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Raffineria di Milazzo, esposto alle procure di Messina, Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto

Dopo la bocciatura del rapporto di sicurezza presentato dalla Raffineria di Milazzo da parte del CTR, viene presentato un esposto.
13 dicembre 2013

la raffineria di milazzo

Il vice presidente regionale dei Verdi Giuseppe Marano e la presidente del comitato dei cittadini "Aria Pulita" Silvana Giglione hanno presentato un esposto alle procure di Messina, Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto chiedendo accertamenti dopo che il CTR (comitato tecnico regionale) della regione sicilia ha espresso ''parere negativo sul rapporto di sicurezza della Raffineria di Milazzo e ha diffidato il gestore ad adottare, entro 60 giorni, le necessarie misure bocciando la sicurezza degli impianti", si chiede inoltre di verificare ipotesi di reati e l'individuazione dei responsabili.


Di seguito il testo integrale dell'esposto inviatoci da Giuseppe Marano.

ALL’ECC.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO

ALL’ECC.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ALL’ECC.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI ESPOSTO
I sottoscritti Sigg. GIUSEPPE MARANO, nato a Messina il 14.02.1968 e residente a Milazzo (ME), viale Sicilia Complesso Le More Pal. A, cod. fisc. MRN GPP 68B 14F 158, e SILVANA GIGLIONE, nata a Messina il 17.09.1956, residente in Pace del Mela (ME), via Roma n. 116, cod. fisc. GGL SVN 56P57 F158 J, quest’ultima in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato «Aria Pulita», con sede in Milazzo, via Cosenz n. 39, statutariamente portatore di interessi diffusi in materia di tutela dell’ambiente, dell’ambiente salubre, della salute, della sicurezza, ESPONGONO quanto segue:
A) Il territorio del Comune di Milazzo fa parte del c.d. “comprensorio del Mela” (Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto), dichiarato dal Decreto 04.09.2002 dell’Assessore per il Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (pubblicato su G.U.R.S. n. 48 del 18.10.2002) quale “area ad elevato rischio di crisi ambientale” (v.doc.all.). Le aree ad elevato rischio di crisi ambientale – originariamente previste dall’art. 7 della L. 08.07.1986, n. 349, poi sostituito dall’art. 6 della L. 28.08.1989, n. 305, ed ora disciplinate dall’art. 74 del D.lgs. n. 112/98 – sono costituite dagli ambiti territoriali ed eventuali tratti marittimi prospicienti, caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell’atmosfera o nel suolo, che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione. In tali aree, in particolare, va adottato: “un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale”.
B) L’“Area industriale di Milazzo” (Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto) costituisce “sito di interesse nazionale” (S.I.N.). L’art. 252 del D.lgs. n. 152/2006 così definisce i siti d’interesse nazionale: “I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali” (comma 1), ed inoltre riporta che: “All’individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con le regioni interessate” (comma 2). Il decreto che ha istituito l’Area industriale di Milazzo quale sito di interesse nazionale è stato emesso dal Ministro dell’Ambiente in data 11.08.2006. Tali aree devono essere sottoposte ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, ripristino ambientale ed attività di monitoraggio.
C) Lo stabilimento gestito dalla Raffineria di Milazzo nel Comune di Milazzo e San Filippo del Mela, rientra tra quelli in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parte 1 e parte 2, colonna 3, D.Lgs. 17.08.1999, n. 334 (“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GRANDI RISCHI)”) (v.doc.all.), e ss.mm.ii., con obbligo del gestore di redazione del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 dello stesso decreto. In generale, il gestore dell’attività è tenuto agli adempimenti previsti dal capo II del citato D.Lgs. n. 334/99. Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 5 dello stesso decreto, il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti ed a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto dei principi del suddetto decreto legislativo e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di tutela della popolazione e dell’ambiente.
D) Il cosiddetto Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia (in seguito “C.T.R.”), organo preposto a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ed a formulare le relative conclusioni, in relazione alla valutazione del rapporto definitivo di sicurezza (aggiornamento 2010) presentato dalla Raffineria di Milazzo per tutti gli impianti in esercizio presso lo stabilimento:
• ha adottato la delibera n. 180 del 27.11.2012 con la quale, sulla scorta di quanto precedentemente disposto con la delibera n. 167 del 17.05.2012 (v.doc.all.), ha diffidato – ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 334/99 («Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall’autorità competente, l’autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell’attività per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l’autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso») – la Raffineria di Milazzo ad attenersi alle misure di sicurezza integrative in precedenza indicate dallo stesso organo, e fino a quel momento non ottemperate, entro un termine perentorio di 60 giorni, a norma dell’art. 27 del citato decreto (v.doc.all.);
• con ulteriore delibera n. 191 del 12.09.2013 ha concluso esprimendo parere negativo sull’analisi di rischio rappresentata in esso rapporto di sicurezza; per l’effetto, il C.T.R. ha diffidato il gestore (sempre a norma dell’art. 27, comma 4, del D.Lgs. n. 334/99) ad adottare, entro 60 giorni, le necessarie misure individuate dallo stesso Comitato nella delibera al fine di prevenire tutti i possibili pericoli e scenari di incidente rilevante e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente (v.doc.all.).
