Nuove "bufale" circolano su immigrazione–Europa–Schengen. L’Europa ci ha abbandonato ?

13 aprile 2011
Piergiorgio Grossi (Segretario del Movimento Federalista Europeo di Genova)

Quadro normativo

Schengen

1 – Il trattato di SCHENGEN (cittadina del Lussemburgo) è stato firmato il 14 giugno 1985 tra Germania, Francia e Benelux e si compone di 33 articoli . Successivamente è stata elaborata una CONVENZIONE molto complessa e dettagliata di 142 articoli cui l’Italia ha aderito il 19 giugno del 1990. Dal 1999 fa parte dei trattati che regolano l’Unione Europea. Oggi fanno parte dello "spazio Schengen" 28 paesi, cioè gli stati della UE meno Inghilterra e Irlanda, più Svizzera, Norvegia e Islanda.

2 – Il trattato di Schengen stabilisce che non esistono più frontiere interne fra gli stati aderenti, ma solo un’unica frontiera esterna. All’interno dello spazio Schengen si può quindi circolare liberamente da parte dei cittadini europei e da parte di chi ha un regolare permesso di soggiorno dato da uno degli stati membri.

3 – Per garantire la sicurezza di tutti i paesi dell’area, ogni stato che gestisce un confine deve garantire determinati controlli all’ingresso di persone provenienti da paesi terzi. Le polizie dei vari paesi hanno obblighi di scambio di informazioni (SIS : sistema informazioni Schengen).

4 – La concessione dei VISTI di ingresso nell’area Schengen ha regole comuni previste dalla Convenzione del 1990. Può essere dato solo a chi entra attraverso i valichi autorizzati (art.3) e rispetti certe condizioni (art. 5).

5 - Esiste un visto uniforme della durata di 90 giorni (VSU : Visti Schengen Uniformi).

6 - In base all’articolo 9 della Convenzione la concessione del visto VSU va concordata con gli altri stati aderenti.

7 – Può circolare liberamente nell’area Schengen, e quindi ottenere il visto VSU, in base all’articolo 5 della Convenzione un cittadino estero che abbia:
a) un documento valido
b) un visto regolare emesso dal paese d’origine (1)
c) mezzi di sussistenza (2)
d) mancanza di segnalazioni penali o rischi per la sicurezza

8 – Uno Stato, per interessi nazionali o per motivi di urgenza (è il caso dell’afflusso di tunisini), può derogare alle regole e concedere un visto anche in assenza di una o più delle condizioni previste dall’articolo 5, ma in questo caso il visto che concede è valido solo nello stato che lo ha concesso e non in tutta l’area Schengen (questo è ribadito molto chiaramente sia all’art. 9 che all’art. 16 della Convenzione).

Differenza tra rifugiati e profughi

Quanto sopra esposto si riferisce ad ingressi da parte di cittadini di paesi terzi non richiedenti asilo; per i richiedenti asilo, cioè per "RIFUGIATI" da situazioni di guerra, pericoli di torture, soppressione di libertà etc. valgono le regole dell’asilo, di cui ora non ci occupiamo e che non sono state oggetto di contenzioso tra Italia e UE.

Nel 2010 le domande di asilo accolte in tutta l’Unione europea sono state 260.000 (erano 264.000 nel 2009) per la maggior parte i paesi accoglienti sono stati Francia e Germania, l’Italia ne ha accolte circa 3.200.

I somali e gli eritrei che arrivano a Lampedusa sono "rifugiati", i tunisini no, a meno che non dimostrino di essere perseguitati per motivi politici, ma non è generalmente il caso dei 23.000 arrivati nelle ultime settimane.

Il caso dei tunisini a Lampedusa

Secondo le norme europee, ma anche secondo la legge italiana, i tunisini sbarcati a Lampedusa non rispettano le condizioni degli art. 3 e 5 della Convenzione di Schengen e quindi vanno respinti. A differenza di una frontiera terrestre il respingimento non è materialmente possibile (come è invece possibile ai gendarmi francesi al valico di Ventimiglia), in quanto non si può buttare un uomo a mare e quindi la procedura impone il trasferimento in un centro di accoglienza, l’identificazione, la verifica della eventuale sussistenza della qualifica di "rifugiato", e la eventuale espulsione.

