Codice di Autoregolamentazione - Internet @ Minori
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
Internet @ Minori
PREMESSA
Considerato che:
a) la presenza dei contenuti illeciti o nocivi per i minori che accedono alla rete telematica è divenuta sempre più pervasiva;
b) il diritto del minore a uno sviluppo equilibrato è riconosciuto dall’ordinamento giuridico nazionale e internazionale (basta ricordare gli articoli della Costituzione che riguardano, direttamente o indirettamente l’infanzia e la gioventù e la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti i soggetti pubblici e privati, così come alle famiglie, di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporlo a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy e comunque a forme di violenza, abuso mentale, sfruttamento);
c) la funzione educativa, che compete innanzitutto alla famiglia, può essere agevolata da un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne i problemi ed i pericoli;
d) il minore è un cittadino soggetto di diritti e deve essere protetto da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale;
e) sussiste l’esigenza di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente contrapposti: la tutela dei minori, il diritto all'informazione e la libertà di espressione dei minori e di tutti gli altri individui;
f) appare necessario provvedere alla tutela generalizzata del minore nell’ambito dell’uso sicuro delle tecnologie della società dell’informazione e delle comunicazioni elettroniche.
Tutto ciò premesso e considerato, appare opportuno attuare uno scrupoloso rispetto della normativa nazionale ed internazionale vigente a tutela dei minori, ma anche l’adozione di un Codice di autoregolamentazione in materia (nel seguito indicato anche come “il Codice”).
FINALITA’
Fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, il Codice si pone dunque i seguenti obiettivi e finalità:
a) aiutare gli adulti, i minori e le famiglie a un uso corretto e consapevole della rete telematica, tenendo conto delle esigenze del minore;
b) predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita;
c) offrire, nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale, un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete;
d) tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali;
e) assicurare, nel rispetto dell’ordinamento vigente, una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l’utilizzo della rete telematica;
f) agevolare, nel rispetto dell’art. 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, la tutela del minore nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero secondo quanto previsto all’art. 130 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei confronti delle comunicazioni indesiderate;
g) diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione.
VISTE E CONSIDERATE ALTRESI’ LE NORME NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO E CIOE’:
VISTI gli articoli 2, 3, 21, sesto comma, 31, secondo comma e 32 della Costituzione;
CONSIDERATA la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, ed in particolare la lettera e) dell’art. 17 che testualmente prevede che gli Stati "favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18" e che tale obbligo deve essere realizzato tutelando la libertà di espressione del
minore (articolo 13) e l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18);
CONSIDERATA la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
VISTA la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”;
CONSIDERATA la Direttiva 2002/58/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle Comunicazioni Elettroniche;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare l’art. 50, dal titolo “Notizie o immagini relative ai minori” e l’art. 130, dal titolo “Comunicazioni indesiderate”;
VISTO il Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185- Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in particolare gli Articoli:
– Art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata);
– Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit);
– Art. 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching);
– Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting);
– Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza);
– Art. 18 (Codici di condotta);
–
CONSIDERATO il Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione COM (96) 483;
CONSIDERATA la Comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1996, relativa alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet;
VISTA l’adozione da parte della Commissione il 25 gennaio 1999 della decisione n. 276/1999/CE sul piano d’azione comunitario pluriennale per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali. Ed in particolare le linee d’azione indicate dalla Commissione:
