Come cambia la scuola con la nuova legge sull'educazione civica
Cosa cambia allora con la nuova legge, appena approvata, sull'educazione civica?
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ("Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica") fissa adesso degli obblighi per le scuole, in primo luogo un monte ore di almeno 33 ore annue da realizzare in maniera trasversale. Ma anche una valutazione e un voto espresso in decimi. La parola "trasversale" rientra più volte nella nuova legge, a dimostrazione che l'educazione civica non possa essere confinata solo in una disciplina. E' infatti prevista la figura del "coordinatore" dei docenti a cui è affidata in forma trasversale l'attività di educazione civica, benché essa spetti in primo luogo agli insegnanti di diritto lì dove sono disponibili.
Vediamo i punti più importanti della nuova legge.
Articolo 1
L'articolo 1 ("Principi") chiarisce i punti fondamentali della nuova legge.
"1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona".
Come si può vedere vengono evidenziati gli obiettivi:
- formazione alla cittadinanza attiva e alla responsabilità, oltre che ai principi di legalità;
- centralità della partecipazione alla vita civica, culturale e sociale (trasformando così le conoscenze civiche in competenze);
- educazione alla sostenibilità ambientale e del diritto alla salute come ambiti connessi strettamente alla cittadinanza attiva;
- promozione della cittadinanza digitale, aspetto un tempo non presente nell'educazione civica e aggi invece più che mai rilevante (si pensi alle opportunità dell'e-government e all'e-democracy ma anche alla minaccia del cyberbullismo).
Tali obiettivi partono preliminarmente - lo chiarisce l'articolo 1 della legge - dalla conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea.
Articolo 2
L'articolo 2 ("Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica") è prescrittivo: "Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue".
Cosa cambia quindi?
Mentre prima l'educazione alla cittadinanza era prevista ma senza specifiche prescrizioni, adesso invece è previsto un "curricolo" di tipo "trasversale" non inferiore alle 33 ore. Inoltre riguarda tutto il periodo formativo. La legge prevede (articolo 2) che l'educazione civica parta dalla scuola dell'infanzia: "Nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia".
Articolo 3
L'articolo 3 ("Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento") prevede che il MIUR con un decreto fissi delle linee guida "che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti".
Ma l'aspetto forse più importante dell'articolo 3 è quello delle tematiche definite come tematiche di riferimento per l'educazione civica. Qui di seguito riportiamo una sintesi indicativa:
a) la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
b) l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Uniteì;
c) l' educazione alla cittadinanza digitale (definite nel dettaglio nell'articolo 5 della legge);
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) l'educazione ambientale e allo sviluppo eco-sostenibile;
f) l'educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;
g) l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) la formazione di base in materia di protezione civile.
L'articolo 3 richiama inoltre l'importanza della già citata educazione alla salute e alla cittadinanza attiva facendo riferimento anche all'educazione al volontariato e al "rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura".
Articolo 8
L'articolo 8 ("Scuola e territorio") ritorna sulla questione del volontariato come dimensione dell'educazione civica e aggiunge: "L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva".
Articoli 9 e 10
L'articolo 9 ("Albo delle buone pratiche di educazione civica") prevede che vengano raccolte presso il MIUR in un apposito archivio le migliori pratiche in attuazione della legge. L'articolo 10 ("Valorizzazione delle migliori esperienze") prevede anche un concorso nazionale.
Queste sono a grandi linee le indicazioni della legge, che ha tuttavia anche altri punti importanti e di particolare interesse quali:
- la cittadinanza digitale (articolo 5);
- la "formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica" (articolo 6);
- la collaborazione con la famiglia per "sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile" (articolo 7).
La cittadinanza digitale
Per quanto riguarda la cittadinanza digitale, la legge è particolarmente dettagliata e rinviamo alla lettura integrale dell'articolo. Ci limitiamo a cogliere un aspetto importante.
La partecipazione alla vita sociale è considerata anche tramite l'informazione digitale. L'articolo 5 sulla cittadinanza digitale valuta l'attività di "informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati" come "opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa". L'educazione alla fruizione delle tecnologie digitali prevede anche un'attività di verifica critica delle fonti. Infatti la legge prevede che la scuola sia un luogo dove imparare ad "analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali". Il riferimento alle fake-news, di cui i social network sono purtroppo pieni, è indiretto ma la questione di fatto viene posta nella sua sostanza.
A chi è affidata l'educazione civica?
La legge recita quanto segue: "Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali (...) Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica".
Daniele Marescotti è laureato in giurisprudenza e ha svolto docenze nei corsi di formazione docenti in qualità di esperto nel campo dell'educazione alla cittadinanza. Ha scritto il libro "A scuola di cittadinanza attiva" (StreetLib).
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