Emergenza2

L'atto di citazione

Il testo dell'atto di citazione notificato all'Associazione PeaceLink

TRIBUNALE DI TARANTO
ATTO DI CITAZIONE

Il XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, nato a XXXXXX in data X.X.19XX, residente in XXXXXXXXXX (XX) in Via XXXXXXX n. XX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), rapp.to e difeso dall'Avv. XXXXXXX XXXXXXXXXXX e dall'Avv. XXXXXX XXXXXXXX, con poteri anche disgiunti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di quest'ultimo in Via XXXXXX XXXXXXXX X in 74100 Taranto, per delega a margine, attore,

premesso che

1) sul sito internet www.peacelink.it, alla pagina www.peacelink.it/XXXXXXXXX/XXXXXXXXXX/XXXXXXX.XXX, risulta pubblicato un documento, inerente un forum ambientalista intitolato "Manifesto per un forum ambientalista"; tale appello, ove viene propagandata l'adesione in favore di un incontro ambientalista a Roma, risulta sottoscritto anche dal XXXXXX;

2) la pagina internet de qua è stata pubblicata in seguito all'intervento della moderatrice della mailing list del sito internet www.peacelink.it, che risponde al nome di Marina Berati;

3) il sito Internet de quo risulta registrato ed amministrato a nome dell'Associazione Telematica Peacelink, il cui legale rappresentante è Alessandro Marescotti, Via Liside 28, 74100 Taranto;

4) corresponsabile del sito www.peacelink.it risulta essere Giovanni Pugliese, domiciliato presso la sede della Associazione Telematica Peacelink,

5) XXXXXXX XXXXX XXXXXX è presidente della XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la più antica associazione ambientalista italiana, statutariamente apolitica, riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente; è docente incaricato di XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX all'università XXXXXXXXXXX di XXXXXXX; è autore di numerose pubblicazioni e programmi televisivi a carattere sia scientifico che divulgativo; è consulente di numerosi enti pubblici locali, nazionali e comunitari, nonché di primarie società nel settore dell'informazione. Al fine del miglior svolgimento delle molteplici attività descritte, aventi rilevanza pubblica, e per propria scelta personale, il XXXXXX si è sempre astenuto dall'aderire a compagini o schieramenti politici e partitici;

6) il XXXXXX, non ha mai aderito alla sottoscrizione del predetto appello, né tanto meno prestato il suo consenso all'uso del suo nome. Non solo: l'uso strumentale del nome del XXXX. XXXXXX all'interno del documento internet sopracitato assume un rilievo molto grave ed irreparabile, in considerazione dei contenuti dell'appello alla partecipazione al forum ambientalista; tale appello si richiama a gravi e reiterate considerazioni nei confronti di alcune associazioni internazionali, tra cui in particolare la NATO e irragionevoli attacchi contro gli Stati Uniti. Ebbene, il XXXXXX da anni intrattiene rapporti culturali e soprattutto professionali con gli Stati Uniti, con le sue agenzie federali come la NASA, ed è consulente della NATO per le questioni ambientali figurando tra i partners scientifici della "Commettee on the Challenges of Modern Society" ed avendo svolto per la NATO medesima missioni e studi.

7) tale propagandata adesione del XXXXXX al predetto appello risulta tutt'ora pubblicata sul sito internet predetto;

8) la professionalità e l'immagine del XXXXXX e la carriera dello stesso risultano fortemente pregiudicati dalla propagandata e non autorizzata adesione dello stesso all'appello per la partecipazione al forum ambientalista; nel contempo il richiamo alla persona del XXXXXX quale aderente presunto al forum è stato finalizzato ad avvalersi - indebitamente ed a fini strumentali - della di lui prestigiosa personalità, nota tra gli ambientalisti per la sua autorevolezza, rappresentatività ed indipendenza;