- creare un ambiente più sicuro;
- creare una rete europea di hot-line che consenta ai consumatori di denunciare eventuali sospetti di pornografia infantile;
- incoraggiare l’autoregolamentazione e i codici di condotta;
- elaborare sistemi di filtraggio e di codificazione;
- dimostrare i benefici dei sistemi di filtraggio, quali ad esempio PICS (Platform for Internet Content Selection), e di codificazione su base volontaria, quali ad esempio ICRA (Internet Content Rating Association);
- facilitare l’intesa a livello internazionale sui sistemi di codificazione;
- Incoraggiare le azioni di sensibilizzazio ne;
- preparare il terreno alle azioni di sensibilizzazione;
- incoraggiare la realizzazione di azioni di sensibilizzazione su vasta scala;
- realizzare azioni di sostegno;
- valutarne le implicazioni giuridiche;
- coordinarne l’attuazione con iniziative internazionali analoghe;
- valutarne l’impatto con le misure comunitarie;
VISTA altresì la decisione n. 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione precedente n. 276/1999/CE e che in particolare adotta un nuovo Piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet estendendone la durata a 6 anni, fino al 31 dicembre 2004;
CONSIDERATA la Raccomandazione del Consiglio della UE riguardante la protezione dei minori e della dignità umana (2001/C 213/03);
VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dell’Unione Europea sul “Programma di protezione dei minori su Internet" del 28 novembre 2001;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie sulla sicurezza nelle P.A. del 16 gennaio 2002 "Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni Statali";
VISTO il Decreto Interministeriale 24 luglio 2002 relativo alla istituzione del Comitato tecnico nazionale sulla sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 269 “ Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; In particolare, il terzo comma dell’art. 600-ter Codice penale;
VISTA la Convenzione del Consiglio D’Europa sulla Cyber-criminalità, aperta alla sottoscrizione a Budapest il 23 novembre 2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
1 Definizioni
1.1 Aderente
Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet, anche a titolo non direttamente oneroso per Clienti ed Utenti, e che aderisce al Codice direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie.
1.2 Cliente
Il soggetto giuridico che stipula un contratto con l’Aderente.
1.3 Utente
Il soggetto, anche diverso dal Cliente, che utilizza i servizi forniti dall’Aderente.
1.4 Access provider
Il soggetto che offre al pubblico e nell’ambito della propria attività imprenditoriale servizi di accesso ad Internet.
1.5 Hosting/housing provider
Il soggetto che offre al pubblico spazi raggiungibili dall’esterno (shared/dedicated hosting provider) o la possibilità di collegare computer di proprietà del Cliente alla rete Internet (housing provider).
1.6 Content provider
Il soggetto che, direttamente o indirettamente, mette a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o protocollo tecnico, dati, informazioni e programmi.
1.7 Gestore dell’Internet Point
Il soggetto che mette a disposizione del pubblico locali e strumenti, non ad uso esclusivo, che consentono l’accesso ai servizi della rete Internet.
1.8 Servizi di navigazione differenziata
Servizi di accesso ad Internet che, sulla base di criteri indicati dall’Aderente ai sensi del successivo art. 3.2, circoscrivono o escludono l’accesso a determinati contenuti.
1.9 Accesso Condizionato
Modalità di accesso a contenuti, altrimenti non disponibili all’Utente, mediante procedure e/o strumenti di tipo logico o fisico (ad es. codice identificativo di utente, password, smart card, ecc.).
1.10 Marchio “Internet@minori”
Logotipo che testimonia l’adesione al Codice del soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet e ne attesta la conformità dei comportamenti agli impegni assunti.
2 Ambito e modalità di applicazione
2.1 Adesione
Il Codice, promosso dalla Associazioni firmatarie, si applica a tutti gli Aderenti che lo sottoscrivono direttamente o attraverso le Associazioni medesime.
L’Aderente potrà pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, la dicitura “Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet@minori” oltre al relativo logo che viene concesso in licenza d’uso gratuito e a tempo indeterminato fino all’eventuale revoca, secondo quanto disposto all’art. 6.
2.2 Obblighi conseguenti all’adesione
L’adesione volontaria al presente Codice di autoregolamentazione implica inderogabilmente:
– l’accettazione integrale dei contenuti del Codice stesso e in particolare l’accettazione delle attività di vigilanza e delle sanzioni ivi previste;
– l’adattamento delle condizioni contrattuali di prestazione dei servizi alle disposizioni del presente Codice.
