Il caso Rozzano BBS
PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice Dottor (omissis)
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di
cui all'art 615 quater C.P.
Esaminata la richiesta di dissequestro del personal computer formulata nell'interesse
dell'indagato e allegata agli atti;
Considerato che l'analisi dei sistemi informatici sequestrati a Valenti Davide
non ha consentito di riscontrare presenze di codici di accesso alla rete a commutazione
di pacchetto ITAPAC, ne di accertare l'illecita detenzione del codice di accesso
già assegnato alla ITALTEL-SIT S.P.A., con ciò dimostrando l'insussistenza del
reato di cui all'art 615 quater C.P.;
Rilevato che dalle verifiche operate dalla DIGOS risulta che una parte del software
(peraltro nemmeno ben identificata) installata sui sistemi sequestrati al Valenti
deriva dalla duplicazione abusiva di programmi originali;
Ritenuto tuttavia che tale circostanza sia irrilevante ai fini penali, non potendosi
nel caso di specie ravvisare la violazione nell'art 171 bis L. N. 633/1941;
Considerato che la norma in questione punisce con sanzione penale la duplicazione
abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a fini di lucro;
Rilevato che manca del tutto la prova che il Valenti avesse duplicato i programmi
a fini di lucro, posto che il collegamento alla sua rete informatica non comportava
il versamento di alcun corrispettivo e gli utenti si impegnavano ad utilizzare
i programmi a scopo di studio;
Rilevato che nessun elemento volto a dimostrare la volontà del Valenti di agire
a fini di lucro è stato raccolto dalla Pubblica Accusa;
Ritenuto pertanto che la duplicazione del programma e la comunicazione della
copia duplicata agli utenti di una banca dati privata non integri gli estremi
di reato e possa eventualmente dar luogo a responsabilità civile per violazione
alle norme sul diritto di autore;
Considerato che il computer e i programmi in sequestro non costituiscono corpo
di reato, e allo stato degli atti manca la prova che la loro libera disponibilità
possa agevolare la commissione di altri reati, sicchè devono essere restituiti
al legittimo proprietario;
P.Q.M. Visto l'art 263 C.P.P.,
ordina la restituzione del computer e dei dati in esso memorizzati in favore
di Valenti Davide.
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