Il pedoporno e i pericoli del P2P
Roma - Questo articolo - va chiarito subito - non è stato commissionato dalle Major. Piuttosto, ho sentito la necessità di scriverlo in considerazione della mia esperienza professionale la quale mi ha condotto ad alcune conclusioni che spero possano interessare e servire. Come tanti altri colleghi, mi sono trovato a difendere persone coinvolte in indagini sul P2P (non ce ne sono molte, per la verità, e sono prevalentemente concentrate su una Procura del Nord).
Ho notato che, sovente, tutto parte da un monitoraggio sul pedoporno in sharing ma, poi, si procede anche per violazioni del diritto d'autore.
Non sono certo delle ragioni di questa "procedura". Posso soltanto ipotizzare. Da un lato, le indagini sulla pedopornografia possono essere condotte con maggiori libertà rispetto a tutte le altre. Ad esempio, si consideri che l'art. 14 l. 269/98 consente alla polizia giudiziaria (previo controllo/autorizzazione del pubblico ministero) di offrire materiale illecito proprio per issare, ad un certo punto, una rete che contiene un po' di tutto.
Dall'altro, non si può sempre sperare che un pubblico ufficiale impegnato in un'attività di monitoraggio in tema di pedopornografia chiuda un occhio sull'attività di utenti che condividono illecitamente opere protette, specie se la mole è notevole.
È già nota l'illiceità dello sharing di materiali tutelato. È vero che la condivisione, se posta in essere senza motivi di lucro, può essere - per così dire - processualmente "gestita" con il pagamento di una certa somma ed estinzione del reato. Ma è parimenti vero che si devono sempre considerare certi effetti non proprio irrilevanti: una perquisizione alle 6 del mattino, il sequestro di computer, le spese per l'avvocato, ecc.
Nulla, comunque, in confronto a quello che può discendere da un'accusa di pedopornografia, di per sé infamante indipendentemente dalle responsabilità.
Ma che nesso c'è tra diritto d'autore e pedopornografia? Se ragioniamo sul P2P, il nesso può esserci, eccome.
Pensiamo ai "fake" e spieghiamo subito cosa sono (ammesso che non sia già noto). Al di là del caso di mutamento di identità (tipico di Usenet, delle chat e delle comunità telematiche in genere), il fake, nel contesto di cui parliamo, è sempre una falsificazione, ma riguarda il contenuto di un file.
Ad esempio, un utente cambia il nome di un file (ed, eventualmente, i tag) lasciando intendere che si tratti dell'ultimo singolo di una popstar, mentre il contenuto non è pertinente.
Sino a quando si scarica una demo di una band di ragazzini che vuole farsi pubblicità invece della hit di Madonna si tratta soltanto di uno scherzo innocente.
Il brutto - e non è fantasia, credetemi - viene quando si cerca e si crede di aver trovato il backstage dell'ultimo calendario erotico e, invece, aprendolo si scopre di aver scaricato qualcosa di illegale, nella fattispecie un video pedopornografico.
La legge punisce anche la mera detenzione e questa roba scotta veramente.
È vero che il file può essere immediatamente cancellato e reso irrecuperabile (quanti sanno farlo?), ma si può essere sicuri di controllare sempre la cartella messa in condivisione e che, comunque, prima di questa verifica qualcuno non abbia "controllato", in remoto, la lista dei file, magari con una ricerca secondo l'hash (che identifica il file al di là del nome)?
Oramai è noto: scaricando si mette automaticamente in condivisione. E non tutti gli utenti sono in grado di eliminare, ove possibile, questo automatismo. Così, si può diventare, anche senza saperlo, detentori e distributori di materiali pornografici illegali. È non sempre è facile dimostrare l'errore scusabile, la mancanza di dolo.
Il mio pensiero va, ovviamente, ai ragazzi che pur essendo mediamente più "smanettoni" di noi adulti, sono certamente più esposti ai rischi della Rete e, per questo, vanno tutelati, quanto meno con un'informazione corretta ed equilibrata.
Spero di esserci riuscito, i lettori sono sempre i miei giudici.
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