Diritti Animali

Il giudice Ancona assolve «l´Adige», querelato per diffamazione.

Assassini

Cacciatori: il giudice stabilisce che non è reato chiamarli col loro nome.
26 novembre 2004

cacciatori in azione

Scrivere che «il cacciatore che uccide per sport un´allodola pesante meno della cartuccia utilizzata o che spara con un fucile automatico a ripetizione fino a tre colpi a una lepre in corsa terrorizzata da una muta di cani che la inseguono non sempre è visto per quello che è in realtà: un assassino che commette un biocidio» non è reato.

Lo ha stabilito ieri il giudice Carlo Ancona assolvendo il direttore de «l´Adige», che era stato querelato dalla Federazione dei cacciatori per omesso controllo.

Il 15 giugno 2003, nella rubrica dedicata agli animali che esce ogni domenica nel supplemento promozionale «Settepiù», era apparso l´articolo «incriminato».

L´avvocato Franco Busana è riuscito a dimostrare l´insussistenza della diffamazione. «Le parole usate vanno lette tenendo conto del significato che in concreto vennero ad assumere nello specifico discorso - sostiene nella motivazione il giudice Ancona - Per comprendere se il termine "assassino che commette biocidio" riferito al risultato dell´attività venatoria abbia portata diffamatoria occorre valutarlo come riportato nel contesto. Il termine usato appare palesemente un´iperbole che assume un significato puramente figurato e non letterale, e suona accusa non alla moralità dei cacciatori, ma alla assennatezza della loro scelta, soprattutto nel caso limite della caccia all´allodola. Non viene certo chiesto l´intervento della polizia per impedire che venga protratta un´attività criminale, ma viene chiesto il dissenso di chi legge nella valutazione morale di una condotta che si concretizza nel portare la morte in un ambiente naturale sempre più degradato».

«Ogni lettore - scrive Ancona- comprende che si è di fronte a una critica culturale, forse esercitata in toni forti. I cacciatori vengono definiti per l´attività che svolgono e non certo con riferimento a loro personali caratteristiche. Dunque, anche sotto il profilo del diritto di critica, la condotta dell´imputato va ritenuta senz´altro giustificata».

PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.7.26 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)