Rifiuti. Bonifiche e decreto "Destinazione Italia"
Sul sito http://lexambiente.it/rifiuti/179-dottrina179/10217-rifiuti-bonifiche-edecreto-qdestinazione-italiaq.html è possibile leggere questo approfondimento in tema di bonifiche di Sin, mentre si interveniva con le norme di un decreto-legge. Per "SIN" si intende "siti d'interesse nazionali"; sono territori la cui contaminazione ambientale è di particolare rilevanza, tanto da prevederne per legge la bonifica ambientale (a volte è accaduto molti anni fa, come per le aree di Brindisi e di Taranto dichiarate SIN dal 1998, ma ancora non bonificate).
Il decreto "Destinazione Italia"è stato convertito definitivamente in legge pochi giorni dopo l'articolo dell'avvocato Palmisano (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge n. 9 del 21 febbraio 2014).
PER L'EUROPA, IL RISCHIO AMBIENTALE VA FERMATO
L'estrema distrazione in Italia su temi importanti come il disinquinamento di territori contaminati - forse una conseguenza della distrazione di amministratori a lungo inadempienti e approssimativi, quando non addirittura corrotti - potrebbe rendere possibile qualche equivoco su ruoli e responsabilità ricoperti, rispettivamente, dal nostro Paese e dall'Unione Europea. E' meglio, quindi, sottolineare che l'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che “la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela". E' una politica fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga”.
Purtroppo, a conclusione di questo approfondimento sul decreto "Destinazione Italia", l'autore è indotto invece a sostenere che, "quando mai fosse possibile, questo provvedimento serve a portare l’Italia ancora più lontano dall’Europa". Di seguito, alcuni stralci.
RIFIUTI. BONIFICHE E DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"
di Stefano PALMISANO
Nella logica classica si chiama “principio di non contraddizione”: non si può affermare, con riferimento allo stesso oggetto e contemporaneamente, una certa proposizione e un’altra di segno contrario alla prima, pretendendo che entrambe siano vere allo stesso tempo. E, soprattutto, pretendendo che chi ascolti ci creda.
In ambito giuridico, la trasposizione di quell’assunto si chiama “principio di unitarietà dell’ordinamento”: le varie branche di un sistema normativo devono esser tra loro armonizzate nei fini, devono, cioè, perseguire gli stessi complessivi obiettivi di politica del diritto, per quanto di rispettiva competenza dei vari ambiti del sistema stesso.
Nello scorso dicembre, il Governo ha emanato il decreto 145\2013, che lo stesso Esecutivo e i suoi tecnici, con intuizione redazionale impregnata di odeporica creatività (un po’ viaggio di Gulliver un po’ metafora jheringhiana), hanno battezzato, restando evidentemente seri, “piano Destinazione Italia”.
All’art. 4 (rubricato brillantemente “Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale”, sic!), comma primo, che sostituisce una norma (l’art. 252 bis) del Testo Unico Ambiente (c.d. “TUA”, ossia il D. Lvo 152\2006), si legge che il Ministero dell’ambiente e quello dello sviluppo economico, d’intesa con le altre amministrazioni dello Stato competenti, “possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.”
A leggere quella disposizione, ma soprattutto i commi successivi alla stessa, però, qualche mente irredimibilmente preda di sindrome dietrologica potrebbe esser colta dal vago sospetto che gli obiettivi delle “condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate” non costituiscano precisamente quella che si definisce “ratio legis”, ossia il principio ispiratore del provvedimento legislativo. O, quantomeno, che quegli obiettivi non si vogliano perseguire in un contesto di legalità, per non dire di serietà, nazionale e comunitaria, come si vedrà appresso.
Difatti, già dal testo su citato emerge che non si va tanto per il sottile ecologico pur di raggiungere il “fine di promuovere il riutilizzo di tali siti”, a partire dal primo elemento soggettivo riportato: “proprietari o altri soggetti”, a prescindere dal livello di responsabilità dei medesimi nella contaminazione (...)
(...) da rammentare il disposto di chiusura, una sorta di logico corollario, di questa gemma di tutela ambientale integrata: “6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.” (...)
Fasano, 8\2\2014
Per leggere l'articolo integrale: http://lexambiente.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-12-23;145!vig=
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