9) la moderatrice della mailing list del sito internet in questione, collaboratrice del titolare del sito, ed il gestore del sito internet medesimo hanno utilizzato indebitamente il nome di XXXXXXX XXXXX XXXXXX, ledendo il diritto del medesimo ex art. 7 e 2043 c.c.; difatti la mailing list, che generalmente è un messaggio di posta elettronica, non rivolto esclusivamente ad un preciso destinatario e visualizzabile solo da questi, ma trasmesso solo a determinate persone iscritte alla mailing list medesima, ed inerente comunicazioni su determinati argomenti di interesse comune, in questo caso è stata resa pubblica mediante la pubblicazione sul sito dell'associazione Peacelink, essendo autorizzata dal gestore del medesimo sito;

10) la predetta lesione subita dal XXXXXX è di particolare rilevanza atteso l'interesse del XXXXXX a vedere rispettato il proprio patrimonio ideale e morale, a non vedersi all'esterno strumentalizzato - per fini peraltro non condivisi - cioè a non vedere contrastato il proprio patrimonio politico, morale, ideologico, professionale, così come estrinsecato o destinato a estrinsecarsi nell'ambiente sociale e professionale e nell'ambito di rapporti e contatti internazionali faticosamente costruiti dal XXXXXX medesimo sulla base della propria esperienza e dei propri titoli culturali e scientifici;

11) tale lesione comporta la condanna al risarcimento dei danni patiti dall'istante ai sensi degli artt. 7 e 2043 c.c., determinati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa somma che risulterà di giustizia, il cui ammontare dovrà essere liquidato anche in via equitativa dal Tribunale, tenuto conto della divulgazione dell'illecito (diffusione ad un numero indeterminato di soggetti che possono accedere al sito da tutto il mondo), dell'autorevolezza degli autori del medesimo (formazione politico di rilievo nazionale), della destinazione della notizia non veritiera (appello rivolto a tutti i lettori), della gravità della lesione (pregiudizio all'identità personale ex art. 2 Cost.). Ciò premesso il Sig. XXXXXXX XXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso come sopra

cita

Alessandro Marescotti, in qualità di legale rappresentante Associazione Telematica Peacelink, domiciliato per la carica in Via Liside 28, 74100 Taranto; Marina Berati, domiciliata per la carica presso la sede legale della Associazione Telematica Peacelink in Via Liside 28, 74100 Taranto; Giovanni Pugliese, domiciliato per la carica presso la sede legale della Associazione Telematica Peacelink in Via Liside 28, 74100 Taranto, a comparire avanti al Tribunale di Taranto, nei noti locali, Giudice e sezione designandi, alla udienza del giorno 18 (diciotto) febbraio 2003, ore di rito, con invito a comparire e a costituirsi nel termine di venti giorni prima della fissata udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in contumacia ed interverranno le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. perivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e domanda:

a) accertare e dichiarare che i convenuti hanno violato il diritto dell'attore ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 2043 c.c.;

b) condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'istante ai sensi degli artt. 7 e 2043 c.c., determinati in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa somma che risulterà di giustizia;

c) ordinare la pubblicazione della sentenza a cura e spese dei convenuti, ai sensi dell'art. 120 c.p.c.. con vittoria di spese, diritti ed onorari." In via istruttoria, si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) estratto dal sito internet www.peacelink.it, pagina www.peacelink.it/XXXXXXXXX/XXXXXXXXXX/XXXXXXX.XXX ;

2) indicazione della gerenza del sito internet www.peacelink.it. Con ogni riserva di ulteriori deduzioni istruttorie all'esito della costituzione dei convenuti. Ai fini di quanto disposto dall'alt. 9 L.488/1999, si dichiara che la domanda di cui al presente atto ha valore pari a euro 50.000,00.

Roma-Taranto, 7 novembre 2002

Note: Per ragioni di tutela della privacy, l'Associazione PeaceLink ha concesso l'anonimato a questo collaboratore della Nato, fino all'udienza del 18 febbraio 2003.
Sono stati quindi rimossi tutti i riferimenti che potrebbero essere lesivi della privacy.
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