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Spese militari attenzione! Pericolo aumento

11 luglio 2006
LOC
Segnaliamo alcune questioni per la discussione nell'ambito della Pace :
 
  1. Il decreto bersani di "tagli"  della spesa pubblica riporta un leggero aumento dei fondi per il servizio civile, ma all'articolo 28 non taglia al pari del pubblico le diarie delle missioni all'estero....
  2. se il decreto bersani non recupera fondi dalle spese militari ci preoccupiamo molto in quanto lo sforzo di risanamento pubblico riguarda solo la popolazione italiana civile e non quella militare (non abbiamo analizzato a fondo tutte le leggine connesse al decreto e siamo pronti a modificare questa ipotesi);
  3. nell'aria c'è forse un aumento delle spese militari? Se leggiamo il Decreto legge approvato dal Governo sulle Missioni militari all'estero ci convinciamo che una volta fatta la tabella di spesa di finanziamento delle varie missioni (non prodotta nel disegno di legge) risultano almeno tre contrarietà che devono essere risolte:
    1. Si chiamano missioni di Pace interventi militari che dovrebbero essere chiamati interventi militari a riduzione dei danni prodotti dai conflitti (ad essere molto buoni nei giudizi) la parola Pace è collegata e sovrapposta al termine guerra provocando in questo modo una confusione che è voluta e non produce un'alternativa al sistema militare offensivo attualmente in atto;
    2. Come già segnalato in precedenti analisi la spesa militare non riguarda solo il bilancio della difesa ma si allarga nelle coperture finanziarie anche ad altri settori;
    3. Le truppe in Iraq rimangono fino a dicembre del 2006 in quanto il fiananziamento segnalato pur per il ritiro ha quella data. L'intervento in  Iraq non è sospeso ma continua attraverso vari capitoli di bilancio;
 
Buona lettura e se qualcuno volesse approfondire con noi il tutto è ben accetto
 
Il coordinamento nazionale Osm per la Dpn (Obiezione alle Spese Militari per la Difesa Popolare Nonviolenta)

 

 

 
Decreto Bersani. Infrastrutture, famiglia e spesa pubblica

Decreto Legge , Titolo II, 04.07.2006 n° 223


Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo

1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.

Art. 28.
Diarie per missioni all'estero

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

 

 

 

 

Il governo italiano ha varato un decreto sul rifinanziamento delle missioni militari che verra' discusso: il 17 luglio alla Camera; il 25 luglio al Senato.

 
 
Missioni di pace, i fondi per il 2006 -  (Dl 224/2006 - GU n. 155 del 6.7.2006)
Sono stati stanziati fondi per tutto il 2006 da destinarsi alle numerose missioni di pace internazionali, che ci vedono impegnati in Iraq, Afghanistan, Sudan, Golfo arabico, Balcani, Medio Oriente, Palestina e Cipro. In particolare, per proseguire l'opera di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq viene autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di 33.320.634 di Euro, da impiegarsi al fine di favorire lo sviluppo socio-sanitario a favore delle fasce più deboli della popolazione e quello socio-economico, ma da spendere anche in formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici, oltre che per il sostegno istituzionale, tecnico e dei mezzi di comunicazione. In ogni modo, in casi di necessità ed urgenza, il ministero degli affari esteri è autorizzato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia (anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato), ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti ed organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. In via generale, cioè per tutte le operazioni di pace in svolgimento, sono stati stanziati 5.010.000 Euro, per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia (anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato) che potranno essere disposti dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni per sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
Cifre e modalità di destinazione sono dettagliatamente contenute nel decreto legge n. 224/2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 2006 ed in vigore già dal giorno successivo. Le disposizioni contenute in questo Provvedimento, comunque, riguardano molti fronti collegati alle missioni di pace, che in alcuni casi vedono lo stanziamento di fondi per iniziative da svolgersi in Italia, come ad esempio il corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, da tenersi a cura del nostro Ministero della giustizia ed a cui vanno 199.895 Euro. Questa somma dovrà essere impiegata oltre che per sostenere gli onorari e le spese di rimborso forfetario per i viaggi di docenti e interpreti, anche per far fronte alle indennità giornaliere ed alle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e per acquistare i sussidi didattici. E' previsto, inoltre, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dalla legge, possano essere richiamati in servizio a domanda gli ufficiali di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per questo settore delle forze armate. Nel decreto, poi, sono contenute le indicazioni per le indennità di missione che spettano al personale dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita per il rientro nel territorio nazionale, ovviamente in aggiunta allo stipendio od alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Ecco le percentuali: 1) il 98% al personale militare delle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo; 2) il 98%, calcolato sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan; 3) la misura intera al personale della Polizia di Stato della missione in Moldavia e Ucraina e della missione EUPOL COPPS; 4) la misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, ed al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina; 5) la misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti; 6) la misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.
Per il personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica è prevista, oltre al trattamento economico di legge, pure l'indennità speciale nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Infine, il decreto legge contiene l'autorizzazione per quest'anno della spesa di 300.000 Euro da destinarsi alla „prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali‰. La ricerca è tesa ad individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute. (11 luglio 2006)
 
