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Taranto, il decreto del governo

ArcelorMittal: così è stata riscritta l'immunità penale

Non è un’abrogazione tout court quella dell’immunità penale che una legge del 2015 ha attribuito a commissari Ilva, loro delegati e acquirenti della fabbrica (ArcelorMittal). Il fatto che la norma non sia stata cancellata ma rivista e riscritta, ha provocato le proteste degli ambientalisti.
25 aprile 2019
AGI

ArcelorMittal: così è stata riscritta l'immunità penale ILVA
Pubblicato: 25/04/2019 16:26

(AGI) - Taranto, 25 apr. - Non è un’abrogazione tout court quella dell’immunità penale che una legge del 2015 ha attribuito a commissari Ilva, loro delegati e acquirenti della fabbrica (ArcelorMittal). Il dl crescita, che domani potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in realtà ha riscritto e modificato la norma, non cancellandola del tutto, come invece chiedono le associazioni ambientaliste di Taranto. Ora resta da vedere col testo definitivo in Gazzetta se lo stop all’attuale norma scatta da fine giugno, come si legge nella bozza del testo sinora circolata, oppure fine agosto come ieri il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha detto a Taranto in occasione del tavolo istituzionale con i colleghi Costa, Grillo, Lezzi e Bonisoli. Non è infatti da escludere che, nella stesura definitiva, ci sia un’ulteriore messa a punto della tempistica considerato che giugno è di fatto alle porte. (AGI)


ArcelorMittal: così è stata riscritta l'immunità penale (2)
Pubblicato: 25/04/2019 16:26

(AGI) - Taranto, 25 apr. - Cosa è cambiato tra l’attuale e il nuovo disposto normativo, lo aiuta a capire la relazione tecnica che accompagna l’articolo 46 del dl crescita varato l’altra sera dal Consiglio dei ministri. La disposizione attualmente in vigore, al comma 6 del dl 1 del 2015, equipara, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’Aia, Autorizzazione integrata ambientale, e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica (tale è ora il “perimetro oggettivo” della disposizione), l’osservanza di quanto contenuto nel piano ambientale di marzo 2014, con relativo dpcm, poi modificato col dpcm di settembre 2017. In altre parole, si legge nella relazione tecnica dell’articolo 46 del dl crescita, “osservare correttamente le prescrizioni del piano ambientale equivale ad adottare ed attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. 231/2001” (tratta di ambiente e sicurezza) “relativamente alla valutazione delle condotte strettamente connesse all’attuazione dell’Aia e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e della incolumità pubblica”. Nella nuova disposizione viene ora eliminato ogni riferimento alle “altre norme” in materia e la si circoscrive alla sola Autorizzazione integrata ambientale. Si comprime, si spiega, “l’ambito oggettivo di operatività della norma” e si prevede “che l’osservanza delle disposizioni del piano ambientale equivalga all’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini della valutazione, da ora in avanti, delle sole condotte strettamente connesse all’attuazione dell’Aia”. “L’ipotizzato intervento abrogativo - si afferma ancora nella relazione tecnica - mira a riconsiderare la natura delle prescrizioni poste dal piano ambientale, che vengono ora qualificate come le migliori regole preventive in materia esclusivamente ambientale e non, anche, in materia di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. In aggiunta, si specifica che le condotte connesse all’attuazione del piano ambientale, perché non diano luogo a responsabilità, è necessario siano poste in essere nel rispetto di termini e modalità previsti dal piano ambientale medesimo, nella versione risultante a seguito del dpcm 29 settembre 2017”. “L’intento - si spiega ancora - è quello di delimitare, temporalmente, al 30 giugno 2019, l’applicabilità della disciplina per quanto attiene all’affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati”. “Non cambia niente”, commentano fonti sindacali dopo aver visto la nuova norma. E fonti tecniche osservano: "Cambia poco, sicuramente per i commissari presenti e futuri” (sono quelli dell’amministrazione straordinaria Ilva). “Gia oggi in realtà - rilevano le fonti tecniche - è comunque tutto connesso all’Autorizzazione integrata ambientale, mentre le altre norme su ambiente e salute vanno comunque avanti per il loro corso”. (AGI)

ArcelorMittal: così è stata riscritta l'immunità penale (3)
Pubblicato: 25/04/2019 16:26

(AGI) - Taranto, 25 apr. - A tal proposito, si cita quanto accaduto per la loppa siderurgica o gli infortuni mortali sul lavoro, oggetto di procedimenti specifici non correlati in alcun modo alla norma sull’immunita della legge del 2015. “L'unica vera novità - osservano ancora le fonti tecniche - è il termine per il privato acquirente ora posto in estate 2019”. Estate 2019 perché resta da vedere se alla fine, nel testo definitivo, rimarrà giugno 2019 oppure si andrà ad agosto 2019 come ieri indicato da Di Maio a Taranto.
Il fatto che la norma sull’immunità non sia stata cancellata di netto ma rivista e riscritta, ha provocato le proteste degli ambientalisti. Alessandro Marescotti, di Peacelink, ieri, proprio su questo, ha interrotto Di Maio mentre era in conferenza stampa e ora dichiara: “Immunità vera, abrogazione farlocca. La norma non abroga ma riscrive l’immunità penale per ArcelorMittal. Che non ha minimamente protestato con Di Maio”. Nessun commento, per ora, dalla multinazionale dell’acciaio, subentrata a Ilva in amministrazione straordinaria, mentre il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha riservato il suo giudizio ad una più attenta lettura della norma, ricordando che comunque la Regione Puglia si è costituita davanti alla Corte Costituzionale non solo per la norma sull’immunita m su tutti i decreti legge Ilva, ritenuti illegittimi.Da rilevare che il tema della legittimità costituzionale della norma sull’immunità è stato portato al vaglio della Consulta dal gip di Taranto, Benedetto Ruberto, lo scorso febbraio. La Corte Costituzionale si è già espressa per due volte su altrettante norme che riguardano l’Ilva. (AGI)

ArcelorMittal: così è stata riscritta l'immunità penale (4)
Pubblicato: 25/04/2019 16:26


(AGI) - Taranto, 25 apr. - Dopo la prima legge sull’Ilva del 2012, con la sentenza n. 85 del 2013 la Consulta ha stabilito che il legislatore, pur in presenza di sequestri dell’autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell’attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità dei lavoratori, sia le esigenze dell’iniziativa economica. Diverso parere la Corte Costituzionale ha invece manifestato con la sentenza n. 58 del 2018. In essa, aveva criticato il decreto legge Ilva del 2015 che aveva consentito la prosecuzione dell’attività negli stabilimenti di interesse strategico nazionale nonostante il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria per reati relativi alla sicurezza dei lavoratori. Il decreto in questione aveva evitato lo stop di un altoforno malgrado il sequestro senza facoltà d’uso disposto dalla Magistratura dopo la morte di un lavoratore. In questo caso, la Corte ha dichiarato illegittimi una serie di articoli sia del decreto che della legge di conversione. Riferendosi alla sentenza n. 85 del 2013, in quella del 2018 la Consulta ha sì riconosciuto che il legislatore, pur in presenza di sequestri dell’autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell’attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione e bilanciate le diverse esigenze, ma nel decreto del 2015 ha ritenuto che il legislatore avesse unicamente privilegiato le esigenze dell’iniziativa economica e sacrificato completamente la tutela, oltre che l’incolumità e la salute dei lavoratori e persino la vita. (AGI)

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