Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet
A distanza di, rispettivamente, oltre sette ed oltre cinque
anni dall'entrata
in vigore delle leggi 15 febbraio 1996, n. 66 e 3 agosto 1998, n. 269,
con
l'approvazione delle quali il legislatore aveva inteso infliggere un
colpo
decisivo al fenomeno della pornografia minorile e dello sfruttamento
sessuale
dei minori, continuano ad essere quanto mai frequenti i casi di
coinvolgimento
di minori in fatti di pedofilia e pornografia.
Il fenomeno, nei suoi molteplici aspetti, è stato oggetto di
costante
attenzione anche in ambito europeo da ultimo nella risoluzione dell'11
aprile
2000, con la quale il Parlamento Europeo chiedeva alla Commissione di
intraprendere iniziative legislative e, in particolare, di presentare
una
proposta di decisione quadro che permettesse di contrastare validamente
i
fenomeni dello sfruttamento sessuale dei bambini e della pornografia
infantile,
in particolare mediante la previsione di incriminazioni e sanzioni
comuni agli
Stati membri.
Tale proposta di decisione quadro è stata presentata dalla
Commissione al
Consiglio dell'Unione Europea nel gennaio del 2001; terminata la fase
di
negoziazione di tale strumento, nel corso del Consiglio GAI del 14/15
ottobre
2002, è stato raggiunto un accordo politico in ordine alla
decisione quadro,
che verrà quindi approvata in una prossima sessione del
Consiglio una volta
sciolta l'unica riserva di esame parlamentare allo stato pendente
formulata
dalla Svezia.
La decisione quadro, pur non ancora formalmente adottata, sarà
dunque, a breve,
del tutto verosimilmente, pienamente vincolante per il nostro Paese,
che sarà
chiamato ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni in essa
contenute.
In tale prospettiva, si è ritenuto di assumere sin d'ora
un'iniziativa
normativa volta ad adeguare la legislazione del nostro Paese alla
decisione
quadro. Mediante la stessa si intende anche ribadire con fermezza
l'impegno già
intensamente profuso nel corso dei lavori preparatori, che hanno visto
in prima
fila il nostro Paese negli sforzi volti alla adozione di uno strumento
che fosse
il più possibile efficace nel combattere, con assoluto rigore,
fenomeni
criminosi che integrano gravissime violazioni del diritto fondamentale
di ogni
minore ad una crescita, un'educazione ed uno sviluppo sereni ed
armoniosi.
Le linee portanti della decisione quadro, recepite nel presente disegno
di
legge, sono le seguenti:
l'estensione della protezione accordata al minore sino al compimento
del
diciottesimo anno di età, sulla scorta della definizione di
"bambino", dalla stessa adottata, quale "persona di età
inferiore ai diciotto anni";
l'ampliamento della nozione di "pornografia infantile" e la
ricomprensione, nell'ambito della stessa, del materiale pornografico
che
ritragga o rappresenti, oltre ad un minore reale, anche persone reali
che
sembrino essere minori, nonché realistiche immagini virtuali di
minori, dandosi
così una risposta, sul piano penale, anche al fenomeno della
pornografia
minorile che appaia tale per l'utilizzazione, nella produzione della
stessa, di
persone che sembrino minori ed al fenomeno della pornografia minorile
virtuale;
l'individuazione di elementi costitutivi dei reati relativi allo
sfruttamento
sessuale dei bambini ed alla pornografia infantile comuni a tutti gli
Stati
membri;
la previsione di adeguate soglie sanzionatorie in relazione ai reati in
questione;
la previsione della responsabilità delle persone giuridiche
nelle ipotesi in
cui i reati in considerazione siano commessi, a vantaggio delle
medesime, da
soggetti che agiscano in base ad un potere di rappresentanza, al potere
di
prendere decisioni per conto della persona giuridica o all'esercizio
del
controllo su di essa;
la previsione di disposizioni comuni in materia di giurisdizione e di
esercizio
dell'azione penale;
l'individuazione di regole comuni agli Stati membri in materia di
protezione ed
assistenza delle vittime dei reati.
Il presente disegno di legge, partendo dalla considerazione
che il nostro
Paese si è già dotato, con le leggi numero 66 del 1996 e
numero 269 del 1998,
di un sistema moderno di contrasto del fenomeno, intende tuttavia
fornire, da un
canto, gli strumenti di completamento della legislazione nazionale
necessari ad
una coerente attuazione della decisione quadro e, d'altro canto,
integrare la
legislazione medesima laddove la stessa si sia rivelata insufficiente o
lacunosa
a fronte della esigenza di risposte efficaci, sul piano preventivo e
repressivo,
ed adeguate, rispetto alla diffusione e gravità del fenomeno.
In tale contesto una particolare considerazione si è ritenuto di
riservare alla
commissione degli illeciti in questione tramite l'utilizzo della rete
internet.
La forte crescita dell'utilizzo di tale rete, e delle reti telematiche
in
genere, rende infatti necessario ed urgente un intervento che sia
specificamente
mirato ad adeguare gli strumenti di contrasto dello sfruttamento dei
minori
attuato attraverso l'uso delle reti medesime, razionalizzando tutte le
iniziative volte a contenere il preoccupante e diffuso fenomeno dello
scambio e
della vendita on line di materiale pornografico minorile agevolato
dalla
possibilità di avvalersi di strumenti di pagamento quali le
carte di credito.
Ferma restando, dunque, la necessità di un adeguamento della
normativa penale
in materia – necessità cui provvede il capo primo del presente
disegno di
legge, principalmente, come s'è detto, adeguando la nostra
legislazione alla
menzionata decisione quadro - si avverte altresì l'assoluta
necessità di porre
in campo, con urgenza, tutte le misure ed i possibili strumenti tecnici
che
consentano di neutralizzare o comunque di ridurre l'utilizzo delle reti
telematiche per la diffusione e commercializzazione di materiale
pornografico
prodotto utilizzando minori.
In relazione alla complessità e vastità del fenomeno
descritto ed al
particolare strumento di diffusione utilizzato, il secondo capo del
disegno di
legge introduce un meccanismo finalizzato sia alla raccolta ed al
monitoraggio
organico dei dati sui siti che diffondono materiale pornografico
riguardante
minori, che al diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi
attraverso
reti di comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari
finanziari
che prestano servizi a pagamento, al fine di rompere quei meccanismi
che
permettono, al momento, a molti soggetti, di evitare il blocco del sito
e di
continuare ad avvalersi dei normali circuiti di pagamento per
beneficiare degli
introiti derivanti dal turpe commercio in questione.
Dei singoli punti oggetto dell'intervento si fornisce una illustrazione nell'esame analitico dell'articolato che segue.
L'articolo 1, modifica l'articolo 600 ter del codice penale.
La lettera a) modifica il primo comma dell'articolo 600 ter.
