Come nasce la “bufala” della pena di morte nel Trattato di Lisbona
Il Trattato di Lisbona (1), entrato in vigore il 1° dicembre 2009 include la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2), redatta a Nizza nel dicembre del 2000, dando ad essa pieno valore giuridico. La Carta di Nizza è direttamente azionabile davanti al giudice ordinario e rappresenta una grande conquista nell’affermazione dei diritti della persona.
L’articolo 2 della Carta afferma che “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”. Il rispetto della vita umana e della dignità della persona permea tutto il lungo testo dei due trattati che costituiscono il Trattato di Lisbona.
Malgrado ciò si è diffusa una voce seconda la quale il Trattato di Lisbona reintroduce surrettiziamente la pena di morte. (3)
Abbiamo cercato di scoprire l’origine di questa bizzarra affermazione.
Tutto nasce da un commento che un giurista tedesco, Karl Albrecht Schachtschneider (4), fece relativamente alla Carta di Nizza nel 2007. Riportiamo il suo ragionamento.
Nella Carta al titolo "Disposizioni generali che disciplinano l'interpretazione e l'applicazione della Carta" (art. 52) si dice: "Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione". Quindi si instaura una relazione tra le due carte.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) fu redatta nel 1949, epoca nella quale ancora molti stati (fra cui Francia e Inghilterra) prevedevano ancora la pena di morte nella loro legislazione. La Convenzione è un documento del Consiglio d’Europa ed è stato ratificato dai 47 paesi europei membri. (5)
L’articolo 2 della Cedu del 1949 non prevedeva l’abolizione della pena di morte.
Solo nel 1983 il Consiglio d’Europa approvò il “Protocollo 6 “ che dice: “La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena o giustiziato”.
Tale protocollo è stato ratificato da tutti i paesi esclusa la Russia.
Pertanto l’articolo 2 della Carta di Nizza e il protocollo 6 della Cedu (poi modificato in “protocollo 11”) sono sostanzialmente identici e quindi è corretto attribuire all’articolo 2 della Carta l’interpretazione che viene fornita dalla Cedu. Nella Gazzetta ufficiale della Ue, nel 2007, vengono infatti pubblicate le "spiegazioni" relative alla Carta e facendo riferimento proprio all'articolo 52 si riporta la interpretazione citata nella Cedu ove, dopo aver sancito il divieto della pena di morte, si precisa quanto segue:
"La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario
a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
c) per reprimere, in modo conforme alla legge,una sommossa o una insurrezione.
Uno stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni."
Queste esclusioni dal divieto sono dette “definizioni negative”; sono state già accettate da tutti gli stati che hanno ratificato la Cedu e in sostanza dicono che non si viola il divieto di pena di morte se questa è procurata durante una legittima operazione di polizia e si ammette che gli stati possano introdurre la pena di morte in tempo di guerra.
Schachtschneider criticava il fatto che le definizioni di "sommossa", "insurrezione" e "pericolo imminente di guerra" non essendo ben specificate possono essere interpretate in senso repressivo e quindi rimproverava la Carta di Nizza di non aver corretto questa carenza di garanzie che è presente nella Cedu.
Quindi anche chi ha dato inizio a questo dibattito non dice che la Carta (e quindi il Trattato di Lisbona) reintroduce la pena di morte, ma sostiene che non elimina il rischio di interpretazione illiberale delle “definizioni negative” indirettamente recepite dalla Carta.
C’è da osservare che una Convenzione internazionale come la Cedu sancisce dei diritti e pone dei limiti alle legislazioni dei singoli paesi. Tali limiti tengono ovviamente conto del paese più "arretrato" fra i firmatari, in questo caso la Russia. Le leggi nazionali ed europee devono restare dentro i limiti ma possono garantire, e quasi sempre garantiscono, diritti più estesi di quelli garantiti dalla Convenzione internazionale. Nel nostro caso la legislazione dei singoli Stati europei in tema di pena di morte è molto più garantista della Cedu (che ripetiamo non riguarda solo la Unione Europea, ma comprende anche Stati come Russia e Turchia).
In particolare l’Italia ha abolito la pena di morte anche dal codice militare nel 1994. (6)
Ma c'è di più: nel 2002 il Consiglio d'Europa (quello dei 47 paesi) ha modificato la Cedu firmando il “Protocollo 13”, secondo il quale al divieto di pena di morte "non possono esserci deroghe", quindi neppure in tempo di guerra o di “imminente pericolo”.
Questo protocollo è stato ratificato dai 15 paesi allora membri della Unione Europea, ed è quindi operativo.
Oggi non tutti i paesi entrati successivamente al 2002 nella Ue lo hanno ancora ratificato, per cui nelle "Spiegazioni" della Gazzetta Ufficiale della Ue edite nel 2007 non poteva ancora essere pubblicato, perché il “ Protocollo 13” non era ancora patrimonio comune di tutti i 27 paesi Ue.
In definitiva il Trattato di Lisbona non introduce affatto forme di “pena di morte”. Le legislazioni nazionali europee, avendo ratificato il “protocollo 13 della Cedu” hanno escluso esplicitamente la pena di morte anche in caso di guerra.
Resta la “definizione negativa” che riguarda le azioni correlate al mantenimento dell’ordine interno, che non è competenza dell’Unione europea ma degli Stati nazionali (7).
Il tema è arduo perché, se da un lato occorre tutelare al massimo il diritto di manifestare da parte di opposizioni e minoranze senza incorrere nell’accusa di “sommossa”, dall’altro lato occorre comunque considerare che il terrorismo esiste e che occorre regolare le modalità di intervento delle forze dell’ordine dando ad esse la possibilità di intervenire con efficacia.
Tale tema, di competenza nazionale, va affrontato dai parlamenti nazionali e dalla magistratura, ma, per favore, almeno in questo caso, non accusiamo a sproposito l’Europa. Al contrario appellandosi ai principi cogenti della Carta potremo chiedere maggiori garanzie e diritti per i cittadini laddove le legislazioni nazionali fossero carenti.
www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296〈=it
(2) Il testo della Carta di Nizza è reperibile su :
www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:IT:PDF
(3) ) La voce è ripresa da alcuni blogger quali Maurizio Blondet in Italia e Helga Zepp-Larouche in Germania. Alla TV italiana il leader della “Destra” Storace lo ha affermato in un dibattito televisivo durante le ultime elezioni europee.
(4) Karl Albrecht Schachtschneider è professore di diritto all’Università di Erlangen-Nürnberg ed ha in passato presentato ricorsi alla corte costituzionale tedesca per conto del deputato Gauweiler contro il trattato di Maastricht, l’introduzione dell’Euro e ora minaccia ricorsi contro gli aiuti finanziari alla Grecia.
(5) Il Consiglio d’Europa fu costituito nel 1949 , ne sono membri 47 paesi, fra cui la Russia, la Turchia, le repubbliche balcaniche e le repubbliche caucasiche. E’ cosa diversa dall’Unione Europea. Ha sede a Strasburgo e La Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo è una sua istituzione. Non va confusa con la “Corte di Giustizia dell’Unione Europea” che è istituzione della Ue, che ha sede a Lussemburgo e che vigila sul rispetto dei trattati europei.
(6) Legge n. 589 del 13 ottobre 1994. E’ stata poi emanata la legge costituzionale del 2 ottobre 2007, n. 1: "Modifica dell'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte" che elimina anche dal testo costituzionale la pena di morte dal codice militare.
(7) La competenza esclusivamente nazionale relativa all’ordine pubblico è ribadita dall’ articolo 4.1 del trattato sull’Unione Europea e dall’articolo 72 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
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