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La navigazione nucleare sotto la lente del diritto internazionale

Perché dubitare della sicurezza delle navi nucleari da guerra?

Una tesi di laurea in diritto internazionale mette in luce l'assenza di una regolamentazione internazionalmente accettata per le navi militari a propulsione e capacità nucleare. Sia sotto il profilo della sicurezza che della responsabilità per danni in caso d'incidente nautico-radiologico
7 luglio 2019

sottomarino nucleare statunitense durante l'esercitazione Dynamic Manta 2018, a largo delle coste della Sicilia orientale Con questo lavoro di ricerca si è inteso indagare la disciplina di diritto internazionale marittimo concernente le navi latu sensu nucleari (ossia, a propulsione e capacità atomica o trasportanti materiali radioattivi), allo scopo di verificare l'esistenza di un regime speciale dedicato alla navigazione di questa tipologia di naviglio all'interno delle acque soggette alla sovranità di uno Stato straniero. In parallelo, si è cercato di determinare - sulla base dell'analisi del diritto positivo - l'ampiezza e la consistenza dei poteri d'intervento degli Stati costieri, tenuto conto degli elevatissimi rischi ecologici e per la vita umana che i movimenti di tali navi inevitabilmente producono.

Dallo studio delle fonti di diritto convenzionale è emersa, in primo luogo, la totale assenza di regolamentazione internazionalmente accettata, sia sotto il profilo della sicurezza che della responsabilità per incidenti, con riferimento alle navi militari a propulsione e capacità nucleare. Ciò è dimostrato essenzialmente da due fattori:

1. L'espresso esonero di tali navi dagli speciali safety requirements dettati dalla Convenzione SOLAS sulla salvaguardia della vita umana in mare;

2. La mancata entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 1962 sulla responsabilità degli operatori di navi nucleari, a causa del veto posto dalle due principali potenze nucleari del mondo, cioè degli Stati Uniti d'America e della ex Unione Sovietica.

Si aggiunga che, come si apprende dall'analisi dei pochissimi accordi bilaterali reperibili, le potenze atomiche, in primis gli Stati Uniti, sono solite non estendere ai propri alleati le informazioni tecniche relative ai loro vascelli, così da rendere di fatto impossibile l'espletamento di un'autonoma safety evaluation da parte dello Stato costiero a tutela dei propri interessi sovrani.

Da un'analisi comparativa delle legislazioni nazionali dei principali Stati rivieraschi interessati dal transito o dalla sosta di navi nucleari straniere (soprattutto della regione latinoamericana, nordafricana e dell'estremo oriente), è stata riscontrata una diffusa diffidenza e talvolta un espresso rifiuto, nella prassi marittima, ad accogliere navi militari atomiche o vettori marittimi di materiali e rifiuti radioattivi nei propri porti o, in taluni casi, nelle proprie acque territoriali.

Al riguardo, anche attraverso un confronto tra le poche e non più recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali in materia, è stata compiuta una valutazione circa la legittimità delle variegate posizioni di questi Stati "riluttanti" ad accogliere naviglio nucleare, in particolare sotto la lente di due fondamentali Convenzioni di codificazione del diritto del mare e dei rispettivi lavori preparatori: ossia, la Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua del 1958 e la Convenzione di Montego Bay del 1982, la cui negoziazione è stata caratterizzata da una costante tensione tra due tendenze contrapposte: da un lato la piena libertà di navigazione (rivendicata dalle potenze marittime), dall'altro l'istanza di tutela dell'ambiente marino e degli interessi costieri (avanzata da molteplici Stati rivieraschi).

Ebbene, alla prova della disciplina convenzionale or ora richiamata, è risultata pacifica la piena sovranità dello Stato costiero nel consentire o negare l'accesso delle navi straniere nucleari nei propri porti, seppur nel rispetto di due principi fondamentali e universalmente validi:

1. La parità di trattamento tra le navi dei rispettivi Stati di bandiera, principio sancito dalla Convenzione di Ginevrà del 1923 sul regime internazionale dei porti marittimi;

2. L'obbligo secolare di soccorrere e garantire l'ingresso delle navi che versano in situazione di pericolo;

Più complesse, invece, le conclusioni cui si è giunti con riferimento all'istituto del diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale. In proposito, sulla base della Convenzione di Montego Bay e del diritto consuetudinario vigente, possiamo giudicare illegittima la posizione di quegli Stati costieri che subordinano alla previa autorizzazione il passaggio nel proprio mare territoriale delle navi a propulsione e con capacità o carico nucleare, in quanto - per citare le parole della Corte Internazionale di Giustizia - "l'esigenza di un'autorizzazione preventiva al passaggio è la negazione stessa dell'esercizio del passaggio a titolo di diritto".

Al contrario, in polemica con le posizioni finora espresse da taluni autorevoli studiosi, possiamo ritenere legittima la richiesta di una notifica preventiva del transito, quale ragionevole misura di compromesso tra la libertà di navigazione e l'esigenza di tutela dell'ambiente marino - entrambi divenute due principi cardine dell'ordinamento internazionale - nell'interesse, quindi, sia dello Stato costiero che della comunità internazionale nel suo insieme.

Allo stesso modo, possiamo considerare fondata la peculiare postura anti-nucleare fatta propria dal Giappone - contraria all'ingresso in acque territoriali e interne di navi cariche di ordigni atomici - in quanto argomentata attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 19 par. 1 della Convenzione di Montego Bay, ossia del concetto di pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello Stato costiero.

Nel complesso, tuttavia, occorre evidenziare la sostanziale inadeguatezza dell'attuale disciplina convenzionale a circoscrivere con certezza lo spazio di discrezionalità riconosciuto allo Stato rivierasco nell'individuare fattispecie di passaggio inoffensivo pero i propri interessi sovrani, ulteriori rispetto a quelle codificate nell'elenco contenuto nell'art. 19 par. 2 della Convenzione di Montego Bay.

Da qui l'esigenza di una riforma dell'istituto del diritto di passaggio inoffensivo.

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In allegato, il lavoro di ricerca è liberamente consultabile e scaricabile.

INDICE:

Capitolo I
DEFINIZIONI
1. Le navi a propulsione nucleare 3
2. Le navi adibite al trasporto di materiale radioattivo 8
3. Le navi dotate di armi nucleari 13

Capitolo II
PANORAMICA DELLA DISCIPLINA DI DIRITTO MARITTIMO
1. La navigazione nucleare 20
2. Segue. Il trasporto di armi nucleari 39
3. Il trasporto navale di materiali radioattivi 40

Capitolo III
LA NAVIGAZIONE IN ACQUE STRANIERE E
I POTERI DELLO STATO COSTIERO
1. L’apertura dei porti alle navi straniere 46
2. Segue. Il regime di ammissione delle navi nucleari commerciali 50
3. Segue. La prassi concernente le navi nucleari da guerra 52
4. Il passaggio inoffensivo nel mare territoriale 56
5. Segue. Il pregiudizio alla pace, al buon ordine o
alla sicurezza dello Stato costiero 64
6. Segue. Il regime di transito delle navi nucleari: dalla Convenzione
di Montego Bay alle più recenti tendenze evolutive 70
7. Segue. L’opposizione del Giappone al transito di navi nuclearmente armate 80

Conclusioni 87

Bibliografia 90

Allegati

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