P2P e denunce in Italia, e la legge?

Le molte denunce piovute nei giorni scorsi in mezza Europa sugli utenti peer-to-peer allarmano molti. Ma per quanto riguarda l'Italia cosa dice la legge? Il quadro
13 ottobre 2004
Manuel M. Bucarella (giurista e vicepresidente di NewGlobal.It)

L'IFPI, l'associazione internazionale dei fonografici, ha annunciato negli scorsi giorni di aver intrapreso circa 650 azioni legali contro altrettanti utenti in Italia, Austria, Germania, Francia, Gran Bretagna e Danimarca.

In particolare in Italia 7 persone sarebbero state denunciate dalla Guardia di Finanza per violazione del diritto d'autore. Si tratta - si legge in una nota distribuita alla stampa da IFPI - sia di soggetti attivi nel diffondere sulle reti p2p materiale illecito in grande quantità tramite il proprio pc, sia di gestori di server Openap e Edonkey.

Evitando di esprimere un giudizio sull'accaduto, che non potrebbe che essere politico o etico, è opportuno ricostruire la vicenda nell'alveo della normativa che in Italia disciplina il diritto d'autore nelle sue svariate manifestazioni.

Anzitutto va detto che il P2P in sé, come sistema di scambio e condivisione di file non è vietato dalla legge, né lo sono i software del tipo di Kazaa, WinMX, Imesh, Edonkey etc, che consentono lo scaricamento (download) di file dal computer di un utente a quello di un altro. Tali software non vengono creati e distribuiti allo scopo di far condividere agli utenti materiali secondo modalità vietate per legge.

Quello che potrebbe rendere illegale un software di filesharing è l'illiceità dei contenuti condivisi dagli utenti. Nel caso dei sistemi P2P, in particolare, l'assenza di un server centrale che smisti ed indicizzi le richieste e che abbia una visione globale degli utenti e dei file contenuti negli hard disk degli stessi e, dunque, conoscenza dei file eventualmente illegali, impedisce di considerare il sistema illegale.
Anche perchè nel caso dei più moderni applicativi di filesharing (come Freenet), la ricerca dei file e soprattutto la loro condivisione non passa dal server centrale, ma avviene direttamente attraverso i computer-nodi(peers), dei singoli utenti. Il server centrale, utilizzato per l'autentica iniziale dell'utente, non viene invece interessato dalle interrogazioni tra utenti e dal conseguente scambio di file. Insomma la condivisione ed il download passano solo ed esclusivamente per i computer degli utenti(veri e propri client/server decentralizzati), diventando un fatto personale dei soggetti coinvolti.

Gli appassionati, ed i malcapitati, vogliono soprattutto sapere se fare p2p di musica sia consentito oppure no.

La legge italiana sul diritto d'autore consente, con riferimento alle opere musicali, all'acquirente di effettuare una sola copia ad uso personale, anche solo analogica. Il che significa che non si può cedere tale copia ad altre persone tramite internet.

L'Art. 71-sexies della legge sul diritto d'autore, in particolare, dispone quanto segue:

"1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.

2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80."

Quindi la legge sul diritto d'autore consente la sola copia personale che non può essere condivisa con altri soggetti via internet. Tra l'altro l'effettuazione di più copie dell'originale (duplicazione) deve essere autorizzata dal detentore del copyright. Eventuali violazioni rientrano nell'ambito della responsabilità civile e comunque soggiacciono ad oneri probatori particolarmente intensi, ovviamente a carico delle case discografiche.

L'art. 171 - ter sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro chiunque non per scopo personale ma per trarne profitto (utilità economica) duplica, riproduce opere o parti di esse senza autorizzazione, le vende, ovvero le immette - sempre per fine di profitto - in una rete di comunicazione telematica (nel caso del p2p2 la reclusione sale da 1 a 4 anni).

Da quanto sopra si evince con chiarezza come il P2P quale noi lo intendiamo - cioè gratuita condivisione di files musicali - non è penalmente illecito.

Non mancano tuttavia, tra gli adepti dell'IFPI e tra i discografici, coloro che intendono criminalizzare il filesharing applicando l'art. 171 - ter comma 2^ lett. a) l.d.a., ritenendo cioè che nel filesharing vi siano gli estremi della cessione a qualunque titolo di oltre 50 copie non autorizzate di opere protette.

A sommesso parere di chi scrive è alquanto discutibile che una sola copia, condivisa contemporaneamente (anche in differenti giorni) da più di cinquanta utenti, integri gli estremi della cessione non autorizzata e costituisca dunque reato. E ciò sulla base del semplice assunto che nel filesharing manca assolutamente l'elemento materiale della riproduzione.
Infatti il file viene semplicemente messo a disposizione - o trasmesso - e scaricato dall'altro utente. Il reato viene commesso da chi materialmente mette a disposizione cinquanta differenti copie dello stesso brano musicale o della stessa opera, come nel mondo reale fa chi riproduce e poi vende in una bancarella oltre 50 cd riprodotti da un originale.

Un'ultima nota mi sembra importante: le intercettazioni telematiche che consentono di individuare, nella rete internet, potenziali responsabili di violazioni alla legge sul diritto d'autore, possono essere condotte, ai sensi dell'art. 266 ss. c.p.p., esclusivamente dagli ausiliari di polizia giudiziaria, dunque non autonomamente da privati.

Nel caso in cui una Procura della Repubblica decida di aprire delle indagini relative a reati commessi attraverso mezzi di comunicazione informatici e/o telematici, deve chiedere al Gip l'autorizzazione perchè Polizia Postale o Gdf - a seconda dei casi - svolgano delle intercettazioni di tipo telematico o informatico. In caso di particolare urgenza, il Pm può disporre autonomamente delle intercettazioni telematiche, comunicando l'avvio delle stesse al Gip entro 24 ore, che convalida il provvedimento nelle successive 48 ore. Va detto che gli esiti delle intercettazioni telematiche possono essere utilizzati come mezzi di prova solo nel procedimento penale di cui trattasi. Tra l'altro non possono essere utilizzati in eventuali procedimenti civili per danni che le major volessero farsi risarcire dai downloader.

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