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La grande truffa della legge sui reati ambientali

Gli anni di lotta sul tema della tutela ambientale, le mobilitazioni di massa, la grande scossa alle coscienze della società civile, non sono bastati al mondo politico-istituzionale per slegarsi dalle logiche di collusione e sottomissione agli interessi lobbistici che da sempre lucrano sulla devastazione ambientale e sullo sfruttamento dei territori.
3 giugno 2014
CO.RE.Ri. - Coordinamento Regionale rifiuti Campania

Il disegno di Legge 1345, sintesi delle due proposte Micillo-Realacci,licenziato alla Camera e da qualche mese in discussione nelle Commissioni Ambiente e Giustizia al Senato, doveva recepire l’articolo 3 della direttiva europea 99/2008, introducendo nel nostro codice penale i delitti sull’ambiente: da quello di “inquinamento dell’ambiente” fino a quello ben più grave di “disastro ambientale”, colmando così un vuoto legislativo a cui finora si è sopperito con le sanzioni previste per i delitti contro la pubblica incolumità (art. 434 del codice penale) e che, grazie all’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale, è divenuto in materia ambientale “disastro innominato”. In tal modo, con norme  efficaci, dissuasive e mirate all’incriminazione del pericolo concreto e del danno, si sarebbero dovuti colpire penalmente i reati ambientali, in un contesto più efficace e meglio orientato contro atti offensivi dell’ambiente e della salute umana.

QUEL TESTO RISCHIA INVECE DI DIVENTARE IL SALVACONDOTTO PER QUALSIASI CRIMINE AMBIENTALE!!!

Fino ad oggi, a fatica, i magistrati potevano applicare, con interpretazione estensiva, la fattispecie del “disastro innominato” qualificandolo come comportamento offensivo che produce un danno dell’ambiente; questo potrebbe paradossalmente non essere più possibile a causa di un testo che è stato strutturato e manipolato per diventare il lasciapassare di violazioni gravissime.

Le ragioni che ravvediamo, confortate anche dall’opinione di autorevoli magistrati che denunciano il rischio di impossibilità di applicazione di quelle norme, sono molteplici:

  • La definizione di “disastro ambientale” si sarebbe dovuta basare su contenuti chiari e processabili quali l’effettiva capacità diffusiva/offensiva del danno ambientale prodotto; la sua straordinarietà quale atto grave e complesso, non necessariamente foriero di danni irreversibili, ma con prorompente diffusione; l’accadimento di dimensioni straordinarie, anche se non immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi e dunque idoneo a causare un pericolo concreto per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti (Corte Costituzionale - 1 Agosto 2008, sentenza n. 327 ed altre). 
    L’attuale disegno di legge definisce invece “disastro ambientale” “l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema”, fatto di per sé assai difficile se non impossibile da dimostrare data la totale aleatorietà del concetto che meglio si sposerebbe con quello di persistenza nel tempo ed estensione del danno.
  • Si subordina la punibilità del reato di “inquinamento ambientale”a violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative spesso poco severe ed insufficienti a garantire la tutela della salute; per quello di “disastro ambientale si estende il reato anche alla eventuale ed assai vaga casistica di inquinamento “abusivo” depotenziando di fatto la portata e l’efficacia di entrambe le norme. In altre parole, potrebbe diventare impossibile procedere, come pure avvenuto ad es. per la centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure, al sequestro di un impianto se le sue emissioni pur inquinando e mettendo in pericolo la salute degli abitanti di quel territorio, non sono in violazione della legge o delle continue deroghe in essa contenute.

  •  Il reato di disastro ambientale viene nei fatti configurato solo come reato di danno e non più di pericolo concreto (quando lo si correla all' “offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo”). Per poter quindi accertare il nuovo reato di disastro ambientale si dovrebbero poter produrre dati certi sull’estensione ed il numero delle persone coinvolte nonché la incontrovertibile correlazione tra decessi, malattie o offese e gli eventi inquinanti, ma la realtà dimostra, come nel caso dell’amianto, che il disastro può restare “invisibile” a lungo prima che emergano i segnali della compromissione dell’ambiente e della salute della collettività.