2.3 Recesso
L’adesione al Codice ed ai suoi aggiornamenti periodici è a tempo indeterminato.
L’eventuale recesso dell’Aderente dovrà essere comunicato secondo le modalità fissate dal Regolamento di Organizzazione di cui al successivo punto 6.2.
3 Strumenti per la tutela del minore
3.1 Informazione alle Famiglie e agli Educatori
L’Aderente pubblica ne lla pagina Internet iniziale (home page) dei propri servizi un riferimento “TUTELA DEI MINORI”, chiaramente visibile, che rimanda ad apposite pagine web con le quali fornire informazioni sulle corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet, sull’esistenza degli strumenti più utilizzati per la tutela dei minori e sulle modalità di segnalazione al Comitato di Garanzia di cui all’art. 6 delle violazioni del Codice. Il contenuto minimo delle pagine web verrà definito dal Comitato di Garanzia.
3.2 Servizi di navigazione differenziata
L’Aderente offrirà, secondo le tecnologie disponibili, alle Famiglie, agli Educatori, alle Scuole, alle Biblioteche e alle Aggregazioni giovanili Servizi di navigazione differenziata che dovranno essere chiaramente identificati come tali, ovvero indirizzerà il Cliente e gli Utenti verso altri fornitori di Servizi di navigazione differenziata. Nel rispetto del principio di non discriminazione, tali servizi non potranno impedire l'accesso ai contenuti sicuri offerti dai Content provider aderenti.
3.3 Classificazione dei contenuti
Il Content Provider aderente potrà applicare i sistemi di classificazione ai contenuti che riterrà opportuno subordinare ad Accesso condizionato.
3.4 Identificatori d’età
L’Aderente potrà utilizzare Sistemi di individuazione dell’età dell’Utente, a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità.
In particolare, tali sistemi non dovranno consentire di risalire all’identità, al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica, all’eventuale pseudonimo (“alias” o “nick name”), all’indirizzo Internet (numero IP) del minore e non dovranno comunque permettere a terzi di raggiungerlo direttamente o indirettamente.
3.5 Profilazione e trattamenti occulti
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), l’Aderente non esegue alcuna profilazione dell’Utente minore né alcun trattamento dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa, a seguito di informativa chiara e trasparente sulla tipologia delle profilazioni che l’Aderente medesimo intende effettuare e sull’uso che di tali informazioni intende fare, da parte di chi esercita la potestà genitoriale.
3.6 Custodia di password
L’Aderente custodisce le password di accesso ai servizi assegnate agli Utenti con adeguate misure di sicurezza. L’Aderente si impegna a fornire all’Utente la possibilità di cambiare la password.
3.7 Anonimato protetto
L’Aderente potrà consentire agli Utenti di utilizzare i propri servizi in modo da apparire totalmente anonimi.
In ogni caso, l’Aderente dovrà essere effettivamente informato della reale identità personale del soggetto cui viene concesso di fruire dell’anonimizzazione. All’interno dell’informazione di cui all’art. 3.1 l’Aderente dovrà altresì avvertire preventivamente gli Utenti della possibilità che elaborazioni non autorizzate, effettuate abusivamente da terze parti all’insaputa dell’Aderente, possano comunque consentire di risalire alla loro identità.
3.8 Identificazione dell’Utente
L’Aderente eroga i propri servizi solo ed esclusivamente a Utenti identificati direttamente o identificabili tramite elementi univoci anche se indiretti.
3.9 Prestazione di servizi fiduciari
L’Aderente che offre servizi in via fiduciaria (ad esempio registrazione di un nome a dominio per conto di un Cliente che vuole rimanere ignoto) è obbligato a identificare in modo certo il Cliente che richiede tali servizi, serbando la massima riservatezza.
