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Il TAR Lazio scrive che occorre "operare per la messa fuori produzione della batteria 12"

Ordinanza del TAR Lazio sulla batteria 12 della cokeria ILVA: occorre fermarla entro il 30 agosto

Rigettate le motivazioni anti-covid alla base dei ritardi della messa norma della più grande batteria della cokeria ILVA. PeaceLink si era costituita "ad opponendum" rispetto all'istanza di Acciaierie d'Italia che richiedeva lo slittamento al gennaio 2022 dell'adempimento ambientale.
21 luglio 2021
Redazione PeaceLink

Il TAR Lazio ha rigettato la richiesta dall'azienda di continuare a produrre per cause di forza maggiore dovute al COVID. Il TAR Lazio scrive che occorre "operare per la messa fuori produzione della batteria 12". Il TAR rigetta le motivazioni dell'azienda che adduceva il COVID quale causa della mancata attuazione dei lavori di messa a norma della cokeria. Specifica infatti che "non risultano allegati in atti elementi di fatto (organizzativi, produttivi, logistici o comunque) di forza maggiore, diversi ed ulteriori dalla generica invocazione delle restrizioni derivanti dalle misure anti – COVID, che giustifichino (...) il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2021". Il 30 giugno 2021 era il termine ultimo di esecuzione dei lavori di messa a norma della batteria 12 della cokeria.

Il TAR definisce il termine del 30 agosto 2021 come giorno ultimo per il fermo della batteria 12.

PeaceLink è costituita al TAR del Lazio "ad opponendum" rispetto ad Acciaierie d'Italia che aveva chiesto la sospensiva per continuare a produrre.

"Taranto non si arrende"

Note: Ex Ilva: Tar Lazio, azienda fermi batteria 12 della cokeria
Pubblicato: 21/07/2021 16:42

(AGI) - Taranto, 21 lug. - Il Tar del Lazio ha parzialmente accolto il ricorso di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, sulla batteria 12 della cokeria ed ha disposto che il ministero della Transizione ecologica concluda il riesame dell’istanza aziendale e l’obbligo per il gestore, cioè l’azienda, di proseguire la messa fuori produzione della batteria 12. Il ministro Roberto Cingolani aveva disposto lo stop dal 1° luglio della batteria perché Acciaierie d’Italia non ha ultimato i lavori di messa a norma entro il 30 giugno scorso. Il Tar Lazio si è espresso con una ordinanza. Udienza di merito il 24 novembre. (AGI)
TA1/FLO

Ex Ilva: Tar Lazio, azienda fermi batteria 12 della cokeria (2)
Pubblicato: 21/07/2021 17:46

(AGI) - Taranto, 21 lug. - “La domanda cautelare va respinta” perchè “non sussistono i presupposti per disporre il riesame del termine del 30 giugno 2021 per l’adempimento della prescrizione”. Così il Tar del Lazio, seconda sezione bis, si é espresso, con una ordinanza depositata oggi, sulla richiesta di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, di sospendere il decreto col quale, a fine giugno, il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha confermato la fine dei lavori di messa a norma della batteria coke numero 12 dell’ex Ilva di Taranto al 30 giugno 2021, respinto la richiesta aziendale di avere una proroga a fine gennaio 2022, e disposto che, a fronte del mancato adempimento, Acciaierie d’Italia fermi la batteria in questione dall’1 luglio 2021 e completi la fermata nei 10 giorni successivi.
I lavori alla batteria riguardano prescrizioni ambientali finalizzate a ridurre l’impatto delle emissioni e soprattutto la diffusione delle polveri. Acciaierie d’Italia aveva impugnato al Tar Lazio il decreto del ministro Cingolani, contestando sia la tempistica di fermata, ritenuta troppo stretta, sia i contraccolpi produttivi derivanti dal minore approvvigionamento di coke per gli altiforni. L’azienda aveva chiesto una dilazione per concludere i lavori alla batteria 12 affermando di aver avuto problemi con lo stop delle attività causato dal Covid. (AGI)
TA1/FLO

Ex Ilva: Tar Lazio, azienda fermi batteria 12 della cokeria (3)
Pubblicato: 21/07/2021 17:46

(AGI) - Taranto, 21 lug. - Per i giudici del Tar Lazio, “quanto alla proroga del termine del 30 giugno 2021 previsto per l’adeguamento della batteria nr. 12, sono condivisibili le deduzioni difensive dell’Amministrazione e delle altre parti resistenti”. Inoltre, per il Tar “non risultano elementi di fatto (organizzativi, produttivi, logistici o comunque) di forza maggiore, diversi e ulteriori dalla generica invocazione delle restrizioni derivanti dalle misure anti-Covid, che giustifichino non solo il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2021, ma anche la circostanza che la relativa richiesta di proroga sia stata presentata solo a ridosso della suddetta scadenza (la domanda è del 4 maggio 2021) con una tempistica tale da rendere oggettivamente impossibile la individuazione di misure alternative”.
Il Tar nell’ordinanza ha poi detto che non sono state prospettate in udienza “circostanze di pregiudizio irreparabile tali da giustificare sul punto l’accoglimento della misura cautelare, essendo prospettate solamente conseguenze di ordine produttivo in maniera generica e non adeguatamente comprovata”. Per tutto questo “la domanda cautelare va respinta” rileva il Tar circa la richiesta di Acciaierie d’Italia di sospendere il decreto di Cingolani. Il Tar tuttavia rileva che il ricorso aziendale ai giudici è anche inteso “ad ottenere l’ordine al Ministero di riesaminare l’istanza presentata da AdI”, Acciaierie d’Italia, “di proroga dei termini per l’adempimento della prescrizione in argomento alla luce dei motivi di ricorso, e, in ogni caso, di pronunciarsi sulla richiesta di riesame presentata dalla società in data 28 giugno 2021”. Inoltre, dice il Tar, l’azienda ha chiesto “subordinatamente, di rimodulare i termini successivi per le procedure di spegnimento, fissati in dieci giorni dal 1 luglio 2021, insufficienti alla messa fuori produzione della batteria 12, a pena di gravi conseguenze di ordine ambientale”.
Nell’udienza di ieri, i legali di Acciaierie d’Italia, esibendo una relazione Ispra, hanno infatti dichiarato che per fermare la batteria servono 60 giorni e non i 10 disposti da Cingolani. Per queste ragioni, perciò, il Tar pur respingendo la domanda di Acciaierie d’Italia e confermando “l’obbligo per il gestore di proseguire la messa fuori produzione della batteria nr. 12”, ha previsto l’obbligo per il ministero della Transizione ecologica “di concludere il riesame dell’istanza della parte ricorrente”. Per il Tar Lazio, “é comunque necessario - a tutela delle preminenti ragioni di protezione dell’ambiente, della salute umana e della sicurezza dell’impianto – che l’autorità resistente provveda sollecitamente alla conclusione del procedimento di riesame pendente, alla luce di quanto risulta agli atti di causa (circa i rischi di impatti negativi sull’impianto di trattamento delle acque reflue, per effetto della chiusura accelerata nei termini di dieci giorni originariamente fissato) e riscontrato dall’Ispra”. Nel frattempo, in attesa del riesame “e fatto salvo ogni provvedimento dell’autorità, le parti continueranno ad operare per la messa fuori produzione della batteria 12 secondo la tempistica e la metodologia riscontrata con Ispra entro il termine del 31.08.2021”. Il caso batteria 12 non è però chiuso. Tar Lazio per ora si è espresso con una ordinanza, il giudizio di merito sarà invece il 24 novembre prossimo. (AGI)
TA1/FLO

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