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Risoluzione 1373 (2001)

28 settembre 2001
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Risoluzione 1373 (2001)
Adottata dal Consiglio di Sicurezza nel corso della sua 4385esima riunione il
28 settembre 2001

Il Consiglio di Sicurezza,
riaffermando le risoluzioni 1269 (1999) del 19 ottobre 1999 e 1368 (2001) del 12 settembre 2001,

riaffermando inoltre la sua inequivocabile condanna degli attacchi terroristici che hanno avuto luogo a New York, Washington, D.C. e in Pennsylvania l'11 settembre 2001, ed esprimendo la sua determinazione a prevenire tutti gli atti di quel tipo,

riaffermando inoltre che tali atti, come qualsiasi atto di terrorismo internazionale, costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali,

riaffermando il diritto intrinseco all'autodifesa individuale o collettiva come riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e ripetuto nella risoluzione 1368 (2001),

riaffermando la necessità di combattere con tutti i mezzi, in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici,

profondamente preoccupato dall'aumento, in diverse regioni del mondo, di atti di terrorismo motivati da intolleranza o estremismo,

fa appello agli Stati affinché lavorino urgentemente insieme per evitare e sopprimere gli atti terroristici, anche attraverso una maggiore cooperazione e attraverso la piena implementazione delle rilevanti convenzioni internazionali relative al terrorismo,

riconoscendo la necessità che gli Stati integrino la cooperazione internazionale prendendo misure supplementari per prevenire e reprimere, nei loro territori con tutti i mezzi legali disponibili, il finanziamento e la preparazione di qualsiasi atto di terrorismo,

riaffermando il principio stabilito dall'Assemblea Generale nella sua dichiarazione dell'ottobre 1970 (risoluzione 2625 (XXV)) e ripetuto dal Consiglio di Sicurezza nella risoluzione 1189 (1998) del 13 agosto 1998, ovvero che ciascuno Stato ha il dovere di astenersi dall'organizzare, istigare, assistere o partecipare ad atti terroristici in un altro Stato o di tacere sulle attività organizzate all'interno del suo territorio finalizzate alla perpetrazione di tali atti,

agendo in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. decide che tutti gli Stati dovranno:
(a) prevenire e reprimere il finanziamento di atti terroristici;
(b) criminalizzare la fornitura o la raccolta volontaria, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di fondi da parte dei loro cittadini o nei loro territori con l'intenzione di utilizzare i fondi, o sapendo che questi devono venire utilizzati, per realizzare atti terroristici;
(c) congelare senza indugio fondi e altri beni finanziari o risorse economiche di persone che commettono, o tentano di commettere, atti terroristici o partecipano a o facilitano la realizzazione di atti terroristici; di entità di proprietà di o controllate direttamente o indirettamente da tali persone; e da persone ed entità che agiscono a nome di, o agli ordini di tali persone ed entità, compresi i fondi derivati o generati dai beni immobiliari di proprietà di o controllati direttamente o indirettamente da tali persone e persone ed entità a loro collegate;
(d) proibire ai loro cittadini o a qualsiasi persona ed entità nel loro territorio di rendere disponibile qualsiasi fondo, bene finanziario o risorsa economica o altri servizi finanziari o altri servizi collegati, direttamente o indirettamente, a beneficio di persone che commettono, tentano di commettere, facilitano o partecipano all'esecuzione di atti terroristici, di entità di proprietà di o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone e di persone ed entità che agiscono a nome di o agli ordini di tali persone;

2. decide inoltre che tutti gli Stati dovranno:
(a) astenersi dal fornire qualsiasi forma di aiuto, attivo o passivo, ad entità o persone coinvolte in atti terroristici, anche attraverso la repressione del reclutamento di membri di gruppi terroristici e la repressione della fornitura di armi ai terroristi;
(b) prendere le misure necessarie per prevenire l'esecuzione di atti terroristici, anche avvertendo precocemente gli altri Stati attraverso lo scambio di informazioni;
(c) negare un rifugio sicuro a coloro che finanziano, programmano, sostengono o commettono atti terroristici, o forniscono rifugi sicuri;
(d) impedire a coloro che finanziano, programmano, facilitano o commettono atti terroristici di usare il rispettivo territorio per quegli scopi contro altri Stati o i loro cittadini;
(e) fare in modo che chiunque partecipi al finanziamento, alla pianificazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti terroristici o sostenga atti terroristici venga consegnato alla giustizia e adoperarsi affinché, oltre a qualsiasi altra misura contro di essi, tali atti terroristici vengano classificati come atti criminali gravi nel diritto e nelle norme interni e che la pena rifletta debitamente la gravità di tali atti terroristici;
(f) fornire la massima assistenza reciproca nelle indagini criminali o nei procedimenti criminali relativi al finanziamento o al sostegno di atti terroristici, compresa l'assistenza nell'ottenimento di prove in loro possesso necessarie per i procedimenti;
(g) impedire il movimento di terroristi o di gruppi terroristici con controlli efficaci alle frontiere e controlli sull'emissione di documenti d'identità e di viaggio, e attraverso misure per la prevenzione della contraffazione, della falsificazione o dell'uso fraudolento di documenti d'identità e di viaggio;