La fattispecie di cui al suddetto primo comma, è stata, in primo
luogo,
riformulata in termini di dolo generico, anziché specifico come
nel testo
attuale, in termini cioè di realizzazione di esibizioni
pornografiche o di
produzione di materiale pornografico mediante l'impiego di minori degli
anni
diciotto.
In secondo luogo si è ritenuto di sostituire, nella formulazione
della
fattispecie, il termine "sfruttamento" di minori, con il termine
"utilizzazione".
Ciò al fine di evitare interpretazioni, affacciatesi in
dottrina, pur se non
nella giurisprudenza della Corte di cassazione (vedi, sul punto, in
particolare,
Corte di cassazione, sezioni unite, 31 maggio 2000 (depositata il 5
luglio
2000), n. 13, Bove), condizionate dal concetto di sfruttamento
elaborato in
relazione alla prostituzione ed alla legge Merlin, ed orientate a
richiedere, ai
fini della sussistenza dello sfruttamento, e del reato, l'esistenza di
una
finalità lucrativa o commerciale, pur se la stessa non appare
necessitata dal
dato testuale.
Tra le condotte sanzionate è stata infine inserita, in ossequio
al disposto
della decisione quadro, quella di chi "induce minori di anni diciotto a
partecipare ad esibizioni pornografiche".
Nell'opera di revisione dell'articolo 600 ter, primo comma, del codice
penale e,
in generale, di tutto l'articolo 600 ter e delle altre fattispecie in
materia di
pornografia minorile, non si è invece ritenuto, con ciò
ribadendo una opzione
già fatta propria dal legislatore della legge numero 269 del
1998, di fornire
una definizione del concetto di pornografia.
Ciò per l'estrema difficoltà, che, verosimilmente, spiega
anche la scelta di
segno analogo del legislatore del 1998, di fornire una definizione di
pornografia prescindendo dai contesti in cui i comportamenti siano,
nelle varie
ipotesi concrete, tenuti.
Si è dunque mantenuto il riferimento alla pornografia come
elemento elastico
della fattispecie, definito attraverso un concetto normativo
extragiuridico e
suscettibile di essere "riempito di contenuto" nel caso concreto.
La lettera b) introduce, tra le condotte incriminate ai sensi del terzo
comma
dell'articolo 600 ter, quella della diffusione del materiale
pornografico.
Si tratta di una previsione che ricalca il disposto della decisione
quadro,
volta ad escludere qualsiasi vuoto di tutela rispetto alla repressione
delle
condotte diffusive del materiale pornografico.
La lettera c) sostituisce il quarto comma dell'articolo 600 ter del
codice
penale, introducendo tra le condotte incriminate, anche in tale caso
ricalcando
il disposto della decisione quadro, oltre alla cessione, l'offerta,
anche a
titolo gratuito, del materiale pornografico.
Sul piano sanzionatorio si è poi prevista, conformemente al
disposto della
decisione quadro che prevede che tutte le fattispecie da essa
contemplate siano
punite con pene privative della libertà, l'irrogazione
congiunta, e non più
alternativa, della pena detentiva e di quella pecuniaria.
In conseguenza delle modifiche apportate al primo comma dell'articolo
600 ter,
si è infine sostituto l'attuale riferimento al "materiale
pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni
diciotto",
con un generico richiamo al "materiale di cui al primo comma".
L'articolo 2 sostituisce l'articolo 600 quater del codice penale.
Le modifiche apportate rispetto al testo vigente, si limitano,
peraltro,
all'aspetto sanzionatorio, con la sostituzione, per le ragioni
già menzionate
nell'illustrare le modifiche apportate dall'articolo 1, all'articolo
600 ter,
quarto comma, del codice penale, dell'attuale alternatività tra
sanzione
detentiva e sanzione pecuniaria, con la previsione della pena congiunta
della
reclusione e della multa.
Anche nell'ambito di tale articolo si è sostituito il
riferimento, nella
formulazione della fattispecie, al materiale pornografico prodotto
mediante lo
"sfruttamento sessuale" di minori degli anni diciotto, con il
riferimento al materiale realizzato "utilizzando" minori degli anni
diciotto.
L'articolo 3 introduce, dopo l'articolo 600 quater del codice penale,
gli
articoli 600 quater. 1, 600 quater. 2 e 600 quater. 3.
L'articolo costituisce il portato di uno degli aspetti più
innovativi della
decisione quadro, nei quali si manifesta il giustificato rigore che
ispira la
stessa nell'approccio al fenomeno.
L'attuale quadro normativo interno prevede la punibilità delle
fattispecie di
pornografia minorile soltanto nelle ipotesi in cui il materiale sia
prodotto
mediante l'utilizzazione di persone minori degli anni diciotto.
Tuttavia, in una prospettiva più ampia di prevenzione e
repressione del
fenomeno, anche condotte di produzione e diffusione di materiale
pornografico
che raffigura persone anche solo apparentemente minorenni od anche
immagini
virtuali di minorenni, appaiono tali da alimentare il fenomeno della
pornografia
minorile, inducendo effetti criminogeni nei fruitori del materiale.
Ci si riferisce ai casi in cui il materiale pornografico sia prodotto
utilizzando persone reali che sembrino essere minori - non mancano, in
effetti,
nell'esperienza concreta, ipotesi di materiale pornografico che
rappresenti
soggetti efebici o comunque di aspetto adolescenziale o persone affette
da
nanismo, con l'aspetto di bambini, o che rappresenti persone che
sembrano essere
minori pur essendone ignota l'età effettiva - come pure
all'ipotesi, anch'essa
ben nota all'esperienza, di materiale pornografico virtuale, che
rappresenti
cioè, in modo realistico, immagini di minori in realtà
inesistenti.
E' proprio in relazione a tali ipotesi che la decisione quadro
interviene con
quella che è, forse, la sua previsione più innovativa:
quella di considerare
"pornografia infantile", anche il materiale pornografico che
rappresenti o ritragga visivamente: a) una persona reale che sembra
essere un
bambino; b) immagini realistiche di un bambino inesistente.
Al fine di adeguare l'ordinamento interno a tali previsioni, l'articolo
in esame
introduce quindi, dopo l'articolo 600 quater del codice penale, i nuovi
articoli
600 quater. 1 e 600 quater. 2, disposizioni mediante le quali si
è attuata una
estensione della disposizioni incriminatrici di cui agli articoli 600
ter e 600
quater del codice penale, anche alle ipotesi in cui il materiale
pornografico
sia stato prodotto utilizzando persone che, per le loro caratteristiche
fisiche,
hanno le sembianze di minori degli anni diciotto ed alle ipotesi in cui
il
materiale pornografico ritragga o rappresenti visivamente realistiche
immagini
virtuali di minori degli anni diciotto.
