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Con l’ordinanza pronunciata lo scorso agosto, il legale rappresentante di una società operante in ambito estetico si è visto negare la possibilità di riconoscere gli autori della pretesa “diffamazione” in un forum di discussione gestito da Yahoo!.
Si evidenzia, anzitutto, come la responsabilità di Yahoo!, in quanto mero intermediario della comunicazione, debba essere esclusa, conformemente a quanto già affermato dal Tribunale di Lucca, in un caso simile, che aveva statuito come “diversamente si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante” (Tribunale Lucca, sez. civile, sentenza del 20.08.2007)
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