Come Salvare l'Ilva manomettendo l'AIA invece di applicarla.
SENATO DELLA REPUBBLICA
UFFICIO LEGISLATIVO
A.S. 941
DECRETO LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61
Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
Il decreto-legge in esame che, nel testo approvato dal Consiglio dei ministri si compone di tre articoli, è volto a disciplinare il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.).
La Camera dei deputati ha concluso l'esame del provvedimento nella seduta dell'11 luglio 2013, approvando ulteriori modificazioni al testo già modificato dalle Commissioni 8° e 10° riunite. Tra le altre cose, risultano aggiunti anche due nuovi articoli.
Occorre ricordare che il D.L. 61/2013 è il terzo provvedimento d'urgenza adottato nel corso degli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto.
In precedenza, il D.L. 207/2012 aveva disciplinato - in via generale - l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi consentendo, alle condizioni ivi indicate, la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti. Il decreto ha, inoltre, dettato specifiche disposizioni destinate all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto, che - ai sensi del medesimo decreto - costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale. Il D.L. 129/2012, invece, era stato emanato al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto e faceva seguito al protocollo d'intesa stipulato il 26 luglio 2012, che prevede interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per un ammontare di 336,7 milioni di euro.
L'emergenza ambientale nell'area di Taranto
L'area di Taranto, che rientra in uno dei siti di interesse nazionale (SIN) oggetto di interventi di bonifica, versa in una situazione di emergenza ambientale che è strettamente collegata alla vicenda dello stabilimento dell'ILVA.
L'emergenza ambientale è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del D.L. 129/2012, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto. Al fine di assicurare l'attuazione di tali interventi è stato nominato un Commissario straordinario.
In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell' autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) , rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques ) relative al settore siderurgico.
Il 26 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'A.I.A., con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'A.I.A. (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte. In seguito l'ILVA ha presentato il piano degli interventi , che in data 15 novembre 2012, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, è stato considerato adeguato alle prescrizioni dal medesimo Ministero, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e anche alla Regione Puglia, alla Provincia e al Comune di Taranto.
In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento e il rigetto (avvenuto il 30 novembre 2012) da parte del medesimo Gip dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il D.L. 3 dicembre 2012, n. 207), che ha: dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale; dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti , anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto; previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto- legge .
Il 5 dicembre 2012, la Procura di Taranto, adeguandosi al contenuto del decreto n. 207 , ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo; ha dato, invece, parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85 , ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate.
A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. In data 24 maggio l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto, ai fini della confisca, il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro .
In seguito a tale provvedimento il Consiglio di amministrazione (alla cui guida siede, dal mese di aprile, Enrico Bondi) ha rassegnato le dimissioni .
Di fronte a questa situazione il Garante ha emesso una nota, datata 30 maggio e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri , con cui è stato proposto il commissariamento dei vertici "a condizione che esso sia rigorosamente temporaneo e legato all'attuazione dell'A.I.A. riesaminata" ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.L. 207/2012. Tale norma, infatti, prevede che il Garante segnali eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione proponendo le idonee misure, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
In merito all'attuazione delle prescrizioni dell'A.I.A. ha riferito il Garante medesimo nel corso di un' audizione che si è svolta presso la Commissione Industria del Senato in data 6 giugno 2013 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria italiana. Secondo quanto riportato nel resoconto della seduta, il Garante "con particolare riguardo alle undici violazioni di precise prescrizioni dell'A.I.A., conferma che sono in corso valutazioni da parte sua ai fini di una corretta attuazione della legge".
COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO
Articolo 1
I PRESUPPOSTI DEL COMMISSARIAMENTO
L'articolo 1, comma 1, reca una norma di carattere generale in cui si indicano le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2012. Ai sensi dell'articolo 1 di tale ultimo decreto, gli stabilimenti di interesse strategico nazionale devono essere riconosciuti con apposito d.p.c.m. e devono occupare almeno duecento persone.
A seguito delle modifiche intervenute durante l'esame in Commissione, l'applicazione della disciplina del commissariamento è stata circoscritta alle imprese che impieghino almeno 1000 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno.