Si tratta di fattispecie incriminatrici i cui contorni appaiono essere
quelli
del reato di pericolo astratto, o del reato ostacolo – la produzione e
diffusione di siffatto materiale è infatti tale da incentivare
quei
comportamenti devianti, tali, a loro volta, da originare ulteriori
condotte
lesive del bene giuridico finale della integrità fisio-psichica
dei minori -,
la cui compatibilità con i principi generali non appare in
dubbio, atteso anche
come la condotta presenti un oggetto materiale a contenuto illecito.
L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro, consente, peraltro,
agli
Stati membri, di prevedere alcune esclusioni della
responsabilità penale per le
condotte connesse alla pornografia infantile.
Di tali facoltà si è ritenuto di fare un uso parziale, in
sintonia con
l'impegno profuso dalla delegazione italiana in sede europea al fine di
ottenerne una formulazione restrittiva e con l'atteggiamento di rigore
che
intende ispirare il presente intervento.
Della facoltà di esclusione della responsabilità penale
concessa dall'articolo
3, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro – facoltà
relativa alle
ipotesi "in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in
realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni
al momento in cui è
stata ritratta" -, ci si è così avvalsi, al secondo comma
del nuovo
articolo 600 quater. 1, con riferimento alle sole condotte di
produzione del
materiale pornografico in questione non destinate alla diffusione o
alla
cessione e sempre che sia dimostrato che i soggetti utilizzati erano in
realtà
maggiorenni.
Si è infatti ritenuto che le condotte relative alla produzione
destinata alla
diffusione o alla cessione, implicando una destinazione alla
circolazione del
materiale pornografico rappresentante persone che sembrano essere
minori, siano
suscettibili, comunque, di produrre effetti di incremento e diffusione
del
fenomeno della pornografia minorile e siano dunque da considerare
meritevoli di
repressione penale.
Della facoltà di esclusione della responsabilità penale
concessa dall'articolo
3, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro – facoltà di
escludere la
punibilità delle condotte connesse con la pornografia infantile
rappresentante
un minore reale o una persona reale che sembri essere un minore, nelle
ipotesi
in cui "trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che
abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e
detenute con il
loro consenso e unicamente a loro uso privato" - lo schema fa uso
prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra minorenni, la produzione
del
materiale pornografico non sia punibile qualora lo stesso sia prodotto
e
detenuto da un minore degli anni 18 ed il materiale medesimo ritragga o
rappresenti un minore che abbia raggiunto l'età del consenso
sessuale e sia
rimasto nella esclusiva disponibilità dei soggetti minori
rappresentati.
Ci si è infine avvalsi della facoltà di esclusione della
responsabilità
penale concessa dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), della
decisione
quadro, prevedendo, nel caso di pornografia virtuale, la non
punibilità del
produttore qualora la produzione non sia destinata alla diffusione o
alla
cessione e nella stessa non siano state utilizzate immagini di soggetti
reali o
parti di esse.
L'articolo 4 aggiunge un nuovo comma all'articolo 600 quinquies del
codice
penale. Il testo vigente dell'articolo 600 quinquies prevede, al primo
comma, la
sola punibilità di chi organizza e di chi propaganda viaggi
finalizzati alla
fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o
comunque
comprendenti tale attività, ma non anche di coloro a cui favore
i viaggi siano
organizzati e che, quindi, vi partecipino.
La novella in esame intende colmare tale lacuna, introducendo la
punibilità
della condotta, anch'essa ritenuta meritevole di sanzione penale, di
partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile.
La sanzione è stata prevista nella misura della reclusione da
uno a tre anni e
della multa di euro 2.500 ad euro 40.000.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 600 septies del codice
penale.
Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo, già
recentemente novellato
dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di
persone", si è prevista l'aggiunta di un ulteriore comma.
L'inserimento
dello stesso deve porsi in relazione al dettato dell'articolo 5,
paragrafo 3,
della decisione quadro ed intende assolvere ad una evidente funzione
specialpreventiva: esso prevede infatti, quale ulteriore pena
accessoria che
consegue, in ogni caso, alla condanna o all'applicazione della pena su
richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i
delitti de quo, l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle
scuole di
ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o
strutture frequentate prevalentemente da minori.
L'articolo 6 apporta due modificazioni all'articolo 609 quater, primo
comma, del
codice penale.
La lettera a) dell'articolo, sostituisce il numero 2) di tale primo
comma.
Essa deve essere letta anche in relazione alle modifiche apportate
all'articolo
609 septies, primo comma, del codice penale, dall'articolo 7, lettera
b), dello
schema.
La dottrina formatasi dopo l'approvazione della legge numero 66 del
1996, non ha
mancato di sottolineare la mancanza di coerenza, e di uniformità
del linguaggio
legislativo, nella individuazione delle categorie di soggetti ai fini,
da un
canto, della integrazione della fattispecie di reato proprio di cui
all'articolo
609 quater, primo comma, numero 2), del codice penale e, d'altro canto,
delle
ipotesi di procedibilità di ufficio di cui all'articolo 609
septies, quarto
comma, numero 2), del medesimo codice.
In effetti, il legislatore del 1996, nel disciplinare le fattispecie di
reato
proprio di cui all'articolo 609 quater, secondo comma, numero 2), del
codice
penale, non menziona il convivente del genitore, categoria che figura
invece
all'articolo 609 septies, quarto comma, numero 2) dello stesso codice;
viceversa, tale ultima previsione non menziona, ai fini della
procedibilità di
ufficio, l'ascendente, né chi abbia con il minore un relazione
di convivenza,
categorie che al contrario figurano all'articolo 609 quater, primo
comma, numero
2).
Entrambe le disposizioni richiamate menzionano invece, ai rispettivi
fini, il
genitore, anche adottivo, il tutore, nonché altre persone cui,
per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore è
affidato.
Le due novelle, quella di cui alla lettera a) del presente articolo e
quella di
cui all'articolo 7, lettera b), dello schema, intendono coordinare le
due
disposizioni, nel presupposto che il particolare rapporto fiduciario
che
giustifica, da un lato, l'innalzamento oltre i quattordici anni
dell'età del
soggetto passivo del delitto di cui all'articolo 609 quater del codice
penale e,
d'altro canto, la procedibilità di ufficio dei delitti contro la
libertà
sessuale, debba sussistere in relazione alle medesime categorie di
soggetti.
A tale fine la lettera a) dell'articolo in esame inserisce tra i
soggetti
menzionati all'articolo 609 quater, primo comma, numero 2), del codice
penale,
il convivente del genitore; contestualmente, l'articolo 7, lettera b),
dello
schema, inserisce tra i soggetti menzionati all'articolo 609 septies,
numero 2),
del codice penale, l'ascendente e le persone che abbiano con il minore
una
relazione di convivenza.
