Ispezione Ilva di Ispra/Arpa del 20-21 gennaio 2015
Seppur da una parte prendiamo atto del gran lavoro ispettivo da parte degli enti, puntuale e meticoloso, dall'altra parte ci si scontra con la frustrazione provocata da un regime legislativo che consente tutto quello che solo a luglio 2013 faceva scattare le notifiche di violazione da parte del Ministero dell'Ambiente a seguito delle relazioni di Ispra.
Emblematica e netta è la differenza tra i documenti emessi da Ispra a luglio 2013 e a ottobre 2013, rispettivamente relativi alle ispezioni in Ilva di maggio 2013 e settembre 2013, proprio perchè tra le due ispezioni il governo con il decreto-legge del 4 giugno 2013, n. 61, convertiva, con modificazioni, il decreto nella legge 3 agosto 2013, n. 89. Una legge dove si nominava un Commissario straordinario e un comitato di esperti incaricato della predisposizione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria finalizzato all'individuazione delle azioni e dei tempi necessari per garantire il rispetto delle prescizioni di legge e del decreto in riferimento.
Nel documento di Ispra di luglio 2013 relativo all'ispezione del 28, 29 e 30 maggio 2013 possiamo ancora leggere una lista di violazioni contestate al gestore che poi diventa, nell'ispezione del 10 e 11 settembre 2013, un elenco di punti di una verifica dello stato di attuazione dei lavori. Questo accade semplicemente perchè i tempi di attuazione dell'AIA dovevano essere rivisti e modificati da un Piano Ambiantale, che ancora doveva essere pubblicato, e quindi quella che era una violazione a maggio 2013 non lo era più a settembre dello stesso anno.
Ma dopo quel decreto ne arrivò un altro dopo pochi mesi e dall'Ispra si chiedevano chiarimenti in merito al lavoro delle succesive attività ispettive.
La conferma di una situazione di confusione ed imbarazzo si evidenzia nel documento di Ispra di dicembre 2013 relativo all'ispezione del 3 e 4 dicembre dello stesso anno, dove, a conclusione della solita lista delle ex violazioni, il responsabile del coordinamento e controllo delle attività ispettive, Alfredo Pini, scriveva:
"Relativamente ai sopra citati punti (si riferisce alle criticità rilevate nell'ispezione) ed in considerazione del recente decreto legge nr. 136 del 10 dicembre 2013 che modifica la legge nr.89 del 3 agosto 2013, al fine di procedere con le azioni di propria competenza si rimane in attesa di un riscontro alla nota prot.47718 del 27 novembre 2013... in particolare sarà necessario comprendere quale amministrazione debba accertare lo stato di qualità dell'aria menzionato come requisito... ad esito del chiarimento lo scrivente Istituto procederà alla formalizzazione degli atti di propria competenza. Sarà infine necessario comprendere la nuova procedura di accertamento, contestazione e notifica delle sanzioni..."
Con lo spirito cosciente per quanto accadde nel 2013, dove con i decreti si smantellava il sistema sanzionatorio, abbiamo affrontato il 2014 con altri decreti che hanno annullato quel Piano Ambientale che rimodulò i tempi dell'AIA. Oggi con questa coscienza maturata possiamo leggere il primo verbale ispettivo del 2015, in attesa dell'esito conclusivo della stessa ispezione.
Nella speranza che le proposte di diffida inviate da Ispra al Ministero dell'Ambiente, che a sua volta diffida il gestore, continuino a evidenziare, per quanto possibile, tutte le irregolarità degli impianti Ilva pur coscienti del fatto che questo non sostituisce le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni AIA che venivano notificate copiose sino al 2013.
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