testo in vigore dal: 24-3-2004
Decreto-Legge 22 marzo 2004, n.72
Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo.
24 marzo 2004
Consiglio dei Ministri
Fonte: GU n. 69 del 23-3-2004
-
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attivita' cinematografiche, dello spettacolo e dello sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate
- Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;». - All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-bis. Chiunque, in violazione dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, un'opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di un'opera cinematografica o parte di essa, e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1500, nonche' con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo.
2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma.».
- Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse per la
prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera
a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, assicurando il raccordo con le
Amministrazioni interessate.
- A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i
fornitori di connettivita' e di servizi comunicano alle autorita' di
polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione
dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.
- Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno ovvero dell'autorita' giudiziaria, per le
violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettivita' e di servizi
pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai
siti o a rimuovere i contenuti segnalati.
- I fornitori di connettivita' e di servizi che abbiano avuto
effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare
le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis),
e all'articolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
ovvero l'autorita' giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
- La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 e' punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50.000 a Euro
250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
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