La lettera b) dell'articolo in esame inserisce, dopo il numero 2)
dell'articolo
609 quater, primo comma, del codice penale, un nuovo numero 3).
Con tale novella lo schema intende recepire il disposto dell'articolo
2, lettera
c), punto iii), della decisione quadro, che impone che sia prevista
come reato
la condotta di chi partecipi ad attività sessuali con un bambino
- dovendosi
intendere per tale, come sempre nell'ambito della decisione quadro
medesima, il
minore di diciotto anni -, laddove "abusi di una posizione riconosciuta
di
fiducia, autorità o influenza che ha rispetto ad un bambino".
Il nuovo numero 3) dell'articolo 609 quater, primo comma, del codice
penale,
introdotto dalla novella in esame, prevede quindi la punibilità
di chi,
rivestendo una delle qualifiche di cui al precedente numero 2) –
qualifiche
che paiono esaustivamente esaurire le ipotesi di posizioni di fiducia,
autorità
o influenza cui fa riferimento l'articolo 2, lettera c), punto iii)
della
decisione quadro – ed abusando delle stesse, compia atti sessuali con
persona
che, al momento del fatto, non ha compiuto i diciotto anni.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie de quo non sarà
quindi sufficiente
il solo fatto che il soggetto agente rivesta una determinata qualifica,
ma sarà
altresì necessario che tale qualifica abbia, mediante l'abuso
della stessa,
agevolato il compimento dell'atto sessuale.
Se, dunque, la mera particolare relazione con il soggetto agente, non
vizia, ai
sensi del numero 2) dell'articolo 609 quater, primo comma, del codice
penale, il
consenso del minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto
anni, tale
consenso dovrà viceversa ritenersi viziato, ai sensi del numero
3) del medesimo
articolo 609 quater, primo comma, introdotto dalla novella in esame,
nell'ipotesi in cui di tale particolare relazione l'agente abbia
abusato al fine
del compimento dell'atto sessuale.
L'articolo 7 modifica l'articolo 609 septies, quarto comma, del codice
penale.
L'articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro, prevede che: "Gli
Stati
membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati
contemplati dalla presente decisione quadro non dipendano da una
denuncia o
accusa formulata da una persona oggetto del reato in questione, almeno
nei casi
in cui si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a)" (cioè
nei casi in
cui il reato sia commesso anche solo parzialmente nel territorio dello
Stato
membro che procede).
L'articolo 609 septies, quarto comma, del codice penale, nel testo
vigente,
prevede già diverse ipotesi in cui, in relazione ai delitti
contro la libertà
sessuale, scatta la procedibilità di ufficio; alcune di tali
ipotesi sono
specificamente relative ai casi di delitti commessi nei confronti di
minori, a
riprova della attenzione già prestata dal legislatore del 1996 a
tali soggetti.
Alcune modifiche alla disciplina vigente si sono tuttavia rese
necessarie al
fine di adeguare la stessa alla previsione, sopra riportata,
dell'articolo 9,
paragrafo 1, della decisione quadro ed alla nozione di "bambino",
quale persona minore di diciotto anni, dalla medesima adottata.
La lettera a) dell'articolo in esame, novellando, sul punto, il numero
1)
dell'articolo 609 septies, quarto comma, del codice penale, ha quindi
esteso la
procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale – cui
fa
riferimento l'articolo 2, lettera c), iii), della decisione quadro –
alle
ipotesi in cui lo stesso sia commesso ai danni di persona che, al
momento del
fatto, non ha compiuto gli anni diciotto, anziché, come
attualmente previsto,
ai soli danni di un minore infraquattordicenne.
La lettera b), sostituisce invece il numero 2) dell'articolo 600
septies, quarto
comma, del codice penale, prevedendo la procedibilità di ufficio
nelle ipotesi
in cui il fatto sia commesso dall'ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o
dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il
minore è
affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di
custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; essa
realizza, in
tale modo, oltre alle esigenze di adeguamento della legislazione
interna alla
decisione quadro, anche quelle esigenze di coerenza ed
uniformità del
linguaggio normativo già evidenziate nell'esame dell'articolo 5,
lettera a),
del presente schema.
L'articolo 8, modifica l'articolo 609 nonies del codice penale.
In particolare, con la lettera a), che modifica l'alinea dell'articolo
609
nonies, si è previsto che le pene accessorie e gli altri effetti
della condanna
contemplati dall'articolo medesimo, nel testo vigente, conseguano,
oltre che
alla condanna, anche alla applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Ciò in relazione alla ritenuta necessità che, tenuto
conto della gravità dei
delitti in considerazione e della necessità della eliminazione
delle condizioni
che potrebbero consentire una ricaduta nei medesimi, anche nell'ipotesi
di
patteggiamento, tali pene ed effetti possano svolgere quella funzione
generlpreventiva, ma, soprattutto, specialpreventiva, che è loro
propria.
La lettera b) modifica il numero 1) dell'articolo 609 nonies del codice
penale,
col prevedere che la perdita della potestà del genitore,
consegua alla
condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti, non
solo nel
caso in cui la qualità di genitore è elemento costitutivo
del reato, ma anche
nel caso in cui la stessa è circostanza aggravante del reato.
Si è inteso con ciò rimediare a quella che è stata
comunemente considerata
una mera svista del legislatore del 1996, tale da limitare
l'applicabilità
della fattispecie in considerazione alla sola ipotesi prevista
dall'articolo 609
quater, primo comma, numero 2), del codice. Con la modifica introdotta
essa
risulterà viceversa applicabile anche nell'ipotesi di violenza
sessuale
aggravata dalla circostanza di cui all'articolo 609 ter, primo comma,
numero 5).
La lettera c), aggiungendo, dopo il primo comma dell'articolo 609
nonies, un
ulteriore comma, introduce una disposizione analoga a quella inserita,
dall'articolo 4 dello schema, all'articolo 600 septies del codice
penale.
Anche nelle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle
parti per i delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609
quater, 609
quinquies e 609 octies, del codice penale, commessi nei confronti di
persona che
non ha compiuto gli anni diciotto, è stata infatti prevista,
quale ulteriore
pena accessoria, quella della interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio
in istituzioni
o altre strutture frequentate prevalentemente da minori.
Anche tale disposizione trova fondamento nella previsione dell'articolo
5,
paragrafo 3, della decisione quadro, secondo il quale "Ciascuno Stato
membro adotta le misure necessarie per garantire che qualora una
persona fisica
sia stata condannata per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3 o 4,
quest'ultima possa, se del caso, essere interdetta in via temporanea o
permanente dall'esercizio di attività professionali attinenti
alla cura dei
bambini".
L'articolo 9 estende la protezione dell'immagine e delle
generalità delle
vittime dei reati di violenza sessuale e di pornografia minorile anche
alle due
nuove fattispecie criminose introdotte da disegno di legge e
precisamente agli
articoli 600 quater 1 e 600 quater 2.