Per poter procedere al Commissariamento, l'attività produttiva dello stabilimento deve comportare oggettivamente "pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute" a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale. Con riguardo all'inosservanza dell'A.I.A., il testo approvato dalle Commissioni in sede referente, che recepisce una condizione formulata nel parere della I commissione (Affari costituzionali), contiene la specificazione che l'inosservanza deve essere reiterata. Con l'approvazione della suddetta modifica si è inteso ulteriormente circoscrivere l'applicazione della fattispecie del commissariamento, escludendo che una singola inosservanza dell'AIA sia sufficiente a consentire il commissariamento dell'impresa.
Il nuovo comma 1-bis del decreto-legge, inserito durante l'esame in Commissione, prevede che il Commissariamento è disposto previa espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Si specifica inoltre che il commissariamento può essere disposto non più solo nei confronti dell'impresa nel suo complesso, ma anche dello specifico ramo d'azienda o stabilimento che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1. In quest'ultimo caso, la norma richiede che siano offerte idonee garanzie patrimoniali e finanziarie per l'adempimento alle prescrizioni ambientali e che siano accertate le inosservanza delle prescrizioni contenute nell'AIA da parte dell'Ispra, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, e specifica che tale accertamento deve essere effettuato in contraddittorio con l'impresa interessata.
Al comma 2 dell'articolo 1, si prevede che, in caso di commissariamento, la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alle coperture dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle prescrizioni AIA.
LA NOMINA DEL COMMISSARIO E LA DURATA DEL COMMISSARIAMENTO
Per quanto riguarda la procedura di nomina del Commissario, si prevede che lo stesso venga nominato con decreto del Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla data in cui viene adottata la delibera di commissariamento. Il Commissario si avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente.
A seguito dell'approvazione di un emendamento del M5s, nella versione riformulata dal Governo, si prevede che al Commissario e al subcommissario sono attribuiti i poteri per i piani e le azioni di bonifica.
La durata del commissariamento è fissata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi.
Come rilevato dal Servizio Studi della Camera dei deputati, occorre evidenziare che non vengono esplicitati i criteri di scelta per la nomina di commissario straordinario (né per quella di sub commissario), in particolare per quel che concerne i requisiti di professionalità, nonché le eventuali incompatibilità.
I POTERI DEL COMMISSARIO
Per la durata del Commissariamento, il comma 3 dell'articolo 1 attribuisce al commissario i poteri di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari, nonché per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa. E', infatti, previsto il trasferimento in capo al commissario di tutti i crediti e i debiti della società, compresi quelli relativi a società facenti parte del gruppo. La disposizione precisa che il trasferimento dei citati rapporti avviene ai sensi degli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 2558 (successione nei contratti) del codice civile. Sostanzialmente, il Commissario succede nei contratti stipulati dall'azienda al pari dell'acquirente della stessa. L'art. 2558 c.c., infatti, disciplina, in caso di cessione di azienda, il subentro dell'acquirente in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Con riguardo al riferimento all'art. 1339 c.c., la Commissione Giustizia della Camera ha formulato un'osservazione volta alla soppressione dello stesso in ragione del fatto che tale disposizione "si riferisce all'inserzione automatica di clausole in un contesto nel quale si disciplina la continuità dei rapporti contrattuali ex art. 2558 c.c.".
LE GARANZIE PER LE IMPRESE COMMISSARIATE
Al fine di garantire i proprietari dell'impresa sull'efficacia della gestione commissariale, il comma 4 dell'articolo 1 disciplina gli obblighi di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa. Nel testo approvato dalle Commissioni riunite l'obbligo di informazione è stato esteso nei confronti non più solo del rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci, ma anche del titolare dell'impresa ovvero del socio di maggioranza. Nel senso di un ulteriore ampliamento delle garanzie per la proprietà dell'impresa, vanno anche le seguenti modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente: la limitazione della possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri di sostituire, per la durata del commissariamento, non più tutti gli organi di controllo (come previsto nel testo del decreto legge), ma solo fino a due terzi dei componenti di tali organi e l'attribuzione agli azionisti di minoranza della facoltà di sostituire il restante terzo. Si stabilisce inoltre l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri di motivare il decreto con il quale può sostituire i componenti degli organi di controllo.
IL PIANO AMBIENTALE E QUELLO INDUSTRIALE
Il comma 5 dispone che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché - sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite - di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle norme vigenti nazionali ed internazionali, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'A.I.A., la cui violazione ha determinato il commissariamento.