  •  Si introduce il ravvedimento operoso con beneficio di riduzione di pena (fino ai due terzi) per l’inquinatore che si dichiari d’accordo ad operare una bonifica dei luoghi. Nella migliore delle ipotesi si tratta di una norma tesa a favorire finte strategie di “ravvedimento” per lasciare nei fatti le cose come sono; nella peggiore si prefigura un condono che, combinato con quanto disposto nell’art 4 del decreto ‘Destinazione Italia’, e cioè con la possibilità per chi inquina di stipulare accordi di programma “per l’attuazione di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nei siti di interesse nazionale (SIN)”, sottoscrivendo i quali potrà usufruire di contributi pubblici e vantaggi fiscali, sancisce, in contrasto al principio di “chi inquina paga”, il principio che chi inquina non rischia niente, anzi sarà ripagato. Un ulteriore favore a chi ha interesse a continuare a speculare su quelle aree (si pensi solo al pullulare di centri commerciali) o a buttarsi nel business della produzione della cosiddetta Green Energy premiata dal nuovo pacchetto di incentivi o ancora al cambiamento della destinazione d’uso di aree o territori agricoli a favore delle coltivazioni no food destinate ad alimentare impianti a biomasse.

Non meno preoccupante è la seconda parte del disegno di legge “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” introdotta per il Testo unico ambientale che si applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali”. Anche in questo caso siamo davanti ad un condono mascherato, per di più facilitato dal fatto che nella maggior parte dei casi i reati ambientali, anche le stesse discariche illegali di rifiuti tossici, non producono un danno immediato. Basterà dunque seguire le prescrizioni indicate dalla polizia giudiziaria e pagare una sanzione pari ad un quarto del massimo della contravvenzione per sanare l’illecito e procederne all’archiviazione.  

Ma quello che è più grave è che si carichi la polizia giudiziaria di compiti di carattere tecnico/amministrativo estranei alla sua funzione e alle sue competenze, rendendo ancora più inefficace l’opera di prevenzione sul territorio e l’accertamento reale dei danni. Infatti, a differenza della procedura sin qui adottata, la polizia giudiziaria (carabinieri, guardia forestale, ecc.) da braccio esecutivo della magistratura si trasformerà in un organo di valutazione delle violazioni, impartendo al responsabile del reato le prescrizioni tecniche e i tempi di risistemazione ambientale, accerta il loro effettivo adempimento e riscuote la contravvenzione comunicando al PM l’estinzione del reato affinché ci sia l’archiviazione.

È facilmente immaginabile, alla luce anche della possibilità data al responsabile del reato di eliminare le conseguenze pericolose con modalità diverse da quelle prescritte, come questo possa favorire finte bonifiche, se non addirittura fenomeni, non estranei sui nostri territori, di collusione e complicità.

Per tutte queste ragioni questo testo legislativo RISCHIA DI RIVELARSI UN VERO E PROPRIO BOOMERANG PER LE COMUNITÀ LOCALI IN LOTTA DA ANNI ED UN TOCCASANA PER LE LOBBIES INQUINATRICI.

Se dovesse passare così com’è, gli effetti nefasti di questa sanatoria li vedremmo immediatamente sui processi in corso per disastri come quelli di Porto Tolle, Vado Ligure e Taranto. Grandi inquinatori come Enel, Tirreno Power, Ilva, Eni, che, non a caso, guardano con approvazione al disegno di legge, potranno usare queste nuove norme per difendersi nelle aule di tribunale. E’ vergognoso che tutte le forze politiche,  comprese quelle che più hanno sbandierato propagandisticamente la necessità di colpire chi inquina, si facciano garanti dell’impunità di chi mette quotidianamente in pericolo la salute dei cittadini.

I COMITATI E LE REALTA’ CHE SONO IMPEGNATE CONCRETAMENTE IN CAMPANIA CONTRO LA PERDURANTE DEVASTAZIONE AMBIENTALE ED A FAVORE DELLA TUTELA DEI PROPRI TERRITORI RESPINGONO IN TOTO UN TESTO CHE ANCORA UNA VOLTA MOSTRA LA SUBALTERNITÀ DELLA POLITICA ALLE LOBBIES DEI POTENTATI INDUSTRIALI E FINANZIARI.