L'articolo 10 introduce alcune modifiche all'articolo 25 quinquies del
d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11
della legge 29
settembre 2000, n. 300", articolo recentemente aggiunto dalla
già citata
legge numero 228 del 2003.
Tale recentissima disposizione assolve già a quanto richiesto
dagli articoli 6
e 7 della decisione quadro, mediante la previsione di una
responsabilità degli
enti, in riferimento ai delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, 600
ter, 600
quater, 600 quinquies, 601 e 602, del codice penale, che siano commessi
nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.
Oltre all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive per il
caso in cui
i delitti de quo siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente,
l'articolo 25 quinquies del d.l.gs. numero 231 del 2001 prevede anche,
in
relazione alle ipotesi in cui l'ente, od una sua unità
organizzativa, vengano
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare
la commissione dei delitti medesimi, l'applicazione della sanzione
della
interdizione definitiva dall'esercizio della attività, ai sensi
dell'articolo
16, comma 3, del decreto legislativo numero 231 del 2001.
Le modifiche introdotte dall'articolo in esame nel testo dell'articolo
25
quinquies più volte citato, riguardano esclusivamente
l'inserimento, in tale
articolo, del riferimento alle fattispecie di nuova introduzione di cui
agli
articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 11 modifica, al comma 1, l'articolo 380, comma 2, lettera
d), del
codice di procedura penale.
Tale lettera era già stata modificata dall'articolo 11 della
legge numero 269
del 1998 che aveva inserito, tra le fattispecie che prevedono l'arresto
obbligatorio in flagranza, quelle di cui agli articoli 600 bis, primo
comma, 600
ter, primo e secondo comma e 600 quinquies del codice penale.
La novella si limita ad estendere, ai fini della esigenza dell'arresto
obbligatorio in flagranza, il riferimento al delitto di cui
all'articolo 600 ter,
primo e secondo comma, alle ipotesi in cui esso sia relativo al
materiale
pornografico di cui ai nuovi articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del
codice
penale.
Più significativa risulta è invece la novella introdotta
dal secondo comma
dell'articolo in esame che inserisce, al comma 2 dell'articolo 381 del
codice di
rito penale, relativo alle ipotesi in cui è consentito l'arresto
facoltativo in
flagranza, una nuova lettera l bis), volta a consentire la
possibilità,
attualmente non prevista, di procedere, nel caso in cui la misura sia
giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla
pericolosità del soggetto
desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto
medesimo,
all'arresto facoltativo in flagranza dei reati di cessione di materiale
pornografico minorile di cui all'art. 600 ter, quarto comma, c.p. e di
detenzione di materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater c.p.
L'articolo 12 modifica l'articolo 266, comma 1, lettera f bis), del
codice di
procedura penale.
Tale lettera era stata aggiunta, dall'articolo 12 della legge numero
269 del
1998, al fine di consentire le intercettazioni telefoniche e,
soprattutto,
quelle di comunicazioni informatiche e telematiche, in relazione ai
procedimenti
relativi ai delitti di cui all'articolo 600 ter, terzo comma, del
codice penale.
Anche questa novella si limita ad estendere il riferimento ai delitti
di cui
all'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche alle
ipotesi in cui
gli stessi siano relativi al materiale pornografico di cui ai nuovi
articoli 600
quater. 1 e 600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 13 modifica le disposizioni processuali, anch'esse
introdotte
dall'articolo 13 della legge numero 269 del 1998, di cui agli articoli
190 bis,
comma 1 bis, 392, comma 1 bis e 398, comma 5 bis, del codice di
procedura
penale.
Anche in tali ipotesi si è inteso estendere l'applicazione delle
particolari
disposizioni processuali di cui agli articoli modificati, disposizioni
introdotte dalla legge numero 269 al fine di tutelare i minori
nell'ambito del
processo, alle ipotesi in cui il processo medesimo riguardi una delle
nuove
fattispecie di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del
codice
penale.
L'articolo 14 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 58 quater della
legge 26
luglio 1975, n. 354 recante le norme sull'ordinamento penitenziario.
Fra le
ipotesi di divieto di concessione dei benefici dell'assegnazione al
lavoro
esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione
di cui
al capo sesto dell'ordinamento penitenziario è stata introdotta
la previsione
relativa ai condannati per i delitti di cui agli articoli 600 bis primo
comma,
600 ter primo e secondo comma, 600 quinques primo comma, 609 bis, 609
ter e 609
octies, se commessi di persona che non ha compiuto gli anni diciotto e
609
quater, del codice penale, i quali non ne possono beneficiare se non
abbiano
effettivamente espiato almeno metà della pena detentiva irrogata.
L'articolo 15 estende ancora alle nuove fattispecie di reato di cui
agli
articoli 600.quater 1 e 600 quater. 2: a) la possibilità,
prevista
dall'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e recentemente
estesa,
dall'articolo 8 della citata legge numero 228 del 2003, alle
fattispecie di cui
agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies del
codice
penale, per il pubblico ministero, di ritardare, con decreto motivato,
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare,
l'arresto, il
fermo dell'indiziato di delitto o il sequestro; b) la
possibilità di applicare,
in relazione a tali reati, le misure di protezione previste
dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, possibilità anch'essa
recentemente estesa,
dalla legge numero 228 del 2003, anche ai reati di cui agli articoli
600 bis,
600 ter, 600 quater e 600 quinquies del codice penale; c) la
possibilità di
ricorrere alle attività di contrasto previste dall'articolo 14
della legge
numero 269 del 1998, nelle ipotesi in cui i delitti di cui all'articolo
600 ter,
commi primo, secondo e terzo, del codice penale, siano commessi in
relazione al
materiale pornografico di cui ai nuovi articoli 600 quater. 1 e 600
quater. 2
del medesimo codice.
L'articolo 16, prevede l'operatività a regime dell'obbligo, per
gli operatori
turistici che organizzano viaggi in Paesi esteri, di inserire nel
materiale
propagandistico, nei programmi o, in mancanza, nei documenti di viaggio
consegnati ai clienti, l'avvertenza relativa alla punibilità con
la reclusione,
secondo la legge italiana, dei reati inerenti alla prostituzione ed
alla
pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Tale obbligo, che trae il proprio sostrato empirico nella diffusione
del così
detto turismo sessuale, in Paesi, per lo più del terzo mondo,
dove lo stesso ha
finito per costituire una vera e propria risorsa economica e strumento
di
sostentamento, era previsto, dall'articolo 16 della legge numero 269
del 1998,
in via sperimentale, per un periodo "non inferiore a tre anni",
decorrenti dal centottantesimo giorno dalla entrata in vigore della
legge numero
269, periodo ormai decorso.