La concentrazione degli arrivi in pochi giorni (non tanto la dimensione numerica) ha colto di sorpresa il governo italiano, le nostre strutture di accoglienza erano impreparate.

Si può qui fare un primo commento : ci sono state dichiarazioni allarmistiche da parte di esponenti del governo italiano di "esodo biblico" di 350.000 persone dal nord Africa ma nessun provvedimento concreto, quale ad esempio la riapertura del centro di accoglienza di Lampedusa (riaperto solo dopo i primi massicci arrivi) o la predisposizione di mezzi di trasporto da Lampedusa ad altri siti.

Dopo molte esitazioni il governo ha deciso di concedere un permesso provvisorio a tutti i tunisini.

Tale permesso provvisorio essendo emesso in deroga all’art. 5 citato, non da diritto di circolazione nell’area Schengen, ma solo in Italia (art. 9 e 16 della Convenzione).

Il governo italiano ha chiesto agli altri governi europei di farsi carico di questi immigrati e di accettarli anche se hanno il permesso in deroga e gli altri governi, nell’incontro di Lussemburgo dell’11 aprile, hanno detto NO.

Giuridicamente gli altri governi hanno ragione.

Commento

Dal punto di vista umanitario ne usciamo tutti male.

Ne esce male il governo italiano, che ha giocato a drammatizzare la situazione di Lampedusa, forse a fini elettorali, poi ha cercato di scaricare sulla Francia il flusso di tunisini non con accordi diplomatici ma con la maldestra "furbata" di concedere un visto dicendo ai quattro venti che così i tunisini sarebbero andati tutti "foera di bal" in Francia; questo ha indispettito i francesi che hanno fatto appello alle "regole", seguiti da tutti gli altri governi.

Ne esce ulteriormente male il governo italiano, dopo il no europeo, perché emette il decreto del 7 aprile scorso testualmente "in deroga all’ordinamento giuridico", disponendo respingimenti collettivi per chi è sbarcato dopo il 6 aprile, espressamente vietati sia dalla Carta dei Diritti dell’Unione Europea sia da qualunque convenzione internazionale.

Ne escono male i francesi che per sostenere la "rivoluzione araba" delle popolazioni del nord Africa hanno promosso un costoso e impegnativo intervento militare in Libia, ma si rifiutano di accogliere i "profughi economici" provenienti dallo stesso nord Africa, che in buona parte hanno parenti e amici già residenti in Francia che li possono accogliere.

Ne esce male l’immagine dell’Unione Europea, che, pur essendo competente sul tema dell’immigrazione (Trattato di Lisbona), non è riuscita a “parlare con una voce sola”, sia perché i governi non hanno dato poteri e risorse alla Commissione (“padroni a casa nostra” non è uno slogan della sola Lega, ma è diffuso in tutta Europa !), sia perché la Commissione Barroso, e in particolare la responsabile della politica estera Ashton, è subalterna ai governi e non ha il coraggio di esercitare le sue competenze.

Chi ne esce peggio è certamente il ministro Maroni che dichiara di voler uscire dall’Unione, non rendendosi conto che una dichiarazione del genere è irresponsabile non solo perché immotivata giuridicamente e inattuabile politicamente, ma perché espone l’Italia alla sfiducia dei mercati e a rischio di speculazioni come quelle che si sono abbattute su Irlanda e Portogallo : chi compra più i BOT italiani se un suo ministro dice di voler uscire dalla UE, dall’Euro, e quindi dalla tutela della Banca Centrale Europea ?

Conclusione

Tutti dicono che occorre fare un grande "piano Marshall" verso il nord Africa, cioè investimenti che creino lavoro e occupazione in loco, per bloccare alla radice il flusso di emigranti. Ma il piano non lo farà né l’Italia né nessun altro paese da solo, lo può fare l’Europa, che è la prima potenza commerciale del mondo, ma per farlo ha bisogno di veri poteri e vere risorse, non il misero 1 % del PIL europeo che è oggi la dotazione della UE. Non basta dire le cose da fare, bisogne creare gli strumenti e le istituzioni per farle !

Note: (1) Il visto è richiesto ad esempio per i provenienti da tutti i paesi del Maghreb, ma non per quelli provenienti dalla ex Jugoslavia.
(2) Per periodi di più di 20 giorni in Italia 206 € di quota fissa + 28 € al giorno
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