Incontro di studio a Taranto sul decreto-legge 207/2012 (salva Ilva)
Le questioni di costituzionalità erano state sollevate, su iniziativa della Procura, dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Taranto. Dovendo applicare la legge al procedimento penale in corso (a carico di tre componenti della famiglia Riva proprietaria dello stabilimento Ilva e di alcuni dirigenti) a cui si collegano i provvedimenti cautelari di sequestro, i giudici hanno pertanto rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. Il 9 aprile la Corte ha deciso, reputando le questioni in parte inammissibili (probabilmente poiché giudicate non più rilevanti ai fini del procedimento in corso) e in parte infondate (cfr. NOTE).
La sentenza non è stata ancora depositata. A quanto pare, potrebbe trattarsi di uno dei molti casi in cui - come ricordava il docente intervenuto al Convegno - la Corte ritiene possibile mantenere in vita una disposizione di legge operando una sua interpretazione "secondo Costituzione" (o costituzionalmente orientata), e cioé assegnandole un significato che esclude interpretazioni diverse, che violerebbero la Costituzione.
IL TEMA PRINCIPALE DEL CONVEGNO DEL 3 APRILE
Dopo l'introduzione del Direttore del Dipartimento Antonio Felice Uricchio, il prof. La Grotta, docente di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Bari, entra nel vivo delle questioni: "La tematica è difficile, i problemi di carattere giuridico e sociale sono complessi. La contrapposizione è tra diritti e doveri costituzionali, più che tra diritti". Aggiunge che quella di Taranto e dell’Ilva "è una storia di doveri mancati". Il docente si sofferma sulla possibilità che, a parere della Corte, sussista un difetto di rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all'art. 1 della legge, con un conseguente giudizio di non ammissibilità dell'esame nel merito. Nel caso si arrivi invece ad esaminare le questioni, ritiene consistenti i dubbi sulla correttezza del bilanciamento in concreto operato dal legislatore tra tutela della salute e di altri beni protetti dalla Costituzione, dubbi in grado di condurre ad una probabile pronuncia di illegittimità, alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale.
Riassumendo le questioni, il docente ricorda che il Giudice delle indagini preliminari ha eccepito la violazione del principio di separazione dei poteri (tra esecutivo – legislativo e giudiziario), lamentando un’interferenza diretta sul procedimento penale in corso finalizzata a superare decisioni giurisdizionali già divenute definitive. Nel caso inoltre di norme -provvedimento, e quindi per una parte della legge (riferita a un soggetto concreto che in questo caso è l'Ilva), la Costituzione esige un controllo molto rigoroso - pur non vietandole - e la ragionevolezza delle scelte deve essere tale da evitare il sospetto di interventi arbitrari, e quindi di una lesione del principio di eguaglianza dei cittadini (art. 3 della Costituzione).
Nell’equilibrio poi tra le tutele del diritto al lavoro e alla salute, le norme, per essere giudicate conformi a Costituzione, devono garantire che il primo si svolga nel pieno rispetto di tutte le altre esigenze della persona meritevoli di tutela, non potendo determinarne una riduzione. La giurisprudenza costituzionale ha sempre dato prevalenza alla tutela del lavoratore in quanto persona e quindi al diritto alla salute. Un importante precedente è quello della sentenza 127/1990, che nel valutare una norma del 1988, si soffermava sui costi delle misure anti-inquinanti. La Corte impose una interpretazione conforme a Costituzione - una delle due maniere in cui si può intervenire, mantenendo in vita la legge - affermando che il limite massimo di emissione inquinante che non può essere superato è dato dal limite ultimo assoluto e indefettibile della "tollerabilità della salute umana e dell'ambiente" in cui l'uomo vive, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione.
Il docente ricorda infine il caso specifico di Taranto, con la sua acclarata situazione di grave inquinamento e di compromissione della situazione sanitaria (con un aumento percentuale rilevantissimo, rispetto alla media, di tumori per gli uomini e per le donne), che richiede un aumento di tutela, non certsmente una diminuizione.
GLI ALTRI INTERVENTI E IL PROCEDIMENTO PENALE
In seguito, ci si è soffermati soprattutto sulla situazione dei controlli e dello stato dell’inquinamento attuale a Taranto, ricordando i danni ambientali drammatici e in parte irreversibili sull’atmosfera, sulle acque e sul terreno. Sono intervenuti Giorgio Assennato, direttore generale Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA Puglia), Alessandro Marescotti, presidente dell'associazione Peacelink, e varie persone del pubblico, anche con testimonianze lucide e toccanti. Anche in caso di riduzione delle emissioni di inquinanti, purtroppo il picco di alcune malattie (ad esempio di quelle connesse alla dispersione di amianto) si avrà ancora nei prossimi anni. Il punto di vista di chi dibatte con grande serietà di questo tema, sul territorio, merita certamente grande attenzione, anche sotto il profilo della responsabilità sociale e politica.
Naturalmente il giudizio su una legge - e sulla Salva-Ilva in particolare - non è assorbito dalle sole valutazioni sulla sua legittimità costituzionale, ma riguarda anche quel margine di valutazione e di intervento che qualifica le scelte del legislatore in termini di qualità e di adeguatezza rispetto agli interessi considerati e alle conseguenze sulla collettività.
Intanto il procedimento penale continua, e la Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per i componenti della famiglia Riva e per alcuni dirigenti dell'Ilva, con argomenti severi circa il ruolo svolto e i comportamenti sin qui accertati nel contribuire laboriosamente alla perpetrazione dei reati. Questo momento di riflessione, documentato da PeaceLink, rimarrà a disposizione anche grazie agli archivi di Radio Radicale, che si ringrazia per la disponibilità.
Dopo un breve periodo di tempo, il file cessa di essere scaricabile
LE ORDINANZE DEI GIUDICI DI TARANTO
Ordinanza n. 19 del GIP del Tribunale
http://urlin.it/38b4a
Ordinanza n. 20 del Tribunale
http://urlin.it/3a97a
IL COMUNICATO DELLA CORTE (9 aprile 2013)
http://www.cortecostituzionale.it/default.do
"La Corte costituzionale, all’esito dell’udienza pubblica e della camera di consiglio in data odierna, relativamente ai procedimenti r.o. n. 19 e n. 20 del 2013, promossi dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Taranto, ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 207 del 2012, conv. dalla legge n. 231 del 2012.
La decisione è stata deliberata, tra l’altro, in base alla considerazione che le norme censurate non violano i parametri costituzionali evocati in quanto non influiscono sull’accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dall’inosservanza delle prescrizioni di tutela ambientale, e in particolare dell’autorizzazione integrata ambientale riesaminata, nei confronti della quale, in quanto atto amministrativo, sono possibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.
La Corte ha, altresì, ritenuto che le norme censurate non hanno alcuna incidenza sull’accertamento delle responsabilità nell’ambito del procedimento penale in corso davanti all’autorità giudiziaria di Taranto".
SENTENZA citata n. 127/1990
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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