Le munizioni a grappolo (cluster) sono armi di grandi dimensioni, lanciate da aeromobili oppure da sistemi di artiglieria, lanciarazzi e lanciamissili, che si aprono a mezz’aria spargendo ad ampio raggio centinaia (o, nel caso di quelle di artiglieria, decine) di submunizioni più piccole.
Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell’impatto al suolo. I tassi di mancata esplosione sono tuttavia legati non solo a fattori tecnici ma anche alle condizioni del terreno e all’altezza da cui sono lanciate. Ne consegue che nel caso in cui le submunizioni non funzionino come previsto, esse si depositano nel terreno, diventando particolarmente pericolose, dal momento che possono esplodere al minimo tocco o spostamento. Di fatto le submunizioni inesplose si comportano come mine antipersona.
La questione essenziale è stata a lungo se la produzione e l’utilizzo delle munizioni cluster costituisse una violazione del diritto internazionale.
La questione è stata risolta con l'adozione nel 2008 della Convenzione sulle munizioni a grappolo.
Apertura alla firma: 30 maggio 2008
Entrata in vigore: 1 agosto 2010
Durata: illimitata
Governi depositari: Segretario Generale dell'ONU
Obblighi: (a) Ciascuno Stato membro s'impegna a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le munizioni a grappolo menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo il più presto possibile, ma non più tardi di otto anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato parte. Ciascuno Stato membro s'impegna a vigilare a che i metodi di distruzione rispettino le norme internazionali applicabili per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente. (art. 3.2).
(b) Ciascuno Stato membro s'impegna a rimuovere e a distruggere, ad assicurare la rimozione e la distruzione, i residui di munizioni a grappolo situati nelle zone contaminate dalle munizioni a grappolo e sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo (art. 4.1).
(c) Ciascuno Stato membro con riferimento alle vittime di munizioni a grappolo nezzo zone sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo fornirà, conformemente al Diritto internazionale umanitario e al Diritto internazionale dei diritti umani applicabile, una assistenza che prenda in considerazione l'età e le specificità di genere, che includa cure mediche, riabilitazione e sostegno psicologico, oltre a provvedere alla loro inclusione sociale ed economica. Ciascuno Stato membro dovrà compiere ogni sforzo per raccogliere dati affidabili e pertinenti riguardo le vittime di munizioni a grappolo (art. 5.1).
(d) Ciascuno Stato membro in condizione di farlo fornirà assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte affetti dalle munizioni a grappolo, al fine di implementare le obbligazioni contenute nella presente Convenzione. Questa assistenza può essere fornita, inter alia, attraverso l'assistenza degli organismi delle Nazioni Unite, delle organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, delle organizzazioni o istituzioni non governative oppure su base bilaterale (art. 6.2).
(e) Gli Stati membri convengono di consultarsi e cooperare riguardo l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e di lavorare in uno spirito di cooperazione al fine di facilitare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione (art 8.1).