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Taranto e Ilva. Proviamo a orientarci in una giungla di leggi

Autorizzazioni amministrative, norme tecniche "recepite" in leggi, una serie di normative Salva - Ilva parallele ai provvedimenti dei giudici, leggi sullo sviluppo... C'è il rischio di fare confusione
8 gennaio 2014

tabellone Camera Proviamo a orientarci tra alcune delle leggi che sono intervenute sull'Ilva e l'area industriale di Taranto dall'agosto 2012, pur con poche brevi informazioni.

Aia e leggi Salva-Ilva

Il D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 (Terra dei fuochi), il decreto del Governo che il Parlamento dovrà esaminare e convertire in legge (se ne discuterà in questi giorni alla Camera e sono stati presentati numerosi emendamenti) è anche è il terzo provvedimento  che incide sugli interventi previsti per gli impianti dell’Ilva, dopo il D.L. 207/2012 (del 3 dicembre 2012, convertito nella legge 231/2012) e il D.L. 61/2013 (del 4 giugno 2013, convertito  nella legge 89/2013) .

Quando sono necessari interventi importanti sugli impianti, in realtà un’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale all’esercizio dell'attività) non potrebbe essere rilasciata. La normativa europea l'ha prevista proprio per combattere e prevenire l'inquinamento industriale. Le “prescrizioni” sono un compromesso: “condizioni” da rispettare nel modo e nei tempi previsti (pena sanzioni come il fermo degli impianti e anche la revoca dell'Autorizzazione). Per l’Ilva sono state previste eccezioni a non finire. L’intervento più discusso è stato il primo (la legge 231 già citata), che ha posto nel nulla il sequestro degli impianti più pericolosi disposto dalla Magistratura il 26 luglio 2012, mentre erano in corso indagini penali sfociate nel rinvio a giudizio per 53 indagati. Il decreto - legge "recepiva" al suo interno le norme tecniche dell'AIA. La Corte Costituzionale ritenne legittima la legge; ritenne possibile per il legislatore valutare che gli interventi previsti da un provvedimento amministrativo (ricordiamo che l'AIA è un atto del Ministro dell'Ambiente e quindi del potere esecutivo) siano idonei a garantire il soddisfacimento della tutela della salute, ritenendo quindi costituzionale la norma che sostituiva allo strumento giudiziario (il sequestro cautelare) il programma degli interventi previsti da quell'atto ammisistrativo. 

C'è da dire però che l'AIA recepita dallla legge 231 è stato modificata profondamente - anche quanto ai tempi di realizzazione degli interventi - e che anche le successive leggi  (D.L. 61 con le modifiche previste dal decreto "Terra dei fuochi") hanno adottato direttamente e poi previsto nuove modifiche (l'AIA sarà ancora  modificata quando sarà approvato il "Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria") - cfr NOTE.

Altre leggi non si occupano di AIA e impianti Ilva (direttamente)

Altre leggi non si occupano direttamente dello stabilimento Ilva  e del suo funzionamento, né dell'Atto che ne autorizza l'esercizio, ma dell'area industriale di Taranto, degli interventi per il risanamento ambientale e degli altri interventi possibili.

Uno di tali provvedimenti è il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 (convertito nella legge 171/2012), che confermò un fondo per l’attuazione di un Protocollo per le bonifiche trasferito alla Regione Puglia, individuò un apposito commissario e “qualificò” il sito di Taranto ai fini dell’applicazione di ulteriori leggi:

1)  in quanto SIN (ovvero Sito d’Interesse Nazionale da bonificare già da anni,), lo qualificò “sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale” (per accelerare il risanamento ambientale e nel contempo sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturale anche complementari alla bonifica …).

 2) in quanto area industriale, la riconobbe quale “area in situazione di crisi industriale complessa (per poter applicare gli interventi previsti dall’articolo 27 del D.L. 83/2012, poi convertito in legge 134/2012)

Note: Le leggi citate possono essere rintracciate tramite il sito "www.normattiva.it", utilizzando numero e data dei decreti -legge

Il D.L. 136 può ancora essere modificato, ora che il Parlamento deve convertirlo in legge.

Il "Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria" è stato previsto dal D.L. 61/2012.
Le novità introdotte dal D.L. 136 (decreto "Terra dei fuochi") intervengono anche sulle procedure, prevedendo ora che il Piano venga approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente.

La norma che riconosce l'area industriale quale “area in situazione di crisi industriale complessa" è l'articolo 2 del D.L. 83/2012

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