Inquinamento segreto? Le leggi dicono l'opposto
Il 14 maggio, a Potenza, era in corso un processo nei confronti del radicale lucano Maurizio Bolognetti, arrivato all'ultima udienza. L'imputazione era quella prevista dall'art. 326 del Codice Penale: "Rivelazione di segreto d’ufficio".
Bolognetti non ha fatto altro che “rivelarci” dove viviamo. Proprio le informazioni importanti, su "casa nostra", sono quelle che spesso non abbiamo.
A lui che da anni è impegnato e informatissimo sulle vicende d'inquinamento della sua regione, un tenente della polizia provinciale aveva spontaneamente fornito i risultati di alcune analisi, fatte sulle acque dell'invaso del Pertusillo e mai diffuse dall’ARPAB (l'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Basilicata). Le analisi evidenziavano la presenza di metalli e di idrocarburi (in Val d'Agri ci sono 39 pozzi per l'estrazione di petrolio). Bolognetti le ha divulgate, diffondendo anche i risultati di altre analisi, commissionate e pagate in proprio a laboratori lontani dalla regione.
Dettagli a parte (l'accertamento di questo tipo di reato si concentra, ad esempio, sulla presenza o meno di una istigazione a fornire notizie), risuona come una bestemmia il pensiero che una Amministrazione possa considerare "un proprio segreto" le condizioni di vita a rischio di un gruppo di cittadini.
Si ricorda che il lago di Pietra del Pertusillo, creato costruendo una diga sul fiume Agri, fornisce acqua potabile e ad uso irriguo in Basilicata e in Puglia.
DUE LEGGI IMPORTANTI PER I CITTADINI
Intervistato prima dell'udienza, Maurizio Bolognetti sottolineava: “Il segreto, quello vero, è quello che ancora oggi impedisce ai lucani di conoscere il contenuto di alcune audizioni riguardanti l’Itrec di Rotondella e la “Nucleare connection” lucana …quello che grava sulla situazione dei siti inquinati dal petrolio in Basilicata, in cui manca ancora l’anagrafe dei siti da bonificare”.
L'udienza del 14 maggio, a quattro anni dai fatti, si è conclusa con "l'assoluzione di Maurizio Bolognetti perché il fatto non sussiste". Il Pubblico Ministero aveva chiesto una condanna a due anni (ad ascoltare la registrazione, in modo non troppo convinto). Ma si può sostenere che i dati di un inquinamento possono - e anzi devono - considerarsi segreti? Si dirà che è tollerabile per esigenze puntuali e temporanee, come ad esempio per perseguire i responsabili, che in questo caso, però, sono rimasti indisturbati. Il pubblico ufficiale che aveva fornito i dati, invece, che aveva preferito il rito breve, si è visto condannare a due mesi e trasferita ad altro servizio, che non ha nulla a che fare con la tutela ambientale.
L'impegno civile, oltre a richiedere sacrificio, richiede quindi coraggio e tanto tempo per difendersi. A fare in modo che queste persone aumentino, e siano così meno esposte, può servire una parte dell'arringa del difensore, di grande interesse. E' la parte in cui si sottolinea che, per le leggi in vigore in Italia e in Europa, ogni persona ha il dovere di tutelare l'ambiente e gli ecosistemi, partecipe di un'azione ambientale che vede convergere tutti, nella comunità e nelle istituzioni, verso il medesimo obiettivo; chi è inoltre in possesso di informazioni su situazioni di inquinamento che minacciano la salute o il benessere ambientale (come si verifica in molti casi), deve diffonderle immediatamente a tutti gli interessati. Lo dicono l'art. 3-ter del Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e l'art. 5 della Convenzione di AHARUS, in vigore in Italia dal 30 ottobre 2001 (link in nota della registrazione fatta da Radio Radicale e più avanti il testo dei due articoli):
IL TESTO DEI DUE ARTICOLI
CODICE DELL'AMBIENTE - Articolo 3-ter. Principio dell'azione ambientale. 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale
Convenzione di AHARUS (del 25 giugno 1998) - Articolo 5. Raccolta e diffusione delle informazioni ambientali. 1. Ogni parte (ndr.: Stato) garantisce che: (…) (c ) Nell’eventualità di una qualsiasi minaccia immediata per la salute dei cittadini o per il benessere ambientale, che sia causata da attività umane o dovuta a cause naturali, tutte le informazioni che potrebbero consentire alla popolazione di prendere misure precauzionali per prevenire o mitigare i danni derivati da tale minaccia e che siano detenute da una qualsiasi autorità, dovranno essere diffuse immediatamente e senza indugio a tutti gli interessati.
PER SAPERNE DI PIU'
Maurizio Bolognetti , pochi giorni prima dell'udienza
http://www.lasiritide.it/canestro.php?articolo=12084
16.12.2012 (prof.ssa Maria Rita D'Orsogna)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/12/16/lago-petrusillo-che-ce-nellacqua/447682/
2.04.2012 (prof. Massimo Zucchetti)
http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/02/mettiamo-petrolio-nellacqua-pertusillo/201829/
1.08.2010 (il lago dei veleni)
http://trameindivenire.blogspot.it/2010/08/aqp-oro-di-puglia.html
16.02.2014. Le denunce del Movimento Regione Salento
http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=17910
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