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Le novità nel correttivo approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri

Valutazione ambientale, si cambia

Riformulazione delle norme sulla valutazione ambientale, ridefinizione del concetto di «scarico» nelle acque, rimodulazione dei confini tra «sottoprodotti», «mps» e rifiuti. Tempi ridotti per i pareri
7 gennaio 2008
Fonte: Italia Oggi

- Accompagnate da nuovi «principi generali» di tutela ambientale e da alcune regole satellite relative agli oneri burocratici per i gestori di rifiuti (Mud e registri), sono arrivate al traguardo le norme correttive del dlgs 152/2006, licenziate in via definitiva dal consiglio dei ministri lo scorso 21 dicembre 2007.

Via/Vas
Il «Correttivo unificato» riscrive le norme su valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica contenute nel dlgs 152/2006, accogliendo le censure avanzate dall'Ue per la non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie. Le novità coincidono con l'allargamento del campo di applicazione delle procedure, alle quali sono ora sottoposti, rispettivamente, i piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile e tutte le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare. Ancora, più rapidi i procedimenti amministrativi sottesi alla valutazione, con la riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione Via, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quasi si potrà arrivare a 12 mesi.

Acque
Sebbene la vera e propria riformulazione della materia avverrà, con un futuro decreto legislativo di modifica al «Codice ambientale», con il Correttivo di fine anno il governo reintroduce nel dlgs 152/2006 la definizione positiva di «scarico diretto» nelle acque, al fine di ridisegnare un più netto confine tra la gestione di acque reflue e quella di rifiuti allo stato liquido. Altra novità in materia, l'eliminazione del meccanismo del «silenzio assenso» nelle procedure autorizzatorie per gli scarichi.

Rifiuti
Le norme in materia di rifiuti intervengono in modo chirurgico sui punti nodali dell'intera disciplina disegnata dal «Codice ambientale». Stretta, sulle regole relative a sottoprodotti e materie prime secondarie. Per quanto riguarda i primi, il «Correttivo Unificato» detta nuove e ulteriori condizioni che, in aggiunta a quelle già previste, devono essere soddisfatte perché i materiali (non voluti ma comunque) derivanti dal ciclo produttivo possano essere gestiti come beni e non come rifiuti, ossia: il processo da cui i sottoprodotti derivano non deve essere direttamente destinato alla loro produzione; fin dalla fase di produzione deve essere assicurata la certezza e l'integrità del loro reimpiego. Altra novità, la cancellazione dal dlgs 152/2006 della categoria dei «sottoprodotti ex lege», ossia di quelle sostanze coincidenti con le ceneri di pirite e polveri di ossido di ferro provenienti dal alcuni procedimenti industriali attualmente sottratte in via presuntiva dal medesimo Codice ambientale dal regime dei rifiuti.

La regolamentazione più restrittiva interessa anche la circolazione delle materie prime secondarie. Per poter uscire dal regime dei rifiuti, i materiali di scarto produttivo devono infatti rispettare nuovi ed emanandi requisiti merceologici. Sono infine state eliminate dal dlgs 152/2006 le «materie prime secondarie sin dall'origine», ossia quelle materie che derivano da un processo di recupero «imperfetto».

Giro di vite per altre due specifiche categorie di materiali, ossia i detriti edili e i scarti siderurgici. Per poter essere riutilizzate in reinterri e affini, terre e rocce da scavo dovranno infatti rispettare (oltre gli esistenti) due nuove condizioni, ossia: non devono provenire da siti precedentemente contaminati o sottoposti a interventi di bonifica; devono essere reimpiegati integralmente in interventi «preventivamente» individuati. I rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da attività siderurgiche e metallurgiche perdono invece il regime di favore loro riservato dalla pregressa normativa per rientrare nella disciplina sui rifiuti. A tutela dei soggetti che già gestiscono tali scarti in base alla uscente disciplina il «Correttivo unificato» arriva però in soccorso un regime transitorio, che consente l'attività fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa industria in base alla nuova disciplina. Detti soggetti dovranno però presentare domanda di autorizzazione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del «Correttivo». Sul fronte degli adempimenti burocratici, le novità riguardano - come accennato - l'annuale dichiarazione ambientale ed i registri di carico e scarico. L'obbligo del «Mud» (Modello unico di dichiarazione con cui si comunicano alle Autorità i rifiuti gestiti nell'anno precedente) torna per i produttori di determinati rifiuti speciali non pericolosi (quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) e scompare, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, per le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. La tenuta dei registri di carico e scarico relativa alla gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi, invece, può essere effettuata mediante l'utilizzo registri Iva di vendita e acquisto. Novità, infine, per il deposito temporaneo (il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti) dei rifiuti pericolosi, che può ora essere protratto fino a tre mesi (dai due precedentemente previsti) indipendentemente dal quantitativo interessato.

Aria
Il dl 31 dicembre 2007 n. 248 (cosiddetto «milleproroghe») ha spostato dall'aprile del 2009 a quello del 2011 il termine entro il quale gli impianti a basse emissioni in atmosfera individuati dall'articolo 281 comma 2 del dlgs 152/2006 devono adeguarsi alle prescrizioni del «Codice ambientale» per la tutela dell'aria.

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