Decreto asfissia-italiani: si riunisce la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
Emanuele è un cittadino preoccupato per la salute e per il decreto del governo che farà scorazzare una sostanza cancerogena come il benzo(a)pirene senza misure obbligatorie di contenimento nelle grandi città.
Emanuele ha inviato ai parlamentari la lettera di PeaceLink che chiunque può scaricare da http://www.peacelink.it/ecologia/a/32471.html
Ecco cosa gli ha risposto l'on. Ermete Realacci, della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.
"Sono assolutamente d'accordo con Lei. E' per questa ragione che il Partito Democratico ha presentato in commissione Ambiente, di cui faccio parte, una risoluzione che impegna il Governo a ripristinare
i vecchi limiti più rigidi e più attenti alla tutela della salute pubblica. Sono anche io tra i firmatari dell'atto (vedi sotto) e che sarà in discussione mercoledì prossimo, 6 ottobre.
Cordialmente,
Ermete Realacci
________________________________
Atto Camera
Risoluzione in
Commissione 7-00393
presentata da
ALESSANDRO BRATTI
giovedì 30
settembre 2010, seduta n.376
La VIII Commissione,
premesso che:
il decreto ministeriale del 25 novembre 1994 prevedeva che, per le aree
urbane a maggior rischio di inquinamento ed elencate all'allegato III
del decreto medesimo, le autorità competenti, enti locali e regione,
dovessero «predisporre sistemi permanenti di monitoraggio delle
concentrazioni» di benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e
polveri sottili PM10 «entro il 30 settembre 1995», secondo i criteri
definiti nel decreto;
il citato decreto ministeriale fissava
all'allegato IV per il benzo(a)pirene, che è tra gli IPA uno dei
composti più pericolosi ed a cui si fa generalmente riferimento come
indice di esposizione, un obiettivo di qualità pari a 1 ng/m3 come
valore medio annuale da rispettare a partire dal 1° gennaio 1999;
il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, facendo salvo il suddetto
obiettivo di qualità per i livelli di benzo(a)pirene nelle medesime
aree urbane, stabiliva che le regioni e le province autonome
individuassero le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli
inquinanti avessero superato il rispettivo valore obiettivo,
evidenziando le aree di superamento e le fonti che avessero contribuito
al superamento, e che nelle zone e negli agglomerati così individuati
adottassero le misure necessarie a perseguire il raggiungimento del
valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorità per le misure
che intervengono sulle principali fonti di emissione;
il recente decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 recante attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per
un'aria più pulita in Europa, ha abrogato il sopraccitato decreto
legislativo n. 152 del 2007 e il decreto ministeriale 25 novembre 1994,
riproducendo comunque il valore obiettivo per il benz(o)pirene di 1
ng/m3, già previsto dal decreto ministeriale del 1994, ma senza alcun
riferimento alla data del 1o gennaio 1999;
tale decreto legislativo ha altresì riprodotto al suo interno la disposizione già prevista nel decreto legislativo n. 152 del 2007 che fissa la data entro cui le
regioni e le province autonome, nelle aree all'interno di zone o di
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti, tra cui il benzo(a)
pirene, superano i valori obiettivo, adottano le misure necessarie a
perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo medesimi;
tale data è stata individuata nel 31 dicembre 2012;
dal nuovo quadro normativo emerge quindi come il valore obiettivo per il benzo(a)pirene di 1 ng/m3 sia effettivamente vincolante a far data dal 1° gennaio 2013;
il benzo(a)pirene è una sostanza altamente cancerogena per l'uomo e può essere
assorbita nell'organismo per inalazione, attraverso la cute e per
ingestione, e l'esposizione ripetuta o a lungo termine può causare
danni molto importanti alla salute umana,
impegna il Governo a riconsiderare la citata data del 31 dicembre 2012, adottando
un'iniziativa normativa tesa a rendere immediatamente vincolante il
valore obiettivo del benzo(a)pirene contenuto nel decreto legislativo
n. 155 del 2010, come previsto già nello schema di decreto sottoposto
alle Camere.
(7-00393)
«Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito,
Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Morassut, Motta,
Realacci, Viola, Zamparutti, Vico».
Le richieste di PeaceLink sono invece queste:
1) ripristinare il decreto legislativo 152/2007 (che recepiva la direttiva 2004/107/Ce) e le altre norme abrogate dal recente decreto del governo 155/2010 al fine di:
- ripristinare il concetto di OBIETTIVO DI QUALITA' (che ha valore vincolante) per le città con oltre 150 mila abitanti;
- ripristinare la data del 1/1/1999 quale data a partire da cui far rispettare il suddetto obiettivo di qualità;
2) finalizzare il decreto legislativo 155/2010 al recepimento UNICAMENTE della direttiva 2008/50/CE rispettando il "Considerando 4" della direttiva stessa che esplicitamente NON incoraggiava un incorporamento della direttiva del 2004 in quella del 2008 (Considerando 4: "Quando sarà stata maturata un'esperienza sufficiente a livello di attuazione della direttiva 2004/107/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, si potrà prendere in considerazione la possibilità di incorporare le disposizioni di tale direttiva nella presente direttiva").
Su questi obiettivi intendiamo lanciare una campagna con ORGANI DI INFORMAZIONE e ASSOCIAZIONI sensibili.
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