Procedure semplificate in materia di bonifiche e limiti nelle aree militari
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014. Il Decreto Legge reca, al Capo II, "Disposizioni urgenti per l'efficacia dell'aziono pubblica di tutela ambientale, per la semplificazione di procedimenti in materia ambientale e per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea".
Sembra essere importante, in senso negativo, quanto contenuto nell'art. 13 del novello decreto legge che introduce l'art 242 bis al Testo Unico sull'Ambiente: "Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza". Ecco quello che prevede a questo proposito l'art. 13, comma 3: "Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o 252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso. Il piano è approvato nei successivi quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimentiavviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende approvato."
Ciò che rileva dal tenore normativo è che possa essere il privato a scegliere, nella procedura semplificata per le operazioni di bonifica, per quali inquinanti si debba procedere alla bonifica stessa. In secondo luogo il conseguimento dei valori soglia di contaminazione attraverso la bonifica sembra essere soggetto ad approvazione automatica decorsi 45 giorni senza che l'autorità competente si sia espressa (silenzio assenso). Se da un lato la ratio del silenzio assenso è quella di velocizzare procedure amministrative a volte troppo lente, dall'altro, nel caso delle bonifiche, si rischia di far passare per conseguiti dei valori di contaminazione che invece andrebbero verificati attentamente.
Con l'introduzione dell'art. 241-bis al Testo Unico sull'Ambiente vengono poi previsti limiti più permissivi per le concentrazioni soglia di contaminazione nelle "Aree militari". Si userà infatti la colonna B e non più la A del dlgs 152/2006 (il T.U. sull'Ambiente). Di conseguenza questi siti saranno trattati come aree industriali in quanto a limiti di contaminazione.
Allegati
Testo del D.L. 91/2014
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