3.10 Gestione dei dati utili alla tutela dei minori
3.10.1 Individuazione dei dati
L’accesso alla rete Internet richiede l’assegnazione permanente o temporanea all’Utente di un indirizzo di rete (indirizzo IP). Nei limiti imposti dalla normativa vigente, l’Aderente conserva, come dati utili:
a) i registri di assegnazione degli indirizzi IP;
b) il numero IP utilizzato per l’accesso alle eventuali funzioni di pubblicazione dei contenuti.
Nel caso di assegnazione temporanea dell’indirizzo IP, il relativo registro conterrà: data e ora di inizio e cessazione dell’assegnazione, numero di IP assegnato temporaneamente ed eventuale numero telefonico utilizzato (se disponibile).
3.10.2 Modalità e tempi di conservazione dei dati
L’Aderente conserva i dati di cui al punto 3.10.1 con modalità che ne garantiscano una ragionevole attendibilità e non ripudiabilità, comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
I dati medesimi vengono custoditi per sei mesi, salva la scelta individuale di conservarli per periodi maggiori, senza comunque eccedere i limiti temporali indicati dalla normativa vigente.
3.10.3 Modalità di comunicazione dei dati
3.10.3.1 All’Autorità giudiziaria
L’Aderente, eseguirà quanto richiesto nel provvedimento dell’Autorità giudiziaria documentando per iscritto le operazioni compiute.
3.10.3.2 Al Cliente
Secondo quanto previsto dalle norme sul trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003), l’Aderente fornirà al Cliente solo ed esclusivamente le informazioni che lo riguardano e comunque a fronte di richiesta scritta e identificazione certa del richiedente.
3.11 Contrasto alla pedopornografia on-line
L’Aderente, nel rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a conservare il numero IP utilizzato dall’Utente per l’accesso alle funzioni di pubblicazione dei contenuti, anche se ospitati gratuitamente.
L’Aderente pone in essere tutte le iniziative atte a realizzare la collaborazione con le autorità competenti, e in particolare con il Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, al fine di rendere identificabili gli assegnatari delle risorse di rete utilizzate per la pubblicazione dei contenuti ospitati presso i propri server, così come risultanti dai relativi contratti o documenti equipollenti, entro e non oltre le tre giorni lavorativi successivi al ricevimento del provvedimento dell’autorità richiedente.
4 Responsabilità
4.1 Access Provider
L’Aderente che offre servizi di accesso ad Internet dovrà verificare direttamente (p.e. tramite l’avvenuta sottoscrizione di un contratto) o indirettamente (almeno tramite CLI-Calling Line Identifier o metodi analoghi) l’accesso alla rete.
Nei contratti di accesso ad Internet l’Aderente inserisce clausole che responsabilizzano il Cliente anche per l’uso dei servizi concessi a terzi.
4.2 Housing/hosting provider
L’Aderente che offre servizi di housing e hosting dedicato dovrà identificare con ragionevole certezza il proprio Cliente che ha il controllo degli apparati oggetto di tali servizi. Nel caso di servizi di hosting condiviso l’Aderente è tenuto a conservare i dati di cui al punto b) dell’art. 3.10
4.3 Content Provider
L’Aderente che offre direttamente contenuti tramite qualsiasi metodo o protocollo di omunicazione, è tenuto a identificare in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alle metodologie indicate all’art. 3.3, la natura e i contenuti della comunicazione stessa, adoperandosi per adeguare o rimuovere il contenuto su segnalazione del Comitato di Garanzia, e comunque delle Autorità Competenti.
4.4 Gestore dell’Internet Point
L’Aderente che offre servizi di accesso al pubblico come “Internet Point” o simili deve fornire strumenti adeguati per la navigazione dei minori ed identificare, direttamente o indirettamente, l’utilizzatore dei servizi medesimi.
5 Vigilanza
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice è affidata al Comitato di cui al successivo art. 6.
In un’ottica di armonizzazione e di verifica degli sviluppi tecnologici e normativi il Comitato di Garanzia suggerisce eventuali aggiornamenti e modifiche del presente Codice.