Al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza dello schema di piano e di favorire la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, si prevede, al comma 5, che la presentazione di eventuali osservazioni deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione e valutate dal Comitato, ai fini della definitiva proposta, entro 120 giorni dalla nomina del Comitato. Il testo approvato dalle Commissioni riunite, prevede espressamente forme di pubblicità del piano anche attraverso la pubblicazione sui siti web del Ministero, della regione e degli enti locali interessati. E' opportuno evidenziare, comunque, che le modalità di partecipazione del pubblico al piano sembrano comunque meno pregnanti di quelle previste dalle procedure ordinarie, tenuto conto che si è in presenza di un documento, il piano, che può arrecare modifiche all'AIA.
Il comma 7 dispone che l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del citato piano equivale a modifica dell'A.I.A.. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato specificato che l'equivalenza a modifica dell'A.I.A. varrà limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni.
A seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo presentato per l'esame in Assemblea, al comma 7, si specifica inoltre che i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici indicati nel decreto interministeriale previsto dal decreto-legge 207 del 2012.
A riguardo, occorre segnalare che la norma nasce da alcuni rilievi formulati dal Commissario straordinario Enrico Bondi, il 27 giugno 2013, in una lettera inviata all'Arpa Puglia e al Presidente della Giunta Regionale.
Nella lettera si evidenziavano le criticità della disciplina recata dalla legge regionale pugliese n. 21 del 2012 sulla valutazione del danno sanitario, sia sotto il profilo dell'attendibilità scientifica sia sotto il profilo della duplicazione e sovrapposizione di norme regionale e nazionali.
La disposizione specifica che il rapporto di valutazione del danno sanitario non può modificare le prescrizioni dell'AIA, ma legittima la Regione a chiedere il riesame della stessa.
Il comma 6 disciplina la predisposizione del piano industriale da parte del commissario straordinario. Il piano deve essere predisposto entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano ambientale presentato dal Comitato dei tre esperti di cui si è detto in precedenza. Tale piano deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza contenute piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
In analogia con quanto disposto in relazione alle garanzie per l'impresa di cui al comma 4, è stato esteso l'obbligo di comunicazione del piano industriale non più al solo rappresentante legale dell'impresa, ma anche al titolare dell'impresa stessa ovvero al socio di maggioranza. Tali soggetti potranno esprimere osservazioni, che dovranno essere acquisite e valutate nella predisposizione del piano industriale da parte del commissario.
Il piano ambientale è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente , sentita la regione competente. Il piano industriale è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Sul piano ambientale il rappresentante dell'impresa può formulare osservazioni entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, che saranno valutate dal Comitato.
Nelle more dell'approvazione del piano industriale, il Commissario straordinario dovrà garantire comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa (comma 8).
LA RESPONSABILITA' DEL COMMISSARIO
Per quanto riguarda la responsabilità del Commissario, occorre evidenziare che attraverso il richiamo all'art. 6 del D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), si prevede il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per eventuali illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. Con una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente, l'esonero è esteso altresì agli esperti del comitato.
Sempre in tema di responsabilità, al comma 1-ter dell'articolo 1, si specifica che il commissariamento "costituisce deroga" all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, in base al quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede - secondo la gravità delle infrazioni - alla diffida, alla diffida e alla contestuale sospensione ovvero alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto.
SVINCOLO DELLE SOMME OGGETTO DI SEQUESTRO
Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato D.Lgs. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'A.I.A. e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati connessi all'attività imprenditoriale. Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale. Nel testo approvato dalle Commissioni riunite è stata inserita la specificazione in base alla quale le somme messe a disposizione del commissario ed utilizzate per gli adempimenti alle prescrizioni dell'A.I.A., non sono mai ripetibili.
I PROVENTI DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA E COMPENSI DEI COMMISSARI E DEGLI ESPERTI
I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'A.I.A. ed alla gestione dell'impresa. Il comma 13 regolamenta i compensi spettanti al commissario straordinario e al sub commissario. Più specificamente, si stabilisce che la determinazione del compenso omnicomprensivo del commissario straordinario sia demandata ad un apposito D.P.C.M, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli articoli 23-bis, comma 5-bis, e 23-ter, comma 1, del D.L. 201/2011.
Il compenso del sub commissario è invece determinato nella misura del 50% di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il sub commissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15% di quella fissata per il commissario.
Nel corso dell'esame in sede referente è stato specificato che sono per intero a carico dell'impresa non solo tutti i trattamenti economici (come previsto nel testo del decreto legge) ma anche gli eventuali ulteriori oneri di funzionamento della struttura commissariale.