3. fa appello a tutti gli Stati affinché:
(a) trovino il modo di intensificare e accelerare lo scambio di informazioni operative, specialmente quelle riguardanti: azioni o movimenti di individui o reti appartenenti al terrorismo; documenti di viaggio contraffatti o falsificati; il traffico di armi, esplosivi o materiali sensibili; l'uso di tecnologie di comunicazione da parte di gruppi terroristici; la minaccia rappresentata dal possesso di armi di distruzione di massa da parte di gruppi terroristici;
(b) scambino informazioni in accordo con il diritto internazionale e interno e cooperino in materia amministrativa e giudiziaria per impedire che vengano commessi atti terroristici;
(c) cooperino, in particolare attraverso intese e accordi bilaterali e multilaterali, per prevenire e reprimere attacchi terroristici e agiscano contro gli autori di tali atti;
(d) partecipino il più presto possibile alle rilevanti convenzioni e protocolli internazionali relativi al terrorismo, compresa la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo del 9 dicembre 1999;
(e) aumentino la cooperazione e implementino pienamente le rilevanti convenzioni e protocolli internazionali relativi al terrorismo e le risoluzioni 1269 (1999) e 1368 (2001) del Consiglio di Sicurezza;
(f) prendano misure appropriate in conformità con i rilevanti provvedimenti del diritto nazionale e internazionale, compresi gli standard internazionali dei diritti umani, prima di concedere lo stato di rifugiato, allo scopo di accertare che il richiedente asilo non abbia pianificato, agevolato o partecipato ad atti terroristici;
(g) facciano in modo, in conformità con il diritto internazionale, che gli autori, organizzatori o agevolatori di atti terroristici non abusino dello stato di rifugiati, e che le motivazioni politiche non costituiscano motivo di rifiuto della richiesta di estradizione di presunti terroristi;

4. nota con preoccupazione lo stretto rapporto tra terrorismo internazionale e criminalità organizzata transnazionale, stupefacenti illeciti, riciclaggio di denaro, traffico illegale di armi e movimento illegale di materiali nucleari, chimici, biologici e altri materiali potenzialmente mortali, e a questo proposito sottolinea la necessità di aumentare il coordinamento degli sforzi a livello nazionale, subregionale, regionale e internazionale per rafforzare la risposta globale a questa grave minaccia alla sicurezza internazionale;

5. dichiara che gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo sono contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite e che il finanziamento, la pianificazione e l'incitamento consapevoli di atti terroristici sono anch'essi contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite;

6. decide di istituire, in accordo con la norma 28 delle norme provvisorie di procedimento, un Comitato del Consiglio di Sicurezza, comprendente tutti i membri del Consiglio, per monitorare l'implementazione di questa risoluzione, con l'assistenza di conoscenze appropriate, e fa appello a tutti gli Stati affinché riferiscano al Comitato, non oltre 90 giorni dalla data di adozione di questa risoluzione e in seguito secondo una tabella delle scadenze che verrà proposta dal Comitato, sulle misure intraprese per implementare questa risoluzione;

7. ordina al Comitato di delineare i propri compiti, presentare un programma di lavoro entro 30 giorni dall'adozione di questa risoluzione e di definire l'aiuto di cui necessita, di concerto con il Segretario Generale;

8. esprime la propria determinazione a prendere tutte le misure necessarie per assicurare la piena implementazione di questa risoluzione, in accordo con le sue responsabilità secondo la Carta;

9. decide di continuare ad occuparsi della questione

Note: La presente traduzione è stata svolta autonomamente dall'Associazione PeaceLink sulla base del testo inglese disponibile su Internet e deve pertanto considerarsi ufficiosa.
Traduzione di Jessica Boveri

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