Legge SALVA-ILVA, una storia a rovescio
Le frasi che abbiamo appena letto sembrano frutto di un errore, o la svista di uno studente. Ma non è così: descrivono le conseguenze del decreto-legge adottato dal Governo - noto come “Salva-Ilva” - all'interno della vicenda penale che coinvolge la grande acciaieria ospitata dalla città di Taranto e la sua dirigenza. Le usano i Magistrati di Taranto.
IL CONTENUTO DEL DECRETO "SALVA-ILVA"
Il primo articolo di questa legge ha l’effetto di rendere non applicabile ad alcune imprese una parte del codice di procedura penale per un periodo di tempo che può arrivare a 36 mesi. Infatti, da quando c'è questa legge, alcuni atti giudiziari - gli eventuali provvedimenti di sequestro cautelare - “non impediscono .... l’esercizio dell’attività” (art. 1, comma 4). Significa che, pur in presenza di indagini su reati di qualsiasi gravità - come il disastro ambientale colposo e doloso, o l'avvelenamento di alimenti - non possono essere adottate tutte le misure utili a proteggere i diritti delle persone (o meglio, se adottate non sortirebbero effetti). Eppure le misure cautelari sono proprio quelle urgenti, che devono evitare altri reati e ulteriori conseguenze in particolare se si indaga su “reati permanenti”, come quando vi è uno sprigionamento di sostanze pericolose, per di più in un contesto di corruzione.
Come si fa a individuare le imprese che beneficiano di questo trattamento? Il decreto-legge affida il compito allo stesso Governo, che lo fa attraverso un atto della "Presidenza del Consiglio dei Ministri". Scelte le imprese, basta denominarle “di interesse strategico nazionale”. Il processo contrario, infatti, al momento non è neanche possibile, perché la categoria non esiste: nessuno (né la legge, né gli studiosi) ha ricostruito questa figura e ha elaborato criteri per attribuire una tale qualificazione. L’unico presupposto previsto - la presenza di almeno 200 lavoratori occupati da almeno un anno (art. 1, comma 1) – è chiaramente insufficiente.
L’atto della Presidenza non è una legge ma un atto amministrativo, e come tale qualcuno potrebbe impugnarlo con un ricorso. Ma per l’Ilva di Taranto non c’è neanche questo problema: ci pensa subito la stessa legge a qualificarla “impresa d’interesse strategico nazionale” (articolo 3). E' un gioco di scatole cinesi in cui una disposizione ne richiama un'altra, ancora non riempita.
EMERGENZE
Sappiamo che questa legge parla di “rischi per l’occupazione” e di situazioni di “straordinaria necessità e urgenza” (che è la formula che il Governo utilizza per poter legiferare al posto del Parlamento), non lo abbiamo dimenticato. Tutto questo si prova a inserirlo in un quadro "generale e astratto" (come normale per le leggi, che in genere regolano tutti i possibili casi, non le situazioni singole o personali). Ma dentro quella cornice vediamo spuntare continuamente – in modo manifesto oppure no – le ciminiere dell’Ilva. Ma vediamola ancora più da vicino questa legge.
Il decreto-legge n. 207/2012 è un atto del Governo (decreto), che quando interviene in via di urgenza sostituisce il Parlamento (decreto-legge in quanto ha forza di legge, anche se il Parlamento deve esprimersi entro 60 giorni); è stato "convertito" nella legge n. 231 dello stesso anno (ma si continua a citare il D.L. che ha prodotto i primi effetti). Il preambolo è la parte che precede gli articoli della legge. Descrive l'ambito di intervento, che per il D.L. Salva-Ilva è rappresentato dai casi in cui “vi sia un'assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione". Sono casi - qui previsti in astratto - in cui il Ministro dell’Ambiente può “autorizzare la prosecuzione dell’attività produttiva”, a condizione che l’azienda rispetti l’Autorizzazione Integrata Ambientale (il provvedimento complesso che analizza gli impianti e le modalità di funzionamento, autorizzando l'attività) e le modifiche apportate con un riesame. Il potere del Ministro viene poi ribadito (art. 1, comma 1).
