Legislatura 14º - Disegno di legge N. 2912 (Estratto)
Testo del decreto-legge |
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati |
Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dellingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; |
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Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare il fenomeno della diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonchè per il sostegno finanziario e lo sviluppo delle attività cinematografiche, dello spettacolo e dello sport; |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, della giustizia, delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti; |
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emana |
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il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. |
Articolo 1. |
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate) |
(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dellingegno) |
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1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dellingegno e di reprimere le violazioni del diritto dautore, limmissione in un sistema di reti telematiche di unopera dellingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa lavvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto dautore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì lindicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino alladozione di tale decreto, lavviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne limmediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni. |
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2. Al comma 1 dellarticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «per trarne profitto». |
1. Al comma 2 dellarticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
3. Identico: |
«a-bis) in violazione dellarticolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, unopera cinematografica o assimilata protetta dal diritto dautore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere;». |
«a-bis) in violazione dellarticolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, unopera dellingegno protetta dal diritto dautore, o parte di essa;». |
2. Allarticolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
Soppresso |
«2-bis. Chiunque, in violazione dellarticolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra utenti, unopera cinematografica o assimilata protetta dal diritto dautore, o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce di unopera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500, nonché con la confisca degli strumenti e del materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello spettacolo. |
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2-ter. Chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma:». |
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3. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno raccoglie le segnalazioni di interesse per la prevenzione e la repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dellarticolo 171-ter e di cui ai commi 2-bis e 2-ter dellarticolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. |
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dellarticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate. |
4. A seguito di provvedimento dellautorità giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili allindividuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. |
5. A seguito di provvedimento dellautorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dellinformazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili allindividuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. |
5. Su richiesta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno ovvero dellautorità giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dellarticolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire laccesso ai siti o a rimuovere i contenuti segnalati. |
6. A seguito di provvedimento dellautorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dellinformazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire laccesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi. |
6. I fornitori di connettività e di servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti idonei a realizzare le fattispecie di cui allarticolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), e allarticolo 174-ter, commi 2-bis e 2-ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno ovvero lautorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. |
Soppresso |
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. Per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è fatto salvo quanto previsto dallarticolo 17, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. |
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dallarticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. |
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8. Allarticolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
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«d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni gigabyte»; |
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b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: |
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«h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore». |
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9. Allarticolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: |
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«3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione. |
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4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione allesercizio dellattività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa». |
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