6 Comitato di Garanzia
6.1 Costituzione
La corretta, imparziale e trasparente applicazione del Codice è affidata ad un apposito Comitato di Garanzia (in seguito indicato anche come il “Comitato”) costituito da undici componenti effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, adottato di concerto con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ed individuati come segue:
– quattro componenti in rappresentanza degli Aderenti designati dalle Associazioni di categoria firmatarie del presente Codice;
– due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero delle Comunicazioni e due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dell’Innovazione e delle Tecnologie;
– tre componenti designati dalle Associazioni per la tutela dei minori e del Consiglio
Nazionale degli Utenti. In sede di prima nomina tali ultimi componenti saranno scelti tra i partecipanti al Gruppo di lavoro Internet@minori, istituito presso il Ministero delle Comunicazioni.
Il Ministero delle Comunicazioni assicura la Segreteria per le attività di supporto al Comitato.
Con i medesimi criteri e modalità sono nominati anche undici componenti supplenti.
I componenti ed il Presidente nominati durano in carica tre anni.
6.2 Funzionamento
Le regole di funzionamento del Comitato e della Segreteria sono definite da un apposito Regolamento di Organizzazione adottato di comune accordo dai componenti del Comitato medesimo entro 30 giorni dal suo insediamento.
Nel medesimo Regolamento verranno indicate le modalità di realizzazione dell’apposito sito web dedicato al Codice.
6.3 Poteri
Il Comitato controlla che l’Aderente possieda tutti i requisiti e abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice, segnalando agli interessati eventuali inottemperanze al Codice medesimo.
Nel caso di accertate inottemperanze da parte degli Aderenti si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 7.
6.4 Tempi di attuazione del Codice
Il Comitato di Garanzia individuerà i tempi per rendere effettivi gli obblighi di cui al presente Codice, che comunque entreranno in vigore entro e non oltre i sei mesi successivi alla firma dello stesso.
6.5 Decadenza dei componenti
Il Comitato di Garanzia definisce nel Regolamento di Organizzazione le ragioni che determinano la decadenza dei componenti del Comitato.
6.6 Rimborsi
Le Associazioni firmatarie del presente Codice si impegnano a segnalare, entro i trenta giorni successivi all’approvazione del presente Codice, l’Associazione , tra quelle firmatarie, che garantirà il rimborso delle spese sostenute, e documentate, dai rappresentanti delle Associazioni per la tutela dei minori per la loro partecipazione alle sedute del Comitato di Garanzia, secondo le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di organizzazione del Comitato medesimo. Tali spese saranno suddivise tra tutte le Associazioni firmatarie. Il limite massimo annuo complessivo di tali spese è
fissato in 8.000 Euro. Saranno ricercate altre forme di finanziamento e sostegno anche da parte di Enti istituzionali per l’eventuale svolgimento di attività di studio, promozione, ricerca e comunicazione anche in relazione alla campagna d’informazione che sarà auspicabilmente effettuata sul tema della tutela dei minori in rete.
7 Procedure e misure di autodisciplina
7.1 Procedura per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari
7.1.1 Attivazione del procedimento
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dell’Aderente una violazione degli obblighi definiti all’art. 3, può segnalare al Comitato di Garanzia tale violazione inviando una comunicazione alla Segreteria del Comitato medesimo secondo le indicazioni dell’art. 3.1.
Per attivare la segnalazione dovrà essere compilato l’apposito modulo guidato, contenuto nelle pagine web informative, indicando:
– le sue generalità;
– i suoi recapiti (Indirizzo completo e numero di telefono, nonché, eventualmente, numero di fax ed e-mail);
– descrizione dettagliata della violazione della norma del Codice e degli elementi di responsabilità dell’Aderente riscontrati;
All’invio della segnalazione “telematica” di cui sopra, verrà attribuito un Numero di Protocollo che l’interessato dovrà indicare nella lettera di conferma (contenete gli stessi elementi informativi) da inviare per posta, tramite Raccomandata A.R., alla Segreteria del Comitato Tale segnalazione “telematica
La Segreteria procede ad una classificazione e registrazione delle segnalazioni ricevute ed accompagnate dalla relativa conferma postale.
