L'acciaio non avvelena solo i pozzi
Per Taranto, dopo l'estate 2012, sono arrivate leggi speciali.
Quando la magistratura penale indaga, può adottare provvedimenti urgenti (cautelari) per interrompere comportamenti pericolosi e fermare persone e attività. I provvedimenti cautelari, anzi, li adottano anche i giudici civili e i Tar (giudici amministrativi). E’ indubbio che quello che si può fare anche quando non c'è alcuna indagine penale – ad esempio nel caso di una lite patrimoniale o commerciale o di un licenziamento – è sacrosanto quando ci sono parti vittime di reato, tanto più se occorre evitare conseguenze dannose addirittura per l’incolumità di esseri umani. Nel caso della gestione dell'Ilva, i reati sono molto gravi (tra gli altri, disastro doloso, omissione di misure di sicurezza, avvelenamento di alimenti, corruzione). Il 26 luglio 2012 la magistratura di Taranto, riscontrandone le condizioni con atti confermati in II grado e poi dalla Corte di Cassazione, dispose quindi il sequestro cautelare degli impianti più pericolosi.
E le leggi speciali?
Le leggi speciali avrebbero potuto rafforzare le tutele e le garanzie per le vittime. Una di esse invece (il decreto-legge 207 del 12 dicembre 2012, convertito in legge 231/2012) ha bloccato i provvedimenti giudiziari. E' servita a "modificare" proprio la tutela che viene garantita normalmente alle vittime di reato, già prima di accertare responsabilità e pene.
DIRITTI SOSPESI
Non si è osato annullare gli atti dei Giudici. La normativa introdotta ne ha posto nel nulla “gli effetti”. La sostanza non cambia. Mimetizzare un’interferenza così grande e uno scontro in atto– dopo aver già parlato di talebanismo giudiziario, come fatto dall’ex ministro Prestigiacomo nei giorni del sequestro - non rende diverse e meno gravi le conseguenze di quel decreto; soprattutto la sospensione dei diritti per i cittadini (incredibilmente non più protetti, in una parte del loro paese, dalle attività dannose di un'impresa o addirittura in continuità con le sue precedenti attività criminali).
Se l’importanza di un evento dipende dalla sua relazione con la vita delle persone, quest’operazione risulta impressionante: una condizione da stato di guerra che crea un’inaccettabile differenza tra cittadini. Ben pochi avrebbero remore a considerarla tale se l’avesse adottata un paese straniero. Quel primo decreto è stato responsabile dello stravolgimento di un sistema di regole che ora non ha più pace. In sintesi, se il Governo lo decide con legge, può stabilire che per un periodo circoscritto i propri atti amministrativi (l’Autorizzazione Integrata Ambientale e quanto previsto per farne rispettare le prescrizioni) siano considerati equivalenti a un sequestro giudiziario, garantendo quel livello di tutela dei diritti in pericolo – in questo caso la salute - voluto dalla Costituzione.
Per ora - solo per ora, in base ai Salva Ilva adottati - sarà così fino al 2 agosto 2016 (cfr. NOTE).
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE OGGI
La Corte Costituzionale, con una sentenza faticosa (n. 85 del 9 aprile 2013), ha difeso il decreto-legge 207 (legge 231), considerando salvaguardato il livello di tutela dei diritti in pericolo. I Giudici dissero che quella legge non prevedeva immunità penali per chi avrebbe gestito l'Ilva nei 36 mesi di durata del programma di risanamento; dissero che erano previsti vari controlli - anche in continuo - e che era possibile sospendere l'attività e revocare l'Autorizzazione in caso di inosservanza delle prescrizioni (applicandosi l'art. 29-decies del Codice dell’ambiente). Dissero che il quadro normativo era mutato e che tutto doveva essere riconsiderato alla luce del nuovo sistema, anche l'adeguatezza della tutela della salute.
Difesero la legge fermandosi anche su alcune novità, ad esempio sulla figura del Garante per l'attuazione dell'Autorizzazione (anch’esso parte del sistema di tutele che avrebbe dovuto equivalere, per i cittadini, agli strumenti cautelari del giudice) - cfr. NOTE.
Ebbene: la figura del Garante, che già operava, è stata presto abolita. Con il secondo decreto Salva Ilva (n. 61/2013), nominato un Commissario Straordinario per la gestione dell'Ilva in sostituzione degli organi della società, si è stabilito di non applicare nei confronti di tale "organo statale" le specifiche sanzioni pecuniarie previste dal primo decreto (all'art. 1, comma 3, anch'esse assunte dai Giudici costituzionali a prova della serietà della tutela). Ora, dopo il terzo decreto (n. 136/2012, detto "Terra dei Fuochi"), l'intero programma di risanamento è rimesso in discussione, ancora modificabile (fino al 28 febbraio, con il Piano delle misure e attività di tutela ambientali e sanitarie) e sempre più incerto. Perfino il significato delle parole lo è: il "rispetto" delle prescrizioni dell'AIA, posto come condizione nel primo decreto, ora significa solo averle "avviate" (e non tutte, poiché il 20% può essere ignorato del tutto).
Chissà se qualcuno avrebbe ancora il coraggio di affermare - se mai qualcuno trovasse il coraggio di chiederlo - che questo sistema di regole rispetta la Costituzione e i cittadini di cui essa è custode.
