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Le curiose regole dei provvedimenti Salva - Ilva

Il decreto - legge nato per la Terra dei Fuochi è anche la legge "Salva Ilva - ter".
7 gennaio 2014

La coerenza delle leggi

Cosa pensereste se la regola per considerare potabile l’acqua proveniente da un bacino idrico fosse verificare che,arrivata al rubinetto ... non sia peggiore rispetto a quella di partenza? 

E se ad esempio si potesse costruire un’abitazione, in una città come L’Aquila, "avviando" gli interventi che servono a rispettare "una percentuale della normativa anti-sismica"?? Basterebbe  concentrarsi su 7 regole su 10, 14 su 21 e poi chissà … Non quelle  più importanti per la stabilità della casa ma un certo numero... Come ai dadi. 

Sono leggi che potrebbero essere adottate?

Si dirà che per convincere qualcuno a comprare e abitare quella casa, o a bere quell’acqua, bisognerebbe aver costruito un mondo irrazionale. Oppure un mondo di disperazione e inciviltà.  

IL DECRETO “TERRA DEI FUOCHI” (D.L 136/2013)

Il 10 dicembre 2013 il Governo ha adottato un decreto-legge di cui, in questi giorni, i due rami del Parlamento voteranno la conversione in legge. E' il provvedimento noto come decreto “Terra dei fuochi”, a indicare quella parte della Campania funestata dall’interramento illegale di rifiuti di ogni genere e dalle sostanze tossiche sprigionate da incendi dolosi, appiccati per smaltirli. Il decreto, dopo un’eccezionale mobilitazione degli abitanti dei comuni più colpiti, si occupa di fenomeni criminali e sociali trascurati per anni, quindi è stato ben accolto.  

Ma dopo la prima stesura, ne è stato ampliato il contenuto, approvando anche due lunghi articoli sulla gestione dell’Ilva di Taranto, già in vigore (art. 7 e 8). Questa parte del decreto "Terra dei Fuochi" rappresenta quindi l'ennesima legge Salva – Ilva (la terza). Ora il Parlamento dovrà votarla ed eventualmente modificarla – cfr NOTE.

LE NUOVE NORME SULL'ILVA (ARTT. 7 E 8 DEL D.L.136)

I proprietari (famiglia Riva) e gli amministratori dell’acciaieria avevano sprezzantemente ignorato gli obblighi di adeguamento degli impianti che dovevano ridurne la pericolosità. Il 4 giugno 2013, il decreto-legge n. 61 (Salva-Ilva-bis), pur temperando obblighi e tempi di realizzazione degli interventi, ha posto quindi a carico di un “commissario straordinario” - considerato  organo dello Stato - l'obbligo di garantirecomunque la progressiva  adozione  delle misure  previste  dalle Autorizzazioni integrate ambientali”.

Il riferiemento della disciplina spesso è a tutte le “imprese di interesse strategico nazionale” nelle condizioni dell’Ilva, e questo spiega l'uso del plurale. A molti è evidente, tuttavia, che ogni norma viene adottata, cambiata o abrogata avendo riguardo all'Ilva di Taranto.

Prevedendo infatti che i tempi del risanamento non sarebbero stati rispettati, il D.L. 136 del 3 dicembre ha cambiato termini, abrogato sanzioni riferite alla gestione commissariale, modificato procedure, controlli e formalità (a volte per la sola Ilva, a volte per tutte le imprese “come" l’Ilva). Anche il Piano delle misure ambientali e sanitarie è slittato al 28 febbraio 2014, mentre i tempi del Piano Industriale rimangono vaghi. I due Piani tra l’altro non verrebbero più approvati dai Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, ma dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM.   

I PASTICCI CONTINUANO

Ecco un breve saggio di come l'art. 7 ha rimaneggiato la normativa precedente (modificando l’art. 1, comma 8, del D.L. 61):

“La  progressiva  adozione  delle misure, prevista dal periodo precedente (Ndr.: misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni), si interpreta nel senso che la  stessa  e'  rispettata  qualora  sussistano  tutte  le   seguenti condizioni:  

 a)  la  qualita'  dell'aria  nella  zona  esterna   allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base  dei  parametri  misurati  dalle  apposite  centraline  di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla  data  di  inizio della gestione commissariale;”  

 b) alla data di approvazione del piano (Ndr.: delle misure di tutela ambientale e sanitaria), siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni  contenute nelle autorizzazioni integrate  ambientali,  ferma  restando  la  non applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e prescrizioni.“  

Siamo sicuri di sapere come quella norma sulla qualità dell'aria sarà interpretata? Indubbiamente, dopo la prima legge speciale che poneva nel nulla un provvedimento giudiziario (il sequestro di impianti come l'area delle lavorazioni "a caldo" , già chiusi a Genova da anni per la loro pericolosità), si è innescata una catena di interventi legislativi contraddittori e di inconvenienti, di rimedi illusori in un sistema di regole già stravolto che a volte fanno concepire norme la cui originalità è difficile da eguagliare.

Note: A Taranto, con il passare del tempo, il rischio aumenta http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/11/emergenza-diossina-a-taranto-ieri-le-cozze-oggi-il-latte/839792/#disqus_thread

Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 (Terra dei Fuochi) è anche è il terzo provvedimento del Governo che incide sugli interventi previsti per gli impianti dell’Ilva. Il primo è stato il D.L. 207/2012 (del 3 dicembre 2012, convertito dal Parlamento nella legge 231/2012), seguito dal D.L. 61/2013 (4 giugno 2013, convertito nella legge 89/2013).

Le leggi vigenti possono essere rintracciate sul sito "www.normattiva.it"

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