Installare software privo di licenza non è reato

L'installazione sul proprio pc o la detenzione di programmi copiati non può considerarsi reato se non viene provato "il trarne profitto". E' configurabile pertanto solo un illecito amministrativo.
13 marzo 2007

La Guardia di Finanza durante un controllo fiscale aveva sequestrato, presso una impresa, una ventina di CD non originali di programmi quali Norton Antivirus, Adobe Acrobat, Windows 98, Autocad etc, tutti sprovvisti di licenza d'uso.
Alcuni di essi risultavano installati sui computer dell'imprenditore, che veniva, per tale motivo, denunciato per reati legati a duplicazione e detenzione abusiva di software, sulla base dell'art. 171 bis della Legge 633/41, ipotizzando nei fatti finalità di "trarne profitto".

Con una sentenza del giudice Francesco Marino depositata l'8 febbraio, il tribunale di Lanciano ha assolto in primo grado l'imprenditore dall'accusa, ritenendola non provata, in quanto «la semplice detenzione o l'installazione di programmi copiati non configura il reato se non ne viene comprovato anche la finalizzazione richiesta dalla legge».

«Quanto ai programmi effettivamente installati sul computer, è noto che alcuni di essi, come quello denominato "Adobe acrobat" contestato all'imputato, sono liberamente "scaricabili" dai siti che offrono contenuti di files in formato Pdf proprio perché sono necessari per consentire la lettura di tali files. Quanto al "Windows 98"», si legge ancora nella sentenza, «l'imputato stesso ha fornito la fattura dell'acquisto del programma unitamente al computer. Con riferimento agli altri software installati sul computer dell'imputato, non è stata fornita la prova che gli stessi non fossero, ad esempio, già installati gratuitamente all'atto dell'acquisto del computer, ovvero acquistati come inserto di riviste specializzate, pratica alimentata dagli stessi produttori del programma per piazzare software obsoleti ed invogliare all'acquisto delle versioni più recenti degli stessi né si può escludere che i compact disc in sequestro contenessero copie dei programmi legittimamente installati, effettuate a titolo di precauzione nel caso che si cancellasse la memoria del computer e fosse necessario reinstallarne una nuova»
Nel caso specifico, anche ammettendo che l'imputato detenesse effettivamente software abusivamente duplicati, non vi è prova del fatto che avesse provveduto personalmente a duplicarli, per cui a carico dell'imputato si potrebbe ipotizzare solo la detenzione dei programmi contenuti in supporti abusivamente duplicati.
«E' necessario» - scrive ancora il giudice - «che la duplicazione dei programmi per computer sia effettuata allo scopo di trarre profitto, ovvero, nell'ipotesi in cui l'agente non abbia personalmente duplicato i programmi, la detenzione dei medesimi, illecitamente duplicati da altri, sia contrassegnata dal fine commerciale o imprenditoriale, giacché la duplicazione non caratterizzata dal fine di profitto ed il semplice utilizzo personale integrano esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art.174 ter legge n.63341».

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