I CONTROLLI AMBIENTALI E RELATIVA RELAZIONE AL PARLAMENTO
Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito il comma 13-bis dell'articolo 1 volto a prevedere un monitoraggio sull' attività di ispezione e di accertamento svolta dall'ISPRA e dalle ARPA in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese per le quali si verifichino i presupposti del commissariamento. Per tali finalità il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell' adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA.
COMMISSARIAMENTO DELL'ILVA SPA
Articolo 2
IL COMMISSARIAMENTO DELL'ILVA E LA DEROGA ALLA PROCEDURA
L'articolo 2, comma 1, individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge in esame per l'ILVA S.p.A., derogando alla stessa disciplina generale del commissariamento introdotta dall'articolo 1. Si tratta di una disposizione che sostituisce un provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale. Nel corso dell'esame in sede referente è stata resa esplicita la deroga – che viene giustificata in considerazione delle evidenze e dei profili di straordinaria necessità e urgenza della relativa fattispecie - alle disposizioni riguardanti la necessità dell'acquisizione del parere parlamentare nella procedura di commissariamento, la possibilità di commissariare il singolo ramo d'azienda o stabilimento e la necessità che la rilevazione dell'inosservanza dell'AIA sia effettuata in contraddittorio con l'impresa interessata.
MODIFICHE AL DL 207 DEL 2012
Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 3, comma 1, del D.L. 207/2012, al fine di qualificare come "stabilimenti di interesse strategico nazionale" tutti gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., e non solo quello di Taranto.
Il gruppo Ilva S.p.A. possiede 15 siti produttivi, di cui 6 in Italia. Taranto è lo stabilimento maggiore, ma altre unità produttive sono presenti a Genova, Novi Ligure, Racconigi, Patrica e Marghera (attualmente chiusa).
Al comma 3 si modifica l'articolo 1, comma 3, del decreto n. 207 e si specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nelprovvedimento di riesame dell'A.I.A. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, escluso il pagamento in misura ridotta, l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro.
Si prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio e si aggiunge una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA. Agli ispettori dell'Ispra, nello svolgimento dell'attività, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato.
Ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti sanzionatori in materia di AIA disciplinati all'articolo 29 quattordecies del Codice dell'ambiente.
ATTIVITA' ISPETTIVA AMBIENTALE
Art. 2-bis
L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Assemblea. Si prevede la corresponsione all'ISPRA, ai fini dell'attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, un contributo di 90.000 euro annui, da destinare all'attribuzione di un assegno annuo lordo non pensionabile, per il personale dell'Istituto avente qualifica di ispettore ambientale, che svolga attività che richiedano particolare impegno.
DEROGA AL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER LA PUGLIA
Art. 2-ter
L'articolo è stato inserito nel corso dell’esame in Assemblea, al fine di introdurre una deroga al patto di stabilità interno della regione Puglia relativamente agli impegni e ai pagamenti per l’attuazione degli interventi previsti dal D.L. 129/2012, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto". Si tratta degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012. L'esclusione è prevista nel limite di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014.
SOPPRESSIONE DEL GARANTE
Articolo 2-quater
Al comma 1 si prevede l'abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del D.L. 207/2012, che disciplinano rispettivamente la nomina, il compenso e le funzioni del Garante incaricato di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto legge. In conseguenza di tale abrogazione, il Garante cessa lo svolgimento delle sue funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Una modifica consequenziale alla predetta abrogazione è prevista al comma 2 dell'art. 2-bis in base alla quale il Commissario, in accordo con la regione e le istituzioni locali, promuove iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità con i principi della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la L. 108/2001, riguardo alle "vicende del decreto". La norma riprende quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del D.L. 207/2012, che, tra le funzioni svolte dal Garante, ricomprende la promozione delle predette iniziative di informazione e di consultazione e che viene abrogato dal comma 1 dell'articolo 2-bis.
Si ricorda, sinteticamente, che la "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale", firmata nella cittadina danese di Aarhus nel 1998, entrata in vigore il 30 ottobre 2001 e ratificata a livello nazionale con la citata L. 108/2001, si basa sul principio che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi ambientali conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Per raggiungere tale obiettivo, la Convenzione propone di: assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche; favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente; estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Allegati
dossier disegno di legge
Fonte: senato della repubblica556 Kb - Formato docxConversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 61 recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionaleLicenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0
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