DECRETO-LEGGE 5 luglio 2006, n. 224 Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 77 e 87 della Costituzione [1];

Visti gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30dicembre 2005, n. 273 [2], convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recanti disposizioni per la partecipazione di personale militare a missioni internazionali e per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 [3], recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Iraq e in Afghanistan, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la fase di rientro dall'Iraq del contingente militare, nonché per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE,

RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione

e ricostruzione in Iraq

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n.165 [4], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, el'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003 [6], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2005, n. 90 [7], convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 18 [8].

Articolo 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C ˆ Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE

E DELLE FORZE DI POLIZIA

Articolo 3.

Missione in Iraq

1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 4.

Missione in Afghanistan

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 5.

Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 6.

Missioni e altri interventi nei Balcani

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

d) Albania 2, in Albania.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

Articolo 7.

Missioni in Medio Oriente

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 8.

Missioni in Africa

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006.

Articolo 9.

Missione ONU a Cipro

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 10.

Missioni e programmi di cooperazione

delle Forze di polizia

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

Articolo 11.

Corso di formazione

per magistrati e funzionari iracheni

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Articolo 12.

Consigliere diplomatico

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Articolo 13.

Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Articolo 14.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regiodecreto 3 giugno 1926, n. 941 [9], nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Articolo 15.

Trattamento assicurativo

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

Articolo 16.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 [10], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, CIU, Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Articolo 17.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.

2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.

3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 18.

Valutazione del servizio prestato

in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Articolo 19.

Richiami in servizio degli ufficiali

delle forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 [11], nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Articolo 20.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Articolo 21.

Attività di ricerca scientifica

a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Articolo 22.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Tabella A

2006

Ministero del lavoro

10.039.565

Ministero degli affari esteri

2.000.000

Ministero dell'istruzione

3.700.000

Ministero dell'interno

8.800.000

Ministero dell'ambiente

642.000

Ministero delle politiche agricole

5.000.000

Totale

30.181.565

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente decreto sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 24.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Parisi, Ministro della difesa

Amato, Ministro dell'interno

Mastella, Ministro della giustizia

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

[1] Gli articoli 77 ed 87 della nostra Costituzione stabiliscono quanto segue: "Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.".



