Dichiarazione di obiezione alle guerre
RICHIESTA AL MINISTRO RICCARDI DI ESSERE REGISTRATO COME OBIETTORE ALLA DIFESA ARMATA NELL’APPOSITO ALBO NAZIONALE DEGLI OBIETTORI
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Si invitano tutti coloro che hanno maturato la convinzione di obiettare alle guerre di mobilitarsi per rendersi visibili pubblicamente mediante un riconoscimento statale della loro indisponibilità alla difesa armata; così da presentarsi davanti alla politica italiana come un chiaro soggetto che di per sé propone un programma di difesa alternativa.
Per aderire a tale obiettivo ci sono tre modalità:
la minima: aderire alla lettera al Ministro che è nel seguito
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o sul blog di IPRI-CCP. Si provvederà ad un momento opportuno a fargliele pervenire in forma solenne.
la media: stampare la lettera seguente, aggiungere i fatti personali che testimoniano la propria convinzione di obiettore alle guerre; poi inviarla come lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministro con delega al Servizio Civile, Prof. Andrea Riccardi, Ufficio Nazionale Servizio Civile, via Sicilia 194, 0087 Roma (al costo di alcuni euro);
la migliore, perché incisiva giuridicamente: alla risposta del Ministro a qualcuno di coloro che lo hanno interpellato, se la risposta è negativa fare ricorso al TAR Lazio; questo comporta affidare la delega ad un avvocato (per ora solo a Napoli), al cui studio si può firmare la delega gratuitamente; altrimenti occorre andare da un notaio della propria città dal quale firmare la delega all’avvocato al costo di circa 100 euro.
Riteniamo che sia importante che il maggior numero di aderenti si rendano conto che la lotta ha un obiettivo impegnativo, perché le resistenze politiche (anche dei militari) sono forti; quindi sarebbe bene che ogni aderente si ponga al livello maggiore di impegno possibile per lui.
La lettera è concepita con una prima parte generale e una parte personale; chi aderisce, aggiunge alla prima parte la sua versione e la spedisce:
Si chiederà al Ministro di rispondere nel giro di due mesi, entro cioè il 1 ottobre 2012. Se entro questa data non si riceverà risposta, si darà mandato di ricorrere al TAR, ed eventualmente alla corte di Strasburgo per la difesa dei diritti dell’uomo. Si è costituito un gruppo di avvocati, i quali sono disponibili a sostenere il ricorso per solidarietà politica.
Se si è Servizio civilista la iniziativa è ancora più fondata perché il servizio civile è “difesa della patria senza armi”. L’assemblea dei rappresentanti del gennaio 2011 ha votato a favore della richiesta di potersi dichiarare obiettori alla difesa armata. Per collegamenti rivolgersi a Corrado Castobello kastokalos@gmail.com .
La azione politica collettiva verso il Ministro può essere accompagnata da una analoga campagna locale verso il Comune di appartenenza, dato che questo ha l’obbligo di legge di formulare l’elenco delle persone di leva. Si tratta di richiedere al Comune che venga istituita l’albo comunale degli obiettori alla difesa armata.
FAC-SIMILE DELLA LETTERA
On. Ministro Prof. Andrea Riccardi,
Le scrivo in merito al solenne dovere di ogni cittadino di difendere la Pace e la propria comuinità nazionale (articoli 11 e 52 della Costituzione Italiana).
Come Le è ben noto, la legge 230 del 1998 all’art. 1 recita:
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei “Principi fondamentali” della Costituzione.
E’ noto che questa legge ha riconosciuto il diritto soggettivo del cittadino italiano di dichiararsi obiettore/obiettrice di coscienza alla difesa armata, tanto che la suddetta legge ha previsto che tale riconoscimento avvenisse mediante semplice domanda allo Stato. Quindi non più la esenzione dall’obbligo di leva, così come stabiliva la legge 772 del 1972, la quale quindi riconosceva gli “obiettori alla caserma”, figura ben diversa da quella di chi obietta alla difesa armata in generale.
Questo vale anche perché varie sentenze della Corte Costituzionale (per ultima, la n. 228/2004) hanno dichiarato equivalente a quella con le armi la difesa senza armi, la quale si compie a cominciare dal Servizio civile, dal 1998 regolato (sempre secondo la l. 230/1998) dall’Uffizio Nazionale del Servizio civile, indipendente dal Ministero della Difesa (armata).
