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Legge 17 giugno 2003, n. 148

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2003
26 giugno 2003
Governo italiano

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.

ART. 3.

1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".

ART. 4.

1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse";

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1".

ART. 5.

1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: "UEO" è sostituita dalla seguente: "UE";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".

ART. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princípi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".

ART. 8.

1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile,".

ART. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".

ART. 10.

1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".

ART. 11.

1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.

ART. 12.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.

ART. 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Si omette il testo dell'Accordo)

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