Semplificare anche la vendita di armi?
Oggi la materia degli scambi e dei transiti di armamenti è disciplinata dalla legge 185 del 1990 e da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93)
Ma la legge comunitaria 2010 - approvata con Legge 217 del 15 dicembre 2011 - delega il Governo ad adottare una normativa che semplifica i trasferimenti di armi tra i Paesi dell’Unione Europea, in attuazione di una Direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo (2009/43/CE).
Uno dei criteri a cui deve attenersi il Governo, nell'esercizio della delega, è quello di rispettare i principi della legge 185 del 9 luglio 1990. Cosa questo signfichi in concreto lo chiarisce l'Ufficio Studi del Senato in un suo Dossier (lavori preparatori), parlando di "salvaguardia del meccanismo di controllo" previsto da quella legge, "frutto di una spinta d'opinione pubblica nazionale consacrata nella legge del 1990".
Il punto è che la legge di delega non contiene altre indicazioni. E' anche la prima volta che il Parlamento rinuncia a legiferare direttamente in una materia così delicata.
L'APPROVAZIONE PRELIMINARE DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Alla fine della seduta del Consiglio dei Ministri del 9 marzo scorso, il consueto comunicato stampa avvisava che sono state adottate "modifiche alla legislazione italiana sul controllo dell’esportazione, dell’importazione e del transito di materiali da armamento". Sia pure brevemente, il comunicato si sofferma sul rischio di triangolazioni - di passaggio cioé attraverso uno Stato Membro di merce con destinazione finale in un paese extracomunitario - per dire che sarebbero state introdotte "opportune garanzie atte ad evitare abusi".
Non conosciamo ancora il testo e non possiamo giudicare l'efficacia delle misure che dovrebbero prevenire gli abusi. Ma in una situazione internazionale come quella di questi mesi, la preoccupazione di ieri è diventata la certezza di oggi: l'ultima cosa da fare è quella di intervenire per semplificare e agevolare gli scambi commerciali di armamenti.
"TRASFERIMENTI ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ DI PRODOTTI PER
La direttiva introduce nuove figure di licenza per la vendita di armi o di parti di armi. In particolare le novità sono:
1) Autorizzazione generale di trasferimento, la cui funzione è di consentire ai fornitori di trasferire i materiali d’armamento indicati nella stessa autorizzazione a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altro Stato membro;
2) Autorizzazione globale di trasferimento, concessa su richiesta del singolo fornitore, per una durata di tre anni salvo rinnovo, per il trasferimento di specifici materiali di armamento e categorie di componenti, per quantità e valore indeterminati, a uno o più destinatari certificati stabiliti nel territorio di altri Stati membri;
3) Autorizzazione individuale di trasferimento, residuale rispetto alle precedenti, autorizza il trasferimento di una specifica quantità di materiali d’armamento a uno specifico destinatario, in casi tassativamente indicati.
Il Consiglio dei Ministri, nel dare attuazione alla direttiva, su proposta del Ministro per gli affari europei del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, oltre ai vantaggi elencati introduce le opportune misure di garanzia atte ad evitare abusi (es. triangolazioni che, attraverso il “passaggio” per uno Stato membro, occultino la finale destinazione extracomunitaria della merce)".
Legge 217/2011 (Comunitaria 2010) art.12 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009"
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonche' nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della medesima legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'articolo 1 della presente legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonche' ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n.185.
4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalita' e le scadenze temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli ... (Omissis)
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni .. (Omissis)
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