Ma dov’è il contenuto innovativo? L'Autorizzazione, infatti, con le sue prescrizioni, va sempre rispettata! E quando non è adeguata, può e deve essere modificata. Perché fare una legge?
COSTITUZIONE OFFESA E VOLONTA' SOVRANA ... DEL MINISTRO
Continuando a leggere, constatiamo che il comma successivo (art. 1, comma 2) in questi casi innalza l’AIA sopra ogni cosa: “le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell’attività produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento”. L'art. 1, comma 4 (di cui abbiamo già parlato) chiude il cerchio. Il risultato è che, se il Ministro dell’Ambiente autorizza “la prosecuzione dell’attività produttiva”, la sua volontà prevale su quella del Giudice (e l’eventuale sequestro dei beni non impedisce l’attività degli impianti). Come si era già detto iniziando a descrivere il decreto, l'articolo 3 arriva poi a regolare direttamente il caso ILVA.
A Taranto i provvedimenti dei Giudici avevano disposto il sequestro delle aree dell’acciaieria più pericolose per la salute (ordinanza 26 luglio 2012 del Giudice per le indagini preliminari). Un esito inevitabile, visti i dati emersi dalle perizie chimiche ed epidemiologiche: presenza di diossine, amianto e di una varietà e quantità impressionante di altre sostanze tossiche, e dati drammatici sull’aumento di mortalità e di gravi patologie, in particolare tra i bambini e i neonati (+ 35 %). I dati sono confermati dallo studio SENTIERI condotto dall'Istituto Superiore della Sanità, organo di ricerca del Ministero della Sanità (ministero che in questa vicenda tende a restare defilato); purtroppo anzi peggioreranno, poiché il picco per le patologie legate ad amianto e diossina arriverà nel 2020. Ciononostante, i custodi giudiziari ora non possono più impedire il funzionamento degli impianti sequestrati.
Il Governo con questa legge "ha promosso" l’AIA rilasciata all'ILVA (da un proprio Ministro) affermando che: “assicura l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute” (così si dice nel preambolo); "boccia" invece l’operato dei Giudici, riservando all’amministrazione ogni giudizio e intervento proprio per i casi più delicati (qui, a differenza di ampie parti del preambolo, l'operazione è mimetizzata e si mantiene l'impianto astratto che hanno le leggi). Il risultato in ogni caso è che, dopo questa legge, l’attività degli impianti dell'Ilva deve continuare a tutti i costi. Vale a poco sostenere - come qualcuno fa spericolatamente - che non si vuole interferire con il procedimento penale. Se si aprisse la strada a un tale modo di procedere, cambierebbe la struttura del nostro sistema democratico, e un Governo potrebbe privare dei suoi diritti fondamentali - temporaneamente - piccole comunità, o minoranze senza voce e protezione.
ESPERIMENTI DI MASSA
Ma in tutto questo, dov'e la popolazione con i suoi diritti inviolabili? Sembra impossibile, ma si è sfuggiti ancora al dovere di occuparsi di un pezzo di paese che sta soffrendo da anni. Ci si aspettava una legge che "nel preambolo" parlasse purtroppo di morte, ma che con i suoi articoli intervenisse subito a salvare le vite, a proteggere i bambini, le donne in gravidanza e quelle che nutrono con il loro latte i neonati, gli anziani che hanno lavorato duramente. E' questa l'emergenza che le leggi non hanno mai considerato. Ci si aspettava l'impiego di risorse straordinarie materiali e soprattutto ideali, una mobilitazione delle migliori energie intellettuali. Questo intervento invece, a parte il titolo, ignora la condizione della popolazione e i drammi individuali e cerca di dare risalto ad altri problemi (perfino all'ordine pubblico, nonostante la prova di responsabilità e compattezza della cittadinanza). L'unico correttivo è la previsione di un "rapporto di valutazione del danno sanitario" annuale, che deve essere "a costo zero" e non è chiaro neppure a cosa serva (art. 1–bis). "Per contrastare le criticità sanitarie riscontrate", vengono poi solo attenuati i vincoli legati al disavanzo della spesa sanitaria nella Regione Puglia, rinunciando al taglio di personale e di posti letto (art. 3-bis).