L'utilità dell'avvertenza, che assolve ad un significativo ruolo
generalpreventivo, oltre a costituire un richiamo emblematico alla
scelta del
legislatore, effettuata con la formulazione dell'articolo 604 del
codice penale,
di punire i fatti de quo anche se commessi all'estero nonché, a
mezzo
dell'articolo 600 quinquies del codice penale, l'organizzazione o
propaganda di
viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a
danno di
minori, ha indotto a prevederne l'obbligatorietà, non più
temporanea, ma a
regime.
In relazione alla violazione dell'obbligo è stata mantenuta la
previsione della
irrogazione di una sanzione amministrativa, il cui importo è
stato adeguato in
una somma compresa tra euro 1.500 ed euro 6000.
L'articolo 17 inserisce nell'articolo 17, comma 2, della legge numero
269 del
1998, il richiamo alle nuove fattispecie di cui agli articoli 600
quater. 1 e
600 quater. 2 del codice penale.
L'articolo 18 inserisce nel codice penale un nuovo articolo 528 bis.
Con lo stesso ci si ripropone di tutelare i minori non solo in quanto
soggetti
utilizzati per la produzione di materiale pornografico minorile –
obiettivo
cui sono consacrati gli articoli sin qui descritti – ma anche in quanto
fruitori di materiale pornografico "adulto", in particolare di quello
diffuso a mezzo internet. Ciò al fine di consentirne, anche da
tale
prospettiva, un corretto sviluppo psichico.
In particolare, poiché i fornitori di connettività alla
rete internet non
conoscono il contenuto del materiale trasmesso e non possono quindi
rispondere
penalmente nel caso in cui i siti telematici da essi trasmessi offrano
immagini
pornografiche, la disposizione prevede che, qualora i suddetti
fornitori non
adempiano all'ordine dell'autorità di interrompere la
trasmissione di scritti,
disegni o immagini osceni, essi, ormai a conoscenza del contenuto di
quanto
trasmesso, debbano risponderne ai sensi dell'articolo 528 del codice
penale, che
punisce appunto le pubblicazioni e gli spettacoli osceni. In tali casi
è
prevista altresì l'adozione, da parte dell'autorità
giudiziaria, delle misure
cautelari idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli scritti,
disegni o
materiali osceni.
L'articolo 19 si colloca nel capo secondo del disegno di legge, con il
quale,
come in precedenza anticipato, si è inteso prevedere - accanto
alle
disposizioni strettamente penalistiche di cui sin qui s'è detto
- un sistema di
misure che, ad integrazione degli strumenti di contrasto previsti dalla
legge 3
agosto 1998, n. 269, sia volto alla raccolta e al monitoraggio organico
dei dati
sui siti che diffondono materiale pornografico riguardante minori,
nonché al
diretto coinvolgimento dei fornitori dei servizi resi attraverso reti
di
comunicazione elettronica, delle banche e degli intermediari finanziari
che
prestano servizi a pagamento, al fine di rompere quei meccanismi che
permettono,
al momento, a molti soggetti, di evitare il blocco del sito e di
continuare ad
avvalersi dei normali circuiti di pagamento per beneficiare degli
introiti
derivanti dal turpe commercio in questione.
Esso inserisce, dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998,
n. 269, che
disciplina l'attività di contrasto, quattro nuovi articoli (dal
14 bis al 14
quinquies) e, più specificamente:
a. l'articolo 14 bis che prevede l'istituzione, presso il Ministero
dell'interno, già impegnato nell'attività di contrasto di
cui all'articolo 14,
comma 2, della legge numero 269 del 1998, di un Centro nazionale con il
compito,
tra l'altro, di tenere aggiornato un elenco di tutti i siti che
diffondono
materiale pornografico riguardante minori, segnalati da soggetti
pubblici e
privati, nonché dei gestori e degli eventuali beneficiari dei
relativi
pagamenti. Alle segnalazioni sono tenuti in particolare gli agenti e
gli
ufficiali di polizia giudiziaria. Il Centro provvederà inoltre a
comunicare al
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, elementi informativi e dati statistici relativi alla
pornografia
minorile su internet, al fine delle predisposizione del Piano nazionale
di
contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale di cui
all'articolo 17, comma 1, della stessa legge numero 269 del 1998;
b. l'articolo 14 ter che prevede l'obbligo, per i fornitori dei servizi
resi
attraverso reti di comunicazione elettronica, di segnalare al citato
Centro
nazionale i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo,
diffondono, distribuiscono o fanno commercio di materiale pornografico
che
coinvolge minori, qualora ne vengano a conoscenza. La violazione di
tale obbligo
comporta l'applicazione, cui provvede il Ministero delle comunicazioni,
di una
sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 euro.
c. l' articolo 14 quater che prevede l'obbligo, per i fornitori di
connettività
alla rete Internet, di utilizzare specifici strumenti di filtraggio,
individuati
con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, al fine di impedire l'accesso ai siti
che
diffondono materiale pornografico coinvolgente minori segnalati dal
Centro
nazionale. In via transitoria i predetti fornitori sono tenuti comunque
ad
adottare adeguati strumenti di filtraggio, dandone previa comunicazione
al
Ministero delle comunicazioni ed al Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie. Anche la violazione di tale obbligo é punita con la
sanzione
amministrativa, anch'essa irrogata dal Ministero delle comunicazioni,
da 50.000
a 250.000 euro.
d. l'articolo 14 quinquies che prevede infine che l'Ufficio Italiano
dei Cambi
(UIC), interessato dal Centro nazionale, trasmetta alle banche, agli
istituti di
moneta elettronica, a Poste italiane S.p.A. ed agli intermediari
finanziari che
prestano servizi di pagamento, le informazioni relative ai soggetti che
risultano beneficiari dei pagamenti effettuati per la
commercializzazione di
materiale pornografico coinvolgente minori su Internet o su altre reti
di
comunicazione. Acquisite tali informazioni, le banche e gli altri
organismi del
circuito finanziario comunicano ulteriori notizie di cui siano a
conoscenza
all'UIC che a sua volta le comunica in via esclusiva al Centro
nazionale.
Inoltre è stata introdotta una risoluzione ope legis dei
contratti relativi
all'accettazione di carte di pagamento stipulati dagli organismi
finanziari con
i soggetti beneficiari dei pagamenti effettuati per la
commercializzazione di
materiale pedopornografico su internet.
Dal lato dell'utilizzatore della carta di pagamento si è
previsto che qualora
il Centro comunichi alle banche e agli altri organismi finanziari
informazioni
relative al titolare della carta che ne abbia fatto uso per l'acquisto
di
materiale pedopornogradico su internet, i suddetti organismi possano
chiedere
informazioni ai titolari e quindi procedere alla revoca
dell'autorizzazione
all'utilizzo della carta medesima. I casi di revoca sono segnalati
all'archivio
degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari
di cui
all'articolo 10 bis della legge 15.12.1990 n.386.
