessariamente coincidono con la programmazione di più delitti che caratterizza l’associazione per delinquere (Cass. pen., Sez. VI, 29.1.1998, n. 2881). Ancora: “L’art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401, non necessariamente comporta l’abitualità della condotta e comunque la reiterazione della condotta tipicizzata” (Cass. pen., Sez. I, 9.7.1992).
Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un’organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l’unione di più soggetti che gestiscono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l’organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l’abitualità, o comunque la reiterazione della condotta tipizzata potendo l’illecito essere realizzato compiutamente mediante l’organizzazione di scommesse per un singolo evento (Cfr. Cass. pen., Sez. III, 10.2.1998, n. 3413).

In pratica configura il reato di raccolta di scommesse abusive l’attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l’elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell’attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitualità o di permanenza o realizzarsi per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è sufficiente la semplice “puntata” e non è necessario l’inizio o la realizzazione dell’evento su cui si è “puntato”.

Note: Tratto da: Animali, non bestie
Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti
Gialuca Felicetti
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