Questo vale anche in forza dell'art. 9 (libertà di espressione del pensiero) in "combinato disposto" con l'art. 14 (principio di non discriminazione) della CEDU. Anzi, nello scorso luglio per la prima volta il diritto alla obiezione di coscienza al servizio militare è stato esplicitamente riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, che, con la Grand Chambre, ha risposto alla Application n. 23459, 1/6/2011 obbligando gli Stati al dovere del rispetto dei diritti individuali alla obiezione di coscienza al servizio militare e quindi alla guerra.
Per quanto sopra ritengo un diritto inalienabile di coscienza il potersi dichiararsi obiettore davanti allo Stato e ritengo un dovere dello Stato il riconoscere tale diritto, se esso vuole comportarsi come un libero patto tra cittadini liberi.
E’ altresì vero che per la Legge 14 novembre 2000, n. 331 il servizio di leva è stato sospeso; ma esso non è stato soppresso, perché la Costituzione (art. 52) non ammette la sua soppressione. Perché la Costituzione non ha usato la parola “difendere”, un’azione eventualmente temporanea, ma la parola “difesa”, cioè azione che non ammette interruzioni nel tempo. Infatti la susseguente legge n. 64 del 2001, istitutiva del Servizio civile volontario, ha stabilito che quel servizio volontario (art. 1 comma a) abbia come prima finalità una difesa alternativa a quella militare.
E’ evidente quindi che anche oggi la difesa nazionale statale continua ad essere esercitata, sia da un esercito armato di professionisti sia dall’insieme dei serviziocivilisti.
Per di più dal 18/2/2004 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un “Comitato consultivo per la difesa non armata e nonviolenta”, giustappunto per suggerire iniziative di difesa non armata, anche durante il tempo di sospensione dell’obbligo del servizio di leva. Questo Comitato rinominato più volte, è stato in vita fino all’ultimo dicembre.
In più, il servizio di leva stesso può essere sempre ripristinato; quindi anche l’obbligo di leva rimane incombente sulla vita sociale nazionale.
Per cui resta ben valido quanto stabilisce la suddetta legge 230/1998 all’art. 13: “1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge… sono soggetti… al richiamo in caso di pubblica calamità. 2. L’Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1…. 4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio… sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.”
Tutto ciò è stabilito affinché lo Stato abbia a disposizione l’elenco completo di coloro che sono richiamabili (che siano obiettori o no) per una eventuale difesa della Patria da ogni calamità pubblica. E’ proprio per questo motivo che non possono essere soppressi gli elenchi delle persone soggette al servizio di leva né quello degli obiettori degli anni passati. Infatti presso l’UNSC esiste per legge un elenco degli obiettori italiani alla Guerra per motivi di coscienza.
In più questo elenco è attivo, in quanto Lei, a norma della legge 2 Agosto 2007 n. 130, deve cancellare chiunque degli 800.000 obiettori di coscienza della storia italiana glielo chieda a proprio insindacabile giudizio, giusto il suddetto diritto soggettivo di ogni cittadino di dichiararsi obiettore o non.
Ora, è vero che il D. Lgs. 66 del 2010 ha raccolto e riordinato nel libro ottavo le disposizioni in materia di obiezione di coscienza. Ma, nonostante la abrogazione di altri articoli della l. 230/1998 , sono rimasti validi quelli sullo status di obiettore di coscienza e sull’eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva. Quindi nulla del quadro normativo su descritto è stato modificato.
Alle precedenti considerazioni c’è da aggiungere la seguente che riguarda il dignitoso funzionamento dello Stato. In questo periodo in cui il servizio di leva è sospeso, lo Stato ignora quali siano, tra le persone potenzialmente richiamabili nel caso di una emergenza bellica o di pubblica calamità, gli obiettori e quali non (lo stesso vale per tutti quelli che nel passato sono stati esonerati dal servizio di leva per i motive i più vari; ad es., ammogliato con prole). Ciò pregiudica gravemente il funzionamento della amministrazione pubblica; perché, nel caso di una mobilitazione generale, lo Stato non potrà dare ai milioni di persone coinvolti dall’emergenza il tempo adeguato per decidersi tra l’obiezione e non, né tanto meno potrà dare alla sua burocrazia il tempo sufficiente per registrare tutte le opzioni compiute; che negli ultimi anni della effettuazione del servizio di leva ammontavano a quasi la metà dei giovani interessati; quindi un numero tale da mettere a durissima prova il lavoro ordinario di qualsiasi ufficio. Ne andrebbe della efficacia della mobilitazione generale, con grave danno per la risposta che lo Stato dovrà effettuare. Quindi ai fini di una minima efficienza della difesa della Patria, sia quella armata, che non può essere intralciata da un referendum all’ultimo momento, sia quella non armata, che non può essere improvvisata in ventiquattr’ore e alla quale gli obiettori vogliono contribuire con azioni collettive nonviolente, occorre avere preventivamente chiare le potenzialità di ambedue i tipi di difesa, compilando anno per anno l’albo degli obiettori di coscienza.