Le procedure e le modalità da applicare ai fini della
trasmissione riservata
mediante strumenti informatici e telematici delle informazioni previste
dalla
disposizione in esame, saranno stabilite con apposito regolamento
interministeriale da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore della
legge.
La violazione delle predette disposizioni comporta l'applicazione, da
parte
della Banca d'Italia, della sanzione amministrativa fino a 500.000 euro.
Lo stesso nuovo articolo 14 quinquies, prevede che gli introiti delle
predette
sanzioni confluiscano nel Fondo, istituito presso la Presidenza del
Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della stessa legge
numero 269
del 1998, e siano destinati al finanziamento di iniziative, anche di
altre
amministrazioni, per il contrasto alla pornografia minorile su Internet.
Dall'intervento normativo non derivano nuovi o maggiori oneri,
né minori
entrate, a carico del bilancio dello Stato. In particolare non derivano
oneri
aggiuntivi in relazione alla istituzione del Centro nazionale di cui al
nuovo
articolo 14 bis, comma 1, della legge numero 269 del 1998, introdotto
da disegno
di legge, atteso il disposto di cui al comma 2 di tale articolo,
secondo il
quale "Il centro di cui al comma 1 si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta
nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato." -Si omette pertanto
la
relazione tecnica di cui all'articolo 11 ter, comma 2, della legge 5
agosto
1978, n. 468.
Capo I
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e
la pedopornografia
Art. 1
1. All'articolo 600 ter del codice penale, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni
pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di
anni
diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con
la reclusione
da sei a diciotto anni e con la multa da euro 25.822 ad euro 258.228.";
al terzo comma, dopo la parola "divulga" è aggiunta la parola ",
diffonde";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e
terzo, consapevolmente offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito,
il
materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la
reclusione fino a
tre anni e con la multa da euro 1.549 ad euro 5.164".
Art. 2
1. L'articolo 600 quater del codice penale è sostituito
dal seguente:
Art. 600 quater (Detenzione di materiale pornografico).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter,
consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato
utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione fino a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 1.549".
Art. 3
1. Dopo l'articolo 600 quater del codice penale sono inseriti
i seguenti:
"Art. 600 quater. 1.
(Materiale pornografico prodotto utilizzando persone che sembrano
essere
minori).
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano
anche se
il materiale pornografico è prodotto utilizzando persone che,
per le loro
caratteristiche fisiche, hanno le sembianze di minori degli anni
diciotto, ma la
pena è diminuita di un terzo.
Salvo non costituisca altro reato non è punibile per i fatti di
cui al primo
comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando si
dimostra
che le persone utilizzate erano in realtà maggiorenni e la
produzione non è
destinata alla diffusione o alla cessione.
Art. 600 quater. 2.
Pornografia virtuale)
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano
anche
quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente
realistiche
immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è
diminuita di un
terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di
elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni
reali, la
cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni
non reali.
Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di
cui al primo
comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la
produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e
nella stessa non
sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse.
Art. 600 quater. 3.
(Altri casi di non punibilità).
Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli
articoli 600
ter, primo comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il materiale
è prodotto e
detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore
che
abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto
nell'esclusiva
disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.
Art. 4
All'articolo 600 quinques del codice penale dopo il primo
comma è aggiunto
il seguente:
"Chiunque partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con
la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro
40.000".
Art. 5
All'articolo 600 septies è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di
cui al
primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque
incarico
nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o
servizio in
istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori".
Art. 6
1. All'articolo 609 quater, primo comma, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
il numero 2), è sostituito dal seguente:
"2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia
l'ascendente,
il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero
altra
persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o
di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo,
una relazione
di convivenza;";
dopo il numero 2), è inserito il seguente:
"3) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia uno dei
soggetti indicati al numero 2) ed abbia agito abusando della posizione
di
fiducia, autorità od influenza che ha rispetto al minore.
Art. 7
1. All'articolo 609 septies, quarto comma, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
al numero 1), la parola "quattordici" è sostituita dalla parola
"diciotto";
il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche
adottivo,
o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il
minore è
affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di
vigilanza o di
custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;"
Art. 8
1. All'articolo 609 nonies del codice penale sono apportate le
seguenti
modificazioni:
all'alinea, dopo le parole: "La condanna" sono inserite le parole:
"o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale";
al numero 1), dopo le parole: "elemento costitutivo" sono inserite le
seguenti: "o circostanza aggravante";
dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei
delitti
previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei
confronti
di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609
quinquies,
comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico
nelle scuole
di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in
istituzioni o in
altre strutture frequentate prevalentemente da minori."
Art. 9
All'articolo 734 bis, primo comma del codice penale le parole "600 ter, 600 quater" sono sostituite dalle seguenti: "600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".
Art. 10
1. All'articolo 25 quinques del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231
sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), dopo le parole "600 ter, primo e secondo comma", sono
aggiunte le seguenti:" anche se relativo al materiale pornografico di
cui
agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2, ";
alla lettera c), dopo le parole " e 600 quater ", sono aggiunte le
seguenti:" anche se relativi al materiale pornografico di cui agli
articoli
600 quater 1 e 600 quater 2,";
Art. 11
1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, dopo le parole: "delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600 ter, commi primo e secondo," sono aggiunte le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2,".
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera l) è inserita la seguente: "l bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600 ter, quarto comma e 600 quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".
Art. 12
1. All'articolo 266, comma 1, lettera f bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: "del codice penale", sono aggiunte le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2".
Art. 13
1. All'articolo 190 bis, comma 1 bis, del codice di procedura
penale, dopo le
parole: "600 ter, 600 quater," sono aggiunte le seguenti: "anche
se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater.
1 e 600
quater. 2,".
2. All'articolo 392, comma 1 bis, dopo le parole: "600 ter," sono
aggiunte le seguenti: "anche se relativo al materiale pornografico di
cui
agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2,".
3. All'articolo 398, comma 5 bis, del codice di procedura penale, dopo
le
parole: "600 ter," sono aggiunte le seguenti: "anche se relativo
al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600
quater.
2,".
Art. 14
All'articolo 58 quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,
dopo il quarto
comma, è inserito il seguente:
"I condannati per i delitti di cui all'articolo 600 bis, primo comma,
600
ter, primo e secondo comma, 600 quinquies, primo comma, 609 bis, 609
ter e 609
octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli
anni
diciotto e 609 quater, del codice penale, non sono ammessi ad alcuno
dei
benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4 bis se non abbiano
effettivamente
espiato almeno metà della pena irrogata.".