IL TEMPO DELLE LEGGI
Oramai sappiamo che l’acciaio intorno agli impianti non avvelena solo i pozzi. L’enorme capacità inquinante dell’Ilva e la sua pericolosità per lavoratori e abitanti era già emersa con clamore almeno dal 2006 con i dati sui tumori e sulla presenza massiccia di sostanze tossiche e di diossina, con l’azione e la mobilitazione di associazioni e cittadini e le testimonianze di operai e medici, finalmente all’attenzione della stampa nazionale e straniera.
Prima e dopo di allora, i maggiori sforzi della politica (nazionale e regionale) sono scolpiti nei tentativi tenaci di minimizzare le conseguenze dell’inquinamento e di trascurare le rilevazioni di dati e la loro elaborazione. E' una storia piena di "tavoli tecnici" e di accordi farseschi con l’Ilva: uno ha reso persino inservibile una sentenza passata in giudicato sulla copertura delle colline di minerali (ancora adesso esposte al vento e da cui, con le piogge e i liquidi irrorati per contenere le polveri, gli inquinanti si trasferiscono negli strati sotterranei profondi, minacciando la falda acquifera).
Ora è il tempo delle leggi. Una dopo l’altra consentono di fare andare avanti attività illecite anche penalmente per un tempo sempre più lungo. Sembrano voler spingere i cittadini “ad arrendersi”. Quasi tutti i partiti del resto preferiscono spendersi e scontrarsi su altro. Affrontare questa vicenda e le responsabilità di tanti co-protagonisti, a occhi ben aperti sul male fatto per anni, è troppo rischioso e impegnativo, se non ci si può poggiare su convinzioni profonde e sulla propria storia personale.
IL PROGETTO DEL SILENZIO
Assurdo come le case immerse tra i minerali e raggiunte dai fumi tossici (anche a chilometri di distanza), come il meccanismo inarrestabile che divora terra e acqua o come la contaminazione di chissà quante strade e fondamenta in Italia (a causa del benzene e del naftalene che l’Ilva mescolava al catrame), è il mondo truccato dentro cui ci si sente spinti. Vi regna l’idea che non ci si ribella di fronte al mostro invincibile, che il silenzio - per tutti: gente comune, giornalisti, politici - sia la norma davanti all’ingiustizia e al dolore, e che tutto possa essere coperto parlando di altro. Attori importanti di questa vicenda hanno agito e parlato con lo stile dei personaggi di una brutta favola. Affermazioni false sono state recitate come rituali magici, adatti a procurare torpore (quelle ad esempio che parlano di un quartiere sorto dopo gli impianti). Altre affermazioni dimostrano solo la loro inutilità, poiché tra le centinaia di testimonianze, di argomenti e anche solo di curiosità possibili, è cosa modesta ricordare la scarsa partecipazione al referendum sulla chiusura dell’Ilva (di poco inferiore tra l’altro a quella che si riscontra a Taranto negli appuntamenti elettorali tradizionali).
Evidentemente l’acciaio è capace di avvelenare molto a fondo. Per difendere leggi che falsificano le priorità nel valutare gli interessi comuni, c'è chi prova perfino a tacciare di estremismo chi non accetta che contro il corpo dei propri figli vengano sparati proiettili di metallo e di sostanze cancerogene, capaci di danneggiare anche il patrimonio genetico, e che i propri anziani genitori non abbiano ancora pace dopo decenni di intossicazione.
In questo mondo truccato, in questa favola nera, sono i cittadini e le persone per bene a rappresentare una minaccia per il mostro, a cui fanno invece scudo le leggi e la consegna del silenzio. Sarebbe meglio per tutti interromperla qui.
D.L. 12 dicembre 2012, n. 207, convertito in legge 24 dic. 2012, n. 231
D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 89
D.L. 10 dic. 2013, n. 136, convertito in legge 6 febb. 2014, n. 6 (artt. 7 e 8).
IL GARANTE PER L'ATTUAZIONE DELL'AIA
La sentenza n 85 dà molto risalto al Garante: "Se l’effetto della nuova normativa fosse di rinviare alla scadenza del periodo previsto ogni intervento correttivo o sanzionatorio nei confronti dell’impresa che gestisce lo stabilimento di interesse strategico nazionale, cui è consentita la continuazione dell’attività nonostante il sequestro giudiziario, non avrebbe senso la previsione (....) di un Garante «incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto»"
IL PERIODO DI 36 MESI DIVENTA DI 44 MESI
L'incapacità dello Stato di esigere il rispetto della legge, o almeno degli atti amministrativi che aveva adottato, meno rigorosi (l'AIA approvata dal Ministro dell'Ambiente il 26 ottobre 2012), continua a ricadere sui cittadini.
L'art. 1, comma 6, del D.L. 61/2013 stabilisce infatti:
"L'approvazione del piano di cui al comma 5 - Ndr.: l'ulteriore atto amministrativo introdotto dallo stesso art. 1, chiamato "Piano delle misure e delle attività ambientali e sanitarie" - equivale a modifica dell'a.i.a., limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni, che consenta il completamento degli adempimenti previsti nell'a.i.a. non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
La conseguenza è che il periodo in deroga - in cui possono svolgersi attività in contrasto con norme di tutela, anche penali - è più lungo, poiché decorre non più dal 3 dicembre 2012, come previsto dalla prima legge Salva Ilva (art. 3 del D.L. 207/2012), ma dal 3 agosto 2013.
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