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Acqua e libertà

La lunga marcia per la ripubblicizzazione del servizio idrico
20 marzo 2011
Nicola Capone (Segretario generale delle Assise della città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia)

Se noi volessimo dare una definizione non professorale dei diritti umani, potremmo dire che questi sono ciò che garantiscono all'uomo di restare fedele alla sua natura. E l'essenza della natura umana è la libertà.
Togliete all'uomo la possibilità di autodeterminarsi e lo avrete messo in catene, lo avrete fatto triste e corrotto, col cuore guasto. Il Lavoro, la formazione, la salute, i beni essenziali sono una garanzia per il destino di una persona libera. Se questi diritti vengono trasformati in semplici bisogni da soddisfare, in merce da mendicare o barattare allora avremo gettato nella disperazione milioni di esseri umani.
Nel nostro paese abbiamo mercificato il bene più essenziale: l'acqua! Abbiamo dato a questa “sostanza” rilevanza economica. Abbiamo tolto ai comuni la possibilità di gestire direttamente l'erogazione di questo diritto mediante un’Azienda municipalizzata. Abbiamo costretto un intero Paese a cedere a grandi multinazionali una delle sue più importanti risorse. Abbiamo eretto la concorrenza a principio universale.
Tutto ciò è stato reso possibile mediante vere e proprie leggi criminose.
Nel 1990 con l’approvazione della legge n. 142 venne profondamente modificato lo statuto giuridico dell'Azienda pubblica o municipalizzata, istituita da Giolitti nel 1903. Queste modifiche furono presentate come indispensabili, perché - si disse allora - vi era la necessità di recepire la normativa europea.
È utile esaminare quali furono le novità introdotte allora e quali ulteriori, decisive modifiche sono state apportate negli anni a seguire.
L'Azienda municipalizzata agiva all'interno della Pubblica Amministrazione, era diretta emanazione di essa, agiva, dunque, come una sua interna articolazione. Dopo il 1990 l'azienda pubblica diventa “speciale”, assume, cioè, personalità giuridica, divenendo un soggetto giuridico terzo rispetto all'ente pubblico, e – cosa ancora più importante – acquista autonomia imprenditoriale. In questo modo la nuova azienda è autorizzata ad agire come un imprenditore privato, avvalendosi del diritto privato e puntando alla copertura dei costi con i ricavi. D’ora in poi, per sua stessa natura, l'Azienda che gestisce un servizio pubblico deve far fruttare dei ricavi dalla gestione - in questo caso - dell'acqua. Dunque, pur restando un ente strumentale della Pubblica Amministrazione, il nuovo statuto giuridico proietta l’azienda speciale fuori dal recinto della Pubblica Amministrazione e l’abilita a perseguire una propria politica industriale attraverso una logica privatistica.
Ma questo non è tutto: con specifico riferimento al servizio idrico, con la legge Galli del 1994, la tariffa – “corrispettivo del Servizio Idrico Integrato” – non deve solo limitarsi a rendere possibile la copertura dei costi con i ricavi, ma deve addirittura “remunerare il capitale investito”.
Questa disposizione, oggi trasfusa nell’articolo 154 del Codice Ambientale, D. Lgs. 152 del 2006, recita: «La tariffa [...] è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».
Tutta la legislazione successiva non è che uno sviluppo progressivo, potremmo dire una razionalizzazione, dello stesso principio: dalla Bassanini (Legge 127 del 1997) – che introduce la Società per azioni (S.P.A.) come opzione alternativa all'Azienda speciale e prevede forme accelerate e semplificate per la trasformazione di quest'ultima in S.P.A. – alla Finanziaria Berlusconi (Legge 448 del 2001) – che ha trasformato in obbligo quello che per la Bassanini rappresentava una mera facoltà – per finire all’articolo 23 bis del Decreto Legge 112 del 2008 e successive modifiche che
prevede la completa privatizzazione dei servizi pubblici, compreso il servizio idrico entro il 31 dicembre del 2011.
La S.P.A. è la logica conclusione del principio

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