L'idea è insopportabile: questa legge è un altissimo tributo pagato all’ILVA, mentre ogni cittadino della zona sa di essere tutelato come una delle pecore abbattute in questi anni. Ecco la buona notizia: mentre la produzione continua, si fanno studi sui cittadini di Taranto ...
Questo testo legislativo, su iniziativa dei Magistrati di Taranto, è ora all'esame della Corte Costituzionale, il collegio al cui giudizio i Giudici "rimettono" una normativa se vi è il serio sospetto di una violazione della Costituzione. I rilievi (eccezioni di incostituzionalità) sono moltissimi. Chissà se ci si è resi conto, tra l'altro, che un’impresa indagata potrebbe determinare essa stessa una crisi occupazionale, arrivando così a scegliere il “suo personale" codice di procedura penale. Il 9 aprile, la Corte Costituzionale valuterà la compatibilità della legge con i principi e i precetti della nostra legge fondamentale.
DISPOSIZIONI URGENTI a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 41, 43, 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e il Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto sottoscritto a Roma; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 ottobre 2012, prot. DVA/DEC/2012/0000547, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, con il quale si e' provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA/DEC/2011/450 del 4 agosto 2011, rilasciata alla Societa' ILVA S.p.A. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte, disponendo, ai fini della piu' rigorosa protezione della salute e dell'ambiente, l'applicazione in anticipo della decisione di esecuzione n. 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) da impiegare per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE; Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale e il Piano operativo assicurano l'immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e prevedono graduali ulteriori interventi sulla base di un ordine di priorita' finalizzato al risanamento progressivo degli impianti; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare che, in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell'attivita' produttiva di uno o piu' stabilimenti per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la piena attuazione delle prescrizioni della sopracitata autorizzazione, volte alla immediata rimozione delle condizioni di criticita' esistenti che possono incidere sulla salute, conseguendo il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti; Considerato che la continuita' del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorita' strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 (Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) 1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessita' di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, la prosecuzione dell'attivita' produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu' adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. 2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva sono esclusivamente e ad ogni effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonche' le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame. E' fatta comunque salva l'applicazione degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e' punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della societa' risultante dall'ultimo bilancio approvato.La sanzione e' irrogata, ai sensi ((...)) della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal prefetto competente per territorio. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l'autorita' giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni ((contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale)) nei casi di cui al presente articolo. ((5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici)). Art. 1-bis. (( (Valutazione del danno sanitario). )) ((1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'aziendasanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. 2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)). (continua)
http://www.lettera43.it/cronaca/i-pm-la-legge-salva-ilva-viola-carta-dei-diritti-ue_4367579253.htm
In città ci sono state grandi MANIFESTAZIONI a volte ignorate dai media nazionali:
- Il calendario delle iniziative dal 2 al 9 aprile (a Taranto e a Roma):
http://taranto7aprile.wordpress.com/calendario/
- "Frammenti del 15 dicembre" (filmato e foto di Carmine La Fratta, Luciano Manna e Fabio Millarte): http://www.youtube.com/watch?v=-7n9WZ9r6f0
TV 7 (Rai 1) del 24.02.2012, prima dell'incidente probatorio in cui si è discusso delle perizie (udienza 17 marzo) e del sequestro degli impianti (26 luglio): http://www.youtube.com/watch?v=NE2I5rOFms0
Maggiori dati e informazioni, anche sulla situazione sanitaria a Taranto e sullo studio epidemiologico SENTIERI, possono essere reperiti su questo sito visitando le tematiche "Ecologia" e "Taranto Sociale" o utilizzando il motore di ricerca
Allegati
Testo del DL 207 del 3 dic. 2012 (conv. in legge 231))
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