[2] Gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 ("Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005) stabiliscono quanto segue: "Articolo 39-vicies semel. (Partecipazione di personale militare a missioni internazionali). 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 13.437.521 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 2. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 148.935.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 3. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 111.918.982 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, di seguito elencate: a) Over the Horizon Force in Bosnia e Kosovo; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Enterprise in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. 4. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 21.285.597 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157, nel cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU. 5. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 638.599 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 6. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 727.361 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.037.774 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 8. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 297.528 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nation Mission in Sudan (UNMIS), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 114.106 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 10. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.656.594 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005. 11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 136.311 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alla risoluzione n. 1642 adottata dal Consiglio di sicurezza il 14 dicembre 2005. 12. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 6.525.541 per la partecipazione di personale militare alla missione NATO per il soccorso umanitario in Pakistan. 13. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. 14. Per le finalità di cui al comma 13, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia. 15. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 49.354 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ISAF, di cui al comma 2. 16. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 43.186 per l'invio in Bosnia di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione ALTHEA, di cui al comma 4. 17. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, nell'ambito delle missioni ISAF, Joint Enterprise e ALTHEA, di cui ai commi 2, 3, lettera c), e 4, i comandanti dei contingenti militari sono autorizzati, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro i seguenti limiti complessivi: a) euro 2.800.000, per la missione ISAF; b) euro 500.000, per la missione Joint Enterprise; c) euro 15.000, per la missione ALTHEA. 18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 3.315.000. 19. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 1.444.396 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 20. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 696.404 per la proroga della partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 21. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 3.908.511 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 22. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 792.264 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 23. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 120.415 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima, di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 157. 24. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 71.787 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina. 25. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2, 3, lettere a), b), c) ed e), 4, 6, 10, 12 e 20, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 26. La misura dell'indennità di cui al comma 25, per il personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 1, 2 e 12 nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 27. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al comma 24 nella misura intera. 28. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui ai commi 3, lettera d), 5, 7, 8, 9, 11, 22 e 23 nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 29. L'indennità di cui al comma 25 è corrisposta ai funzionari diplomatici di cui ai commi 15 e 16 nella misura intera incrementata del 30 per cento. Per il funzionario diplomatico di cui al comma 15, l'indennità è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 30. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 21 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. 31. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 32. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 33. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui ai commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 34. Per i reati di cui al comma 33 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 35. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002. 36. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 44. 37. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 38. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 190.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68. 39. L'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all'impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario. 40. All'articolo 1, comma 102, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "al personale militare estero" sono sostituite dalle seguenti: "al personale militare e civile delle Forze armate estere". 41. All'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, dopo le parole: "titolare esclusivo della potestà sul figlio" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali". 42. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2005"; b) al comma 3, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311," sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226,". 43. All'articolo 23, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: "821 unità" sono sostituite dalle seguenti: "478 unità"; b) alla lettera c), le parole: "749 unità" sono sostituite dalle seguenti: "406 unità". 44. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, esclusi i commi 42 e 43, pari complessivamente a euro 324.508.207 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 45. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 39-vicies bis. (Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq). 1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione. 2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro: a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione. 3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. 4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8. 5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. 6. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49. 7. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX. 8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici. 9. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37. 10. Nell'ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4.000.000. 11. È autorizzata, fino al 30 giugno 2006, la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene. 12. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 8.605. 13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 14. La misura dell'indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 15. L'indennità di cui ai commi 13 e 14 è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al comma 11, e, nell'ambito della missione di cui al comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. 17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma. 20. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22. 21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. 22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a curo 217.633.525 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



[3] La Legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio.



[4] L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 ("Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003) stabilisce quanto segue: "Art. 1. - Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq - 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra l'altro: a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.",



[5] L'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 ("Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali" pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003) stabiliscono quanto segue: "Art. 2. Organizzazione della missione - 2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento. Art. 3. Regime degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. 2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria. 6. Per le attività di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.".



[6] L'articolo 4del citato decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, prevede quanto segue: "Art. 4. - Risorse umane e dotazioni strumentali - 1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.".



[7] L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (in G.U. n. 125 del 31 maggio 2005- Disposizioni urgenti in materia di protezione civile) prevede quanto segue: " Art. 9. - Disposizioni per il Ministero degli affari esteri - 1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



[8] Il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (pubblicato nella GU n. 44 del 18/02/1967, Supplemento Ordinario) reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri". All'articolo 24 prevede quanto segue: "Articolo 24. (Organizzazione e funzionamento di particolari servizi) ˆ Il ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce con suo decreto le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi tecnici e in particolare di quelli concernenti la cifra e le telecomunicazioni, gli archivi, la copia e la riproduzione, il centro organizzazione conferenze internazionali, il centro traduzioni, il centro meccanografico, la tipografia riservata, il centro fotorotolitografico, il Gabinetto dei microfilm e il centro documentazione automatica. Il servizio di corriere diplomatico fra il ministero e gli uffici all'estero è disimpegnato da apposito nucleo di impiegati salvo quanto stabilito dal regolamento. La dotazione relativa ai servizi cui sono adibiti impiegati qualificati ai sensi dell'art. 124 è determinata con decreto del ministro. Per esigenze particolari e temporanee l'amministrazione degli affari esteri può ricorrere all'opera di traduttori e interpreti a prestazione saltuaria. con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con il ministro per il tesoro sono determinati i criteri concernenti le condizioni delle prestazioni nonché, per ogni esercizio finanziario, i limiti di spesa. si applicano le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520.".



[9] Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca "Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero".



[10] L'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 200) prevede quanto segue: "Art. 9. Disposizioni processuali - 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio azionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.".



[11] La legge 10 aprile 1954, n. 113, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 29 aprile, n. 98, reca "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". All'articolo 64 stabilisce quanto segue: "Art. 64. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.".

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