Il reato di ricettazione ed il software
Negli ultimi anni è emerso il problema relativo alla configurazione dell’ipotesi delittuosa del reato di “ricettazione dei software”, in particolare con riferimento ai programmi informatici protetti da copyright che possono essere oggetto, nel campo dell’informatica, di uno scambio lecito di informazioni, tra coloro che secondo le norme di legge ne hanno la disponibilità, ma che possono tuttavia scaturire in forme di lucro o profitto illecito da una commercializzazione o una appropriazione indebita di software altrui. In primo luogo appare necessario dare alcuni chiarimenti sul reato di ricettazione richiamato all’art. 648 c.p. per poi poter effettuare delle riflessioni sulla sua applicabilità in un contesto particolare come quello da noi in discussione: il software. Dal testo della norma emerge che il delitto di ricettazione è commesso da “…chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare…”, ed è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da circa 500 a 10.000 euro. Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessario al fine di poter parlare correttamente di reato di ricettazione, è la presenza di un dolo “specifico” da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa. Secondo la dottrina dunque, per quanto concerne l’elemento psicologico richiesto, si sottintende l’effettiva conoscenza dell’illiceità penale del fatto presupposto, poiché qui un eventuale errore su di essa porterebbe ad una diversa interpretazione giuridica dello stesso fatto commesso. Ulteriori requisiti sono il concetto di “provenienza illecita” dei beni oggetto di ricettazione - nel nostro caso un software duplicato illegalmente - e non ultimo “l’oggetto materiale della condotta”. Dalla lettura del richiamato articolo si comprende come siano considerati oggetto della condotta “denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto”. Ora, l’art. 171 bis l. 633/41, inserito nel precedente corpus normativo a seguito dell’emanazione della Direttiva CEE 250/91, fornisce la chiave di lettura per una qualificazione giuridica del concetto di software, poiché punisce chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, ovvero ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi. Secondo indirizzi ormai consolidati nei vari Paesi d’Europa e negli Stati Uniti, il software viene considerato come un’opera dell’ingegno, secondo la legge, e coerentemente con l’oggetto della norma qui sopra richiamata tale oggetto è da ricercarsi nel “programma per elaboratore”, svincolato dal supporto che lo contiene. E’ proprio questo il punto controverso che ha suscitato numerosi punti di contrasto tra coloro che sottolineano il fatto che il software non può essere assimilato ai concetti di denaro o cose provenienti da un delitto, come si legge ex art. 648 c.p.; inoltre ogni forma di tutela sui beni informatici, nel nostro caso il software, è caratterizzata dal dato dell’immaterialità degli stessi beni, e una tutela che si dimostri adeguata può esserci data solamente da un articolo del codice che operi in regime di specialità rispetto all’art. 648 c.p. e 171 bis, in cui venga richiamato espressamente il reato di ricettazione, come trasferimento illecito di software, nello specifico settore dei programmi per elaboratore. Altri autori ritengono invece che i beni informatici siano comunque suscettibili di impossessamento quando incorporati nei supporti materiali che li rappresentano.Tuttavia, in tutta franchezza, l’esistenza di un legame tra programma e supporto fisico è estremamente dubitabile, in un’era dove lo scambio di informazioni via internet è pratica quotidiana, e la sussistenza di tale legame è forse rintracciabile nel caso dei diritti di credito che, incorporati in un documento (l’assegno), diventano da questo indivisibili. Nel nostro dibattito al contrario, la duplicazione di software dà luogo ad una situazione diversa: la condotta illecita sta nel creare una situazione di fatto che consente a terzi di utilizzare software altrui (opera dell’ingegno), ledendo così il diritto d’autore o copyright senza che il titolare ne riceva il corrispettivo economico. Tale situazione sembra essere piuttosto incompatibile con la statuizione dell’art. 648 c.p. riguardante il reato di ricettazione. Ad avvalorare la nostra tesi alcune recenti sentenze tra cui quella emessa del Tribunale di Arezzo, n. 320/03 del 18/3/2003, dove ad un imputato veniva contestato il reato di ricettazione per aver posseduto nella propria abitazione un numero di CD masterizzati a scopo ludico; orbene, mancando una qualsiasi prova di duplicazione di tali software a scopo commerciale o imprenditoriale, l’imputato veniva assolto da tale accusa. Si assiste dunque ad una situazione di stallo tra le varie correnti dottrinali in materia di duplicazione di software e conseguentemente per chi è chiamato a giudicare è concesso un margine di discrezionalità che supera l’interpretazione della norma ex art. 648 c.p. e ne rende incerta l’applicazione, in palese violazione di un’esigenza di certezza del diritto e di conoscenza della qualificazione penale del proprio comportamento che deve essere garantita ad ogni singolo cittadino. Una soluzione, ad avviso di chi scrive, appare essere ancora una volta quella di un intervento del Legislatore che sia il più possibile attenuato e specifico, nei confronti della ben più severa normativa ex art. 648 c.p. sulla ricettazione in generale, predisponendo una norma “ad hoc” su fattispecie di crimini informatici che qui riguardano un software duplicato abusivamente, evitando così il rischio che venga condannato ad una pena severa un soggetto ignaro perfino di infrangere la legge, situazione che ai giorni nostri risulta piuttosto frequente nel caso da noi discusso dei cosiddetti “software pirata”.
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