***
Per quanto sopra esposto e motivato, i sottoscritti Sigg. Giuseppe Marano e Silvana Giglione
CHIEDONO
che le Ecc.me Procure della Repubblica adite, secondo le rispettive competenze e tenutezze, vogliano disporre gli opportuni accertamenti in relazione ai fatti esposti in narrativa, e ciò per le determinazioni di propria competenza in merito alla verifica della sussistenza di eventuali fattispecie di reato, alla individuazione dei soggetti responsabili ed alla loro punizione alle pene di legge,
nonché
che accertino eventuali responsabilità per condotte omissive dei soggetti tenuti normativamente ad intervenire a garanzia dell’interesse pubblico e, quindi, a tutela di beni assoluti e primari come la salute, la salubrità dell’ambiente, l’incolumità pubblica, etc., più nel dettaglio verificando:
• quali azioni e provvedimenti abbia assunto il Comitato Tecnico Regionale, posto il presumibile decorso del termine di diffida di 60 giorni assegnato alla Raffineria di Milazzo S.c.p.a. nella suddetta delibera n. 191 del 12.09.2013;
• come il Comitato Tecnico Regionale abbia inteso procedere rispetto alla valutazione del rapporto definitivo di sicurezza del nuovo impianto di produzione idrogeno (HMU3), sempre di pertinenza della Raffineria di Milazzo S.c.p.a., se – come si evince dal corpo della delibera n. 187 assunta il 25.06.2013 (relativa al rapporto di sicurezza del solo impianto di produzione idrogeno-HMU3) (v.doc.all.) e quella appunto n. 191 del 12.09.2013 (relativa all’aggiornamento 2010 del rapporto di sicurezza di tutti gli impianti in esercizio) – in tale valutazione avrebbe dovuto considerare le interferenze tra lo stesso impianto di produzione idrogeno e gli altri impianti limitrofi in esercizio, in termini di contrasto degli scenari incidentali e contenimento delle conseguenze (rimarcando, come detto sopra, che lo stesso C.T.R. abbia espresso parere negativo sulla valutazione dell’aggiornamento 2010 del rapporto di sicurezza di tutti gli impianti in esercizio);
• se siano stati adottati (ovvero riveduti ed aggiornati) i Piani di Emergenza Interno (art. 11 D.Lgs. n. 334/99; D.M. Ambiente 26.05.2009, n. 138) ed Esterno (art. 20 D.Lgs. n. 334/99; D.P.C.M. 25.02.2005), con le previste consultazioni rispettivamente del personale che lavora nello stabilimento e della popolazione e, quindi, sono state attivate le dovute linee di informazione sul rischio industriale nei confronti di tutti coloro che potrebbero essere interessati dagli effetti di un incidente rilevante (art. 20,comma 4, D.Lgs. n. 334/99; D.P.C.M. 16.02.2007);
• se siano state svolte le altre forme di consultazione della popolazione previste dall’art. 23 del D.Lgs. n. 334/99;
• se siano state rispettate le previsioni per i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 14 D.Lgs. n. 334/99; D.M. Lavori Pubblici 09.05.2001 n. 138);
• se i Sindaci dei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, nel cui territorio è ubicato lo stabilimento gestito dalla Raffineria di Milazzo S.c.p.a., abbiano adottato le misure e prescrizioni atte a prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica (artt. 216 e 217 R.D. 27.07.1934, n. 1265), anche chiedendo all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare le autorizzazioni rilasciate (art. 29-quater, comma 7, D.Lgs. n. 152/06), o ancora abbiano adottato i provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, previsti dalla legge in caso di emergenze sanitarie o per prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (artt. 50, commi 4-5-6 e 54, comma 4, D.Lgs. n. 267/00);
• se ed in che modo siano state esercitate le funzioni amministrative conferite ai Comuni ex art. 23 D.Lgs. n. 112/98;
• se il Prefetto di Messina abbia fatto ricorso ai poteri previsti in caso di urgenza o grave necessità pubblica, per motivi di sanità e sicurezza pubblica (ex art. 2 R.D. 18.06.1931, n. 773; art. 54, comma 8, D.Lgs. n. 267/00);
• se la Provincia di Messina abbia esercitato le funzioni amministrative di propria competenza, anche in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente e per la prevenzione dalle calamità, come previste dalla legge (artt. 19 ss. D.Lgs. n. 267/00);
• se le competenze regionali in materia di incolumità e sicurezza pubblica, di tutela dell’ambiente, di tutela della sanità pubblica, etc., siano state esercitate (art. 73 D.Lgs. n. 112/98; art. 117 Cost. novellato dalla L. n. 3/2001);
• se le corrispondenti competenze ministeriali siano state esercitate (D.Lgs. n. 300/99; art. 117 Cost. novellato dalla L. n. 3/2001);
• se siano state esercitate – da tutti i livelli di governo interessati – le competenze in materia di Protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
• se gli Enti e le Amministrazioni preposte, hanno provveduto di esporre i fatti summenzionati al Procuratore della Repubblica competente per territorio affinché questi possa assumere le determinazioni di propria competenza in merito alla verifica della sussistenza di eventuali fattispecie di reato, alla individuazione dei soggetti responsabili ed alla loro punizione alle pene di legge.
Con richiesta di ricevere l’avviso previsto ai sensi dell’art. 408 c.p.p. nel caso di richiesta di archiviazione, nonché quello previsto ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso di eventuale richiesta di proroga delle indagini.
Con osservanza.

Milazzo, lì 09.12.2013

In fede
GIUSEPPE MARANO
SILVANA GIGLIONE

 

 

Si allega la seguente documentazione:
• Delibera C.T.R. n. 180 del 27.11.2012;
• delibera C.T.R. n. 167 del 17.05.2012;
• delibera C.T.R. n. 187 del 25.06.2013;
• delibera C.T.R. n. 191 del 12.09.2013.

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