Decreto 2 ottobre 1998
IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme sulla messa al bando delle mine antipersona, ed in particolare l'art. 6 della legge medesima, che prevede l'emanazione di apposito decreto da parte del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, volto a definire le modalità di distruzione delle scorte di mine antipersona nonché ad individuare lo specifico ufficio presso il Ministero della difesa cui compete la tenuta di apposito registro per la gestione delle attività di distruzione;
Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Decreta:
Art. 1.
1. In ottemperanza all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, in seguito denominata «legge», il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle mine antipersona e parti di esse in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate nazionali o consegnate dalle aziende produttrici o da altri soggetti detentori pubblici e privati ai sensi dell'art. 3 della legge.
Art. 2.
1. La competenza per l'attività di distruzione nell'ambito del Ministero della difesa è attribuita all'ufficio del segretario generale per gli aspetti di coordinamento e alla Direzione generale degli armamenti terrestri per gli aspetti operativi.
2. Presso il predetto ufficio del segretario generale è istituito il registro delle mine di cui all'art. 6 della legge.
3. Il registro di cui al comma 2 è composto delle seguenti quattro parti:
a) la parte prima contiene l'inventario del materiale da distruggere, indicante la tipologia e i quantitativi del materiale in possesso delle Forze armate o ad esse consegnato da privati ai sensi dell'art. 3 della legge;
b) la parte seconda contiene le denunce presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 4 della legge;
c) la parte terza riporta le date o i periodi nonché le modalità dell'avvenuto smaltimento delle mine e parti di esse, fino al completamento dell'attività;
d) la parte quarta contiene l'inventario iniziale delle mine antipersona che saranno detenute dalle Forze armate per l'addestramento in operazioni di sminamento di cui all'art. 5 della legge nonché le successive variazioni nella consistenza e nella tipologia.
Art. 3.
1. La distruzione delle mine è effettuata dalla Direzione generale degli armamenti terrestri con le seguenti modalità:
a) affidamento allo Stabilimento militare munizionamento terrestre di Baiano di Spoleto, con l'eventuale concorso di analogo stabilimento, qualora il primo non sia in grado di far fronte per intero alle esigenze di cui al presente decreto;
b) appalto a ditta privata tramite il programma di demilitarizzazione gestito dalla Agenzia NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency) o mediante gara internazionale nell'ambito dei Paesi WEAG (Western European Armaments Group) o gara nazionale, secondo criteri di scelta da portare tempestivamente a conoscenza delle competenti commissioni parlamentari.
2. Allo Stabilimento militare munizionamento terrestre vengono affidate per lo smaltimento:
a) mine a pressione, e parti di esse, dei tipi in dotazione all'Esercito italiano (modelli AUPS, MAUS/I, VAR/40, MK2), esclusi i detonatori;
b) mine da esercitazione di qualsiasi tipo e modello.
3. A ditte private è appaltata la distruzione di tutto il restante materiale.
4. Lo Stabilimento militare munizionamento terrestre provvede:
a) allo sconfezionamento delle mine;
b) al recupero differenziato delle parti componenti (esplosivo, plastica, metallo);
c) alla triturazione dei materiali di risulta esplosivi e plastici;
d) alla alienazione o smaltimento del materiale nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale.
5. Le ditte appaltatrici che provvedono alla distruzione delle mine sono scelte fra quelle in possesso della certificazione a norma NATO AQAP-110 e in grado di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale; la sorveglianza del Ministero della difesa sarà attuata secondo la predetta norma NATO tramite l'ufficio di sorveglianza tecnica istituito presso lo stabilimento della ditta interessata. Tale ufficio verificherà che i materiali di risulta dell'opera di distruzione non siano in alcun modo riutilizzati per scopi bellici.
Roma, 2 ottobre 1998
Il Ministro della difesa
ANDREATTA
Il Ministro degli affari esteri
DINI
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI
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