Art. 15
1. All'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 e successive
modificazioni, al comma 1, dopo le parole "600 quater" sono aggiunte
le seguenti" anche se relativi al materiale pornografico di cui agli
articoli 600 quater 1 e 600 quater 2".
2. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive
modificazioni, dopo le parole "600 quater", sono aggiunte le seguenti
"anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600
quater 1 e 600 quater 2".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n.
269, si
applicano anche quando i delitti di cui all'articolo 600 ter, commi
primo,
secondo e terzo, del codice penale, sono commessi in relazione al
materiale
pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 del
medesimo
codice.
Art. 16
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in
Paesi esteri hanno l'obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2,
di
inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei
programmi o, in
mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti,
nonché nei
propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la
seguente
avvertenza: "Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo .. della
legge .. n. …- La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all'estero".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai
materiali
illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente
al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono
puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500
ad euro
6000. All'applicazione della sanzione provvede il Ministero delle
attività
produttive.
Art. 17
All'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo le parole: "600 ter, terzo comma, e 600 quater del codice penale," sono inserite le seguenti: "anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600 quater. 1 e 600 quater. 2 dello stesso codice,".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 528 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 528 bis.
(Trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il
fornitore di
connettività alla rete internet che non adempie all'ordine
dell'autorità di
interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni
è punito ai
sensi dell'articolo 528.
2. Nei casi previsti dal primo comma l'autorità giudiziaria
adotta in via
cautelare le misure idonee ad impedire l'ulteriore diffusione degli
scritti,
disegni o immagini osceni".
Capo II
NORME CONTRO LA PORNOGRAFIA INFANTILE A MEZZO INTERNET
Art. 19
(Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269)
1. Dopo l'articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti
i
seguenti:
Art. 14-bis
(Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete
internet)
1. Presso l'organo del Ministero dell'interno, di cui al comma 2
dell'articolo
14, è costituito un Centro Nazionale per il contrasto della
pedopornografia
sulla rete internet, di seguito denominato "Centro" con il compito di
raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di
polizia
stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla
pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale
concernente lo
sfruttamento sessuale dei minori utilizzando Internet ed altre reti
di
comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei
relativi
pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e
ufficiali di
polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni
dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito
segnalato,
nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi
pagamenti, sono
inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
2.Il Centro di cui al comma 1 si avvale delle risorse umane,
strumentali e
finanziarie esistenti. La sua istituzione non comporta nuovi o maggiori
oneri a
carico del bilancio dello Stato.
3. Il Centro di cui al comma 1 comunica alla Presidenza del Consiglio
dei
Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, elementi
informativi e dati
statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine
della
predisposizione del Piano Nazionale di contrasto e prevenzione alla
pedofilia e
della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1.
Art. 14-ter
(Obblighi per fornitori dei servizi resi attraverso reti di
comunicazione
elettronica)
1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazioni
elettronica,
anche mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso
degli
utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento, sono obbligati in
ogni caso,
fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti, a
segnalare al
Centro i contratti con imprese o soggetti che, a qualunque titolo,
diffondono,
distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale
pedopornografico, qualora ne vengano a conoscenza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi
di cui al
comma 1 comporta una sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro
250.000.
All'irrogazione provvede il Ministero delle comunicazioni.
Art. 14-quater
(Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti. che
diffondono
materiale pedopornograficoi)
1. 1 fornitori di connettività alla rete Internet, al fine di
impedire
l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare
gli
strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche
individuati con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
per
l'innovazione e le tecnologie, da adottarsi entro il 31 dicembre 2004,
in cui
sono stabilite altresì le modalità di certificazione da
parte del Ministero
delle comunicazioni.
2. Fino all'entrata in vigore del sistema di certificazione di cui al
comma 1, i
fornitori di connettività adottano adeguati strumenti di
filtraggio, previa
comunicazione al Ministero delle comunicazioni e al Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con
una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 250.000.
All'irrogazione
provvede il Ministero delle comunicazioni.
Articolo 14-quinquies
(Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale
pedopornografico)
1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la
successiva
comunicazione alle banche, agli Istituti di moneta elettronica, a Poste
italiane
S.p.A. e agli intermediari finanziari che prestano servizi di
pagamento, le
informazioni di cui all'articolo 14-bis relative ai soggetti
beneficiari di
pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale
concernente lo
sfruttamento sessuale dei minori su Internet e sulle altre reti di
comunicazione.
2. Le banche, gli Istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A
e gli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, comunicano
all'UIC
ogni informazione disponibile relativa a rapporti ed operazioni
riconducibili ai
soggetti indicati ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14
bis l'UIC
trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.
4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli
Istituti di
moneta elettronica, da Poste italiane S.p.A. e dagli intermediari
finanziari che
prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del
comma 1,
aventi sede o domicilio in Italia, relativi all'accettazione, da parte
di questi
ultimi, di carte di pagamento.
5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare
della carta
di pagamento – che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale
concernente lo sfruttamento sessuale dei minori su Internet o su altre
reti di
comunicazione – alla banca, all'Istituto di moneta elettronica, a Poste
italiane S.p.A. e all'intermediario finanziario emittente la carta
medesima i
quali possono chiede informazioni ai titolari e, quindi, revocare
l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.
6. Le banche, gli Istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A.
e gli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in
conformità con le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca
di cui al
comma 5 nell'ambito delle segnalazioni previste per le carte di
pagamento
revocate ai sensi dell'art.10-bis della legge 15 dicembre 1990, n.386.
7. Le banche, gli Istituti di moneta elettronica, Poste italiane S.p.A.
e gli
intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano
all'UIC
l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e
ogni altra
informazione disponibile relativa a rapporti e operazioni riconducibili
ai
soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni
così
acquisite al Centro.
8. Con regolamento da adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in
vigore della
presente disposizione ai sensi dell'articolo 17 comma 4 della legge 17
agosto
1988 n.400, dal Ministro dell'Interno, Giustizia, Economia e Finanze,
Comunicazioni, per le Pari Opportunità e per l'innovazione e le
tecnologie,
d'intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante
per la
protezione dei dati personali, vengono definite le procedure e le
modalità da
applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici
e
telematici, delle informazioni previste nel presente articolo.
9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni
di cui
al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte
delle
banche, degli Istituti di moneta elettronica, di Poste italiane S.p.A.
e degli
intermediari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione,
ai
responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria
fino ad euro
500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei
casi
concernenti uso della moneta elettronica, dal Ministro dell'economia e
delle
finanze su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC negli altri
casi. Si
applica, in quanto compatibile, la procedura di cui all'articolo 145
del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.385.
10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma
9 sono
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per essere
riassegnate al
Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi
dell'articolo 17, comma 2, e destinate al finanziamento di iniziative
anche di
altre amministrazioni per il contrasto della pedopornografia su
Internet.
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