 

MAI PIU’ REGALI AGLI INQUINATORI, MAI PIU’ REGALI AI CRIMINALI!!!

 

Sottoscrivono il documento:

CITTADINI CAMPANI PER UN PIANO ALTERNATIVO DEI RIFIUTI
CCF Coordinamento Comitati Fuochi
CO.RE.Ri. - Coordinamento Regionale Rifiuti Campania
RETE CAMPANA SALUTE E AMBIENTE
Padre Alex Zanotelli missionario comboniano

Am.be.com - Presidio no discarica (Falcognana)
Associazione Peacelink
AriaPulita Milazzo
Associazione PRO Stromboli ONLUS (Messina)
Bracciano stop discarica
Brindisi Bene Comune
Comitato Castagnaro Pozzuoli-Quarto
Comitato Contro il Megainceneritore di Acerra
Comitato di zona Borgo San Martino di Cerveteri (Rm)
Comitato NO Inceneritore Giugliano
Comitato no inceneritore Qualiano
Comitato Pace, Disarmo e Smilitarizzazione del Territorio - Campania
Comitato per il Risanamento ambientale (CRA) di Guidonia e Fonte Nuova
Comitato Starbene in Ambiente Sano di Spinadesco (CR)
Comitato Taranto Futura
Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell'Acqua
Coordinamento No inceneritori – Ponticelli
Crotone ci mette la faccia
Eletta Cucuzza, Roma
Federazione AssoCampaniaFelix  - Giugliano Acerra Nola
Forum Cittadini del Mondo R.Amarugi
Forum RZ Lazio
Green Antinquinamento Gela
Legamjonici contro l'inquinamento
NoSmog (Trieste)
Rete Commons

SpeziaViaDalCarbone
Verdi Milazzo
WWF Agro aversano-Napoli nord e lit.

La senatrice Paola Nugnes (M5S) risponde sulla pagina facebook del Coordinamento Regionale rifiuti Campania

Ci scrive Paola Nugnes sulla pagina facebook del CO.RE.ri.
http://www.facebook.com/CoordinamentoRegionalerifiutiCampania

Lettera di Paola Nugnes cittadina al senato con il MoVimento 5 Stelle in merito al DDL Delitti Ambientali, approvato alla Camera ed ora in discussione al Senato:

A nostro avviso, l'introduzione dei reati ambientali nel codice penale è una pietra milia
re nel percorso culturale e giuridico di affermazione della importanza prioritaria e assoluta che la tutela ambientale deve assumere nel nostro Paese. Come avvenuto per l'ampliamento dei delitti contro la persona in materia di violenza sessuale, tale introduzione è in grado di per sé di modificare la percezione della gravità del reato nel comune sentire svolgendo un'azione deterrente.
L'Italia è in procedura d'infrazione europea per tale mancanza.
Ma la risposta politica è attesa da più di dieci anni.
Nel frattempo ha dovuto sopperire a questa mancanza la Magistratura che si è dovuta scontrare con una realtà intrisa di danni e disastri ambientali. Gli interessi che si oppongono a queste norme sono fortissimi e insinuati ovunque.
Siamo consapevoli che il testo approvato alla Camera non è il testo che avremmo voluto e per il quale ci siamo battuti fin dall'inizio.
Abbiamo però avuto la consapevolezza che esso sarebbe stato migliorabile ed emendabile durante il suo iter.
Le osservazioni della Magistratura, molte delle quali intervenute dopo l'approvazione del testo unificato, rappresentano un contributo prezioso che noi stessi abbiamo ricercato e sollecitato. Sappiamo che molte di quelle osservazioni non ci sarebbero state se fosse stato approvato il testo inizialmente presentato dal Movimento 5 Stelle e per esse spenderemo tutto il nostro impegno in Senato lavorando insieme al gruppo della Camera.

Riteniamo fondamentale ribadire la necessità che gli importanti reati di inquinamento ambientale e di disastro ambientale siano prima di tutto reati di pericolo e poi di danno e che le fattispecie non siano solo conseguenza di una violazione normativa ma che esse guardino unicamente ai suoi effetti cioè al danno o al pericolo che esse hanno cagionato come era già stato chiesto dalla VIII Commissione Ambiente della Camera nel parere reso.