In conclusione, Le chiedo che l’albo degli obiettori sia aperto a tutti i maggiorenni che ne facciano richiesta e a me in particolare.
Inoltre Le chiedo di renderlo pubblico, essendo l’obiezione alla difesa armata un atto pubblico.
E poiché tutti possono contribuire ad una difesa civile non armata e nonviolenta non ritengo un ostacolo all’iscrizione all’albo degli obiettori l’essere al di fuori della fascia d’età prevista per la mobilitazione armata, o l’essere donna o l’avere lo status di religioso; infatti la difesa non armata si basa sulla solidarietà di tutti coloro che vogliano contribuire ad essa volontariamente.
Infine chiedo a Lei se ritenga che i seguenti requisiti che mi riguardano siano sufficienti per essere iscritto nell’albo degli obiettori italiani alla Guerra, o se ella vorrà indicarne altri.
SEGUE LA PARTE PERSONALE DELLA LETTERA (ESSENZIALE!), DOVE ESPRIMERE LA PROPRIA CONVINZIONE DI ESSERE OBIETTORE ALLE GUERRE.
AL MINIMO AGGIUNGERE:
Dalla mia esperienza della vita sociale e dalla mia riflessione ho maturato la convinzione di dichiararmi davanti allo Stato obiettore di coscienza a causa delle mie profonde convinzioni [o filosofiche, o morali, o religiose] e pertanto [di iscrivermi all’albo degli obiettori italiani; O, SE SI È FATTO IL SERVIZIO CIVILE DA OBIETTORE: di rinnovare la mia iscrizione all’albo] e di renderlo pubblico.
MOLTO MEGLIO SE SI AGGIUNGE:
Di questa mia convinzione testimoniano le seguenti azioni:
AGGIUNGERE I FATTI PERSONALI OGGETTIVI CHE TESTIMONIANO LA CONVINZIONE ( SE NE DA’ UN ELENCO INDICATIVO ):
- Partecipazione a manifestazioni compiute contro la guerra o per la pace
- Partecipazione a manifestazioni compiute a favore dell’obiezione di coscienza al servizio di leva
- scelta del servizio civile come servizio di leva
- scelta del servizio civile volontario
- studi per la pace
- lavoro all’estero per la pace
- lavoro professionale per la pace [spiegare il senso]
- lavoro educativo per la pace
- adesione alle associazioni nonviolente [MIR, MN, PBI, Pax Christi] o alle ONG che lavorano per la pace all’estero
- fede [cristiana o buddista o induista] che mi avverte di non uccidere mai
- obiezione fiscale alle spese militari negli anni x- y , con n. z pignoramenti subiti
- versamento del 5‰ a [la Chiesa Cattolica, in quanto essa ne destina una parte consistente all’intervento di difesa nonviolenta all’estero compiuto dalla Caritas; OPPURE: la Chiesa Valdese, perché sostiene le Peace Brigades International che difendono nonviolentemente i minacciati di morte nel mondo]
- versamento volontario alla voce Difesa civile non armata e nonviolenta del bilancio dell’UNSC per sostenere questo tipo di difesa che le leggi attribuiscono allo Stato
- ……………………………………….
Luogo, data, firma, indirizzo, tel., e-mail
Segreteria:
Peacelink
Cosimo Magnelli
Skype comosome280980
cell. 3394654024
email: cosimo.magnelli@gmail.com
Clicca qui per vedere le adesioni
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N.B: le adesioni non appaiono immediatamente perché soggette ai tempi di approvazione al fine di evitare "spamming".
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