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Chi controlla l'inquinamento?

Sempre dal decreto n.230, l'articolo 104 stabilisce le modalità di controllo della radioattività ambientale.
17 marzo 1995

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. ordinario n. 74, alla
Gazz. Uff. n. 136, del 13 giugno). -- Attuazione delle direttive Euratom
80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni
ionizzanti;

Art. 104.

Controllo sulla radioattività ambientale.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonchè le
competenze in materia delle regioni, delle province autonome e
dell'ANPA, il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal
Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per
consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. I
Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei controlli
effettuati. Il complesso dei controlli è articolato in reti di
sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle
singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero della
sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei
prelievi e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme
consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche idoneamente
attrezzate. Le direttive dei Ministeri riguardano anche la
standardizzazione e l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche
di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle misure
effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle
modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti
nazionali ai fini dell'interpretazione integrata dei dati rilevati,
nonchè per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della CEEA,
sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal
fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal Ministero
della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
--a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di
cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque,
del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici
rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di
normalizzazione e di intercalibrazione;
--b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di
campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività,
quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di
rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e
risorse, anche finanziarie;
--c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato istitutivo
della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla
diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai sensi
della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre autonomamente al sistema di
reti nazionali.

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