Chiediamo che si stabilisca in modo chiaro che l'alterazione dell'ecosistema o il pericolo di tale alterazione, conseguenti ad un'estesa compromissione delle matrici ambientali che metta in pericolo le forme di vita o le persone, costituisca disastro ambientale, senza perdersi nei concetti pericolosi dell'irreversibilità o in quelli offensivi, rispetto al bene tutelato, di onerosità o eccezionalità dell'intervento ripristinatorio.

Chiediamo che si stabiliscano quali siano le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine di recupero o ripristino impartito dal giudice in caso di ravvedimento operoso, non essendo esse previste nel testo e non essendo lo stesso art 257 del TUA (bonifica dei siti) in grado di sopperire a tale mancanza riferendosi unicamente al progetto approvato, anche questo aspetto già evidenziato dalla commissione Ambiente alla Camera ma del tutto ignorato.

Chiediamo che venga introdotto il reato di frode ambientale previsto nella proposta Micillo e anche in altri testi depositati, per la sua importanza fondamentale nella lotta ai crimini ambientali punendo chi falsifica documenti o fa uso di documentazione illecitamente ottenuta.
Chiediamo che venga ribadito espressamente che le fattispecie introdotte si applichino solo a condotte poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge e non a fatti commessi precedentemente e a procedimenti già in corso.

Assolutamente chiediamo la soppressione degli artt. 318 bis e ss introdotti dal Pd con un emendamento dell'ultima ora, in quanto pericolosi e inutili essendo già previsto l'istituto dell'oblazione facoltativa ex art 162 bis cp per reati contravvenzionali penali puniti con pena alternativa, arresto o ammenda, la cui concessione è discrezionale a seconda della gravità del fatto. Purtroppo ancora oggi molti reati del Testo unico ambientale sono puniti con pena alternativa e su di essi occorrerà certamente intervenire per adeguarli al nuovo impianto sanzionatorio. Inserire una procedura che consenta di estinguere il reato senza tener conto della gravità del fatto affidandola a organi non sempre specializzati o comunque non in possesso delle necessarie competenze tecniche per elevare una "prescrizione", senza tener conto di eventuali recidive, senza tempi stretti e certi ecc equivale a infliggere un duro colpo a tutti gli altri reati ambientali non previsti nel codice penale... che sono davvero tanti!!!

Noi vogliamo l'introduzione di queste norme nel codice penale subito, con le opportune modifiche migliorative, consapevoli che superato questo scoglio la norma potrà e dovrà sicuramente essere migliorata ancora, recependo i rilievi che possono derivare unicamente dalla sua concreta applicazione nei tribunali.

La risposta alla senatrice da parte CO.RE.ri .- Coordinamento Regionale rifiuti Campania (www.rifiuticampania.org), tra i primi firmatari del comunicato

Quando la risposta politica ad una esigenza durata 10 anni è una legge che oltre ad un titolo è priva di caratterizzazioni di sostanza o addirittura propone definizioni equivoche che spalancano la porta ad utilizzi devianti e strumentali a favore di lobbies industriali e di speculatori, allora quell’attesa è valsa a poco ed ogni sbandieramento dell’azione svolta in parlamento assume purtroppo il sapore della propaganda.

Vanno inoltre precisati alcuni aspetti:
La prima proposta di legge Micillo conteneva la definizione di disastro ambientale quale disastro “irreversibile”: legare la definizione di "disastro ambientale" alla sua irreversibilità è come noto un assurdo tecnico-scientifico, mentre più corretto sarebbe parlare di persistenza del danno.

Non è un atteggiamento trasparente fare credere che le osservazioni della magistratura siano arrivate solo dopo l’approvazione del testo unificato Micillo-Realacci: il giudice Raffaele Piccirillo, colui che aveva in precedenza richiesto alla Corte Costituzionale un chiarimento in tema di disastro innominato, in audizione alla Commissione Giustizia aveva offerto a fine 2013, su entrambe le proposte, ampi spunti per giungere ad una chiara definizione delle fattispecie di disastro ambientale, ma tali indicazioni e suggerimenti, più che "ricercati", sono stati del tutto disattesi.


Note: Per sottoscrivere il comunicato scrivere a contatti (at) rifiuticampania.org

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