I dati trasmessi verranno trattati secondo le norme sulla tutela dei dati personali.
7.1.2 Comunicazione di apertura del procedimento
La Segreteria, esaminate le segnalazioni pervenute, entro una settimana dal ricevimento della lettera raccomandata di conferma comunica all’Aderente l’apertura del procedimento di autodisciplina nei suoi confronti e le contestazioni oggetto della segnalazione. Vengono considerate inammissibili le segnalazioni prive dei requisiti di cui al punto 7.1.1.
7.1.3 Richiesta di documentazione
L’Aderente che riceve una comunicazione di apertura di un procedimento di autodisciplina nei suoi confronti, può trasmettere alla Segreteria, entro quindici giorni dalla comunicazione, la documentazione che ritiene utile per chiarire la sua posizione.
7.1.4 Audizione dell’Aderente
L’Aderente al quale sia stata comunicata l’apertura di un procedimento di autodisciplina, può richiedere un’audizione al Comitato negli stessi tempi previsti per l’invio di documentazione
L’audizione sarà effettuata in occasione della prima riunione del Comitato, che informerà l’interessato con un preavviso non inferiore a dieci giorni.
7.1.5 Decisione
Il Comitato opera, di norma, per via telematica e la Segreteria predispone i verbali delle attività che vengono sottoposti all’approvazione dei singoli componenti. Il Comitato completa l’iter procedurale entro sessanta giorni dall’apertura del procedimento di autodisciplina. Le decisioni finali vengono prese a maggioranza dei due terzi (con approssimazione all’unità superiore). Le audizioni si svolgono nell’ambito di riunioni del Comitato valide, ai fini delle decisioni, solo se alla presenza di almeno i due terzi del numero dei componenti.
Gli esiti delle procedure di autodisciplina rimangono agli atti del Comitato e vengono conservati a cura della Segreteria che li trasmette alle parti interessate e ne cura la pubblicazione sull’apposito sito web previsto dal Regolamento di Organizzazione.
7.1.6 Esecuzione della decisione
L’Aderente dà seguito a quanto deciso dal Comitato tempestivamente e comunque non oltre i quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento adottato.La mancata esecuzione di quanto previsto nella decisione comporta, a seguito della procedura prevista dall’art. 7, l’applicazione della revoca prolungata di cui al punto 7.2.3.2 seguente.
7.2 Individuazione dei provvedimenti disciplinari
7.2.1 Richiamo
Qualora il Comitato di Garanzia accerti, al termine del procedimento di cui al punto 7.1, la violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’art. 3, invierà all’Aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l’adesione al Codice.
7.2.2 Censura
Nel caso in cui l’Aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato invia all’interessato una comunicazione di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel provvedimento adottato.
7.2.3 Revoca dell’autorizzazione all’uso del marchio Internet@minori”
7.2.3.1 Revoca temporanea
Nel caso in cui l’Aderente non proveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l’autorizzazione all’uso del marchio “Internet@minori”. L’uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta
accertato su richiesta dell’Aderente l’adeguamento dei suoi comportamenti agli impegni assunti.
7.2.3.2 Revoca prolungata
Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, l’Aderente non potrà avanzare richiesta di riammissione all’uso del marchio Internet@minori prima di un anno.
7.2.4 Pubblicazione dei provvedimenti di revoca
L’Aderente al quale sia stato revocato l’uso del marchio “Internet@minori” non potrà più utilizzare il marchio medesimo fino a che non sia stato nuovamente autorizzato o riammesso all’uso.
Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia.
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