Modifiche alla legge 248/2000 sul diritto d'autore
Tutela dell'uso personale e senza fine di lucro nella riproduzione di
software, libri di testo e brani musicali.
Modifiche alla legge
248/2000 sul diritto d'autore
"Vogliamo così sottolineare - dicono i due presentatori - che l'offensiva lanciata in questi mesi da case discografiche e produttori di software tendente a criminalizzare l'uso senza fini di lucro del materiale è ingannevole e forviante. In particolare temiamo che l'eccessiva richiesta, da parte delle aziende, di atteggiamenti protezionistici sui materiali digitali produca alla fine misure di restringimento delle libertà in Internet."
Le modifiche proposte alla legge 248 del 18 agosto 2000 riguardano:
- l'abolizione del limite del 15% nella riproduzione di libri cancellando anche la farraginosa procedura mirante ad impedire l'uso delle fotocopiatrici;
- la sostituzione della dizione "per trarre profitto" con quella "con scopi di lucro" che esclude, esplicitamente l'uso personale dall'ambito dei reati.
- all'articolo 16 della nuova legge si escludono esplicitamente le sanzioni per l'uso personale al fine di evitare che venga considerato reato anche l'uso casalingo del videoregistratore o del masterizzatore.
La necessità di queste modifiche, sostengono i presentatori, deriva dal fatto che le nuove norme di tutela del diritto d'autore, divenute legge lo scorso 18 agosto, si prestano purtroppo ad interpretazioni discordanti quando si tratta di copie per uso personale e senza fini di lucro.
Il rischio è di produrre effetti, forse non previsti dal legislatore, ma certamente perseguiti dalle potenti lobby dei produttori di software, delle case discografiche e degli editori. Nel testo approvato, sono presenti formulazioni che sembrano equiparare la copia individuale alla duplicazione di massa e al commercio abusivo.
Invece la copia per uso personale non può essere perseguita sia perchè questo produrrebbe limitazioni alla diffusione di conoscenze e di cultura nell'ambito della società, sia perchè nei settori in questione il suo impatto economico è già largamente previsto e conteggiato nel prezzo di vendita.
Peraltro è noto che le maggiori aziende di software hanno per
anni
fatto
una politica di incentivazione delle copie non originali al fine
di
conquistare con i loro prodotti posizioni dominanti sul
mercato.
Ora
tentano di congelare i rapporti di forza esistenti danneggiando
gli operatori che scelgono di essere presenti nel settore attraverso
politiche di offerta gratuita di software.
La questione è ancor più chiara per le copie di brani
musicali in quanto
la
legge 93 del 5 febbraio 1992 già prevede un aumento del 10 per
cento
del
prezzo di vendita come copertura preventiva della riproduzione privata
per
uso personale e senza scopo di lucro dei CD musicali. Non
è
perciò
accettabile il tentativo di molte case discografiche di criminalizzare
tale
riproduzione. In particolare non può essere criminalizzata la
riproduzione
di brani musicali quando essa avviene tramite Internet.
Internet rappresenta, infatti, la nuova dimensione della comunicazione ed
è
necessario che in particolare chi ha scelto la rete e le
tecnologie
informatiche come oggetto del proprio business ne accetti logiche
e
funzionamento senza invocare all'ultimo ottocentesche
misure
protezionistiche.
Ugualmente noto è il fatto che gli editori di libri di testo
giustifichino
da anni l'elevato costo dei volumi in considerazione della
possibilità
della loro riproduzione fotostatica.
Il testo integrale del disegno di legge si può
trovare all'indirizzo:
http://www.senato.it/verdi
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