Il caso Rozzano BBS

L'art 171 bis L. N. 633/1941 punisce con sanzione penale la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a fini di lucro.
8 febbraio 1995
Pretura Circondariale di Milano
Caso Rozzano BBS

PRETURA CIRCONDARIALE di MILANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice Dottor (omissis)

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe per il reato di cui all'art 615 quater C.P.
Esaminata la richiesta di dissequestro del personal computer formulata nell'interesse dell'indagato e allegata agli atti;
Considerato che l'analisi dei sistemi informatici sequestrati a Valenti Davide non ha consentito di riscontrare presenze di codici di accesso alla rete a commutazione di pacchetto ITAPAC, ne di accertare l'illecita detenzione del codice di accesso già assegnato alla ITALTEL-SIT S.P.A., con ciò dimostrando l'insussistenza del reato di cui all'art 615 quater C.P.;
Rilevato che dalle verifiche operate dalla DIGOS risulta che una parte del software (peraltro nemmeno ben identificata) installata sui sistemi sequestrati al Valenti deriva dalla duplicazione abusiva di programmi originali;
Ritenuto tuttavia che tale circostanza sia irrilevante ai fini penali, non potendosi nel caso di specie ravvisare la violazione nell'art 171 bis L. N. 633/1941;
Considerato che la norma in questione punisce con sanzione penale la duplicazione abusiva dei programmi per elaboratore solo se effettuata a fini di lucro;
Rilevato che manca del tutto la prova che il Valenti avesse duplicato i programmi a fini di lucro, posto che il collegamento alla sua rete informatica non comportava il versamento di alcun corrispettivo e gli utenti si impegnavano ad utilizzare i programmi a scopo di studio;
Rilevato che nessun elemento volto a dimostrare la volontà del Valenti di agire a fini di lucro è stato raccolto dalla Pubblica Accusa;
Ritenuto pertanto che la duplicazione del programma e la comunicazione della copia duplicata agli utenti di una banca dati privata non integri gli estremi di reato e possa eventualmente dar luogo a responsabilità civile per violazione alle norme sul diritto di autore;
Considerato che il computer e i programmi in sequestro non costituiscono corpo di reato, e allo stato degli atti manca la prova che la loro libera disponibilità possa agevolare la commissione di altri reati, sicchè devono essere restituiti al legittimo proprietario;

P.Q.M. Visto l'art 263 C.P.P.,
ordina la restituzione del computer e dei dati in esso memorizzati in favore di Valenti Davide.

PeaceLink C.P. 2009 - 74100 Taranto (Italy) - CCP 13403746 - Sito realizzato con PhPeace 2.7.26 - Informativa sulla Privacy - Informativa sui cookies - Diritto di replica - Posta elettronica certificata (PEC)