l'opinione

Poche luci e tante ombre nel disegno di legge sulla tv

19 ottobre 2006
Ottavio Grandinetti (Docente di diritto dell'informazione)
Fonte: Il Manifesto (http://www.ilmanifesto.it)

Il disegno di legge sulla televisione, subito battezzato «d.d.l. Gentiloni», suscita alcune riflessioni critiche, sia di merito che di metodo.
Partiamo dal metodo.
Se davvero uno degli obiettivi del provvedimento era (come si afferma nella relazione) quello di dare una sollecita risposta alla Commissione europea che nel luglio scorso ha contestato all'Italia la violazione delle direttive comunitarie in materia, allora lo strumento normativo prescelto avrebbe dovuto essere quello del decreto-legge e non quello della legge ordinaria. I requisiti di necessità e urgenza non sarebbero certamente difettati, proprio in considerazione della messa in mora della Comunità europea e del fatto che le direttive avrebbero dovuto essere correttamente recepite sin dal luglio 2003 .
Nel merito, si fa fatica a trovare nel disegno di legge una disposizione che possa produrre effetti concreti prima del 2008. Infatti, anche nell'utopistica ipotesi che il disegno di legge venisse approvato dal Parlamento entro marzo 2007, i punti cardine del provvedimento produrrebbero effetti concreti solo dal 2008 in avanti. Ad esempio, la misura volta a ridurre l'affollamento pubblicitario sulle reti del soggetto che raccoglie oltre il 45% della pubblicità (leggi: Mediaset) potrebbe scattare solo dal 1° gennaio 2008 (e, per di più, finirebbe inavvertitamente per legittimare la detenzione di una posizione dominante teoricamente vietata). Allo stesso modo, le disposizioni sulle frequenze si applicherebbero in un lasso di tempo che oscilla tra i dodici/quindici mesi successivi all'approvazione della legge e il 2012.
La sensazione è, insomma, che il disegno di legge finisca con l'introdurre un ennesimo «regime transitorio» (che durerà, nella più rosea delle ipotesi, sino al 2008), durante il quale Mediaset continuerà a operare con le sue tre reti analogiche, nonostante che - come ricorda la stessa relazione - la Corte costituzionale nel 2002 avesse decretato che il precedente «regime transitorio» (sostanzialmente identico a quello che opererebbe sino al 2008) non avrebbe dovuto superare il termine «ineludibile» del 31 dicembre 2003. La scelta è, per vero, ancor più grave ove si consideri che lo stesso disegno di legge prende atto che il completo passaggio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale è una prospettiva assolutamente irrealizzabile, quanto meno sino al 30 novembre 2012 (così come avevano invano ripetuto in passato molti commentatori, tra cui chi scrive), laddove la Consulta aveva ritenuto non superabile il termine del 2003 quando il passaggio al digitale era (velleitariamente) fissato al 31 dicembre 2006.
Il riflesso pavloviano del rinvio a tutti costi è così forte che, pur di trovare il modo di procrastinare l'efficacia delle misure previste nel provvedimento, si «inventa» la necessità della stesura di un «progetto di trasferimento» dei palinsesti (alias, programmi) dalle reti analogiche eccedenti a quelle digitali, nonostante che - come noto ai più - non vi sia bisogno di alcun piano tecnico (che sarebbe semmai servito se si fossero trasferite in tecnologia digitale le frequenze). E' pure sintomatico che per Europa 7 (la vittima per antonomasia dell'eterno regime transitorio favorevole a Mediaset) non si rintracci alcuna soluzione (se non un timido e vago «fatti salvi i diritti acquisiti»), nonostante che la Corte di giustizia europea del Lussemburgo si appresti tra pochi mesi a decidere su tale incredibile vicenda.
Molte disposizioni contengono, poi, incongruenze tecniche: si vieta, dal 2012, ai «fornitori di contenuti» nel loro complesso di poter utilizzare più del venti per cento della capacità trasmissiva complessiva, laddove il divieto avrebbe piuttosto dovuto essere indirizzato a «uno stesso fornitore di contenuti»; si impone, sempre dal 2012, ai fornitori di contenuti l'obbligo di cedere una parte della capacità trasmissiva, dimenticando che - fatta salva l'ipotesi eccezionale della concessione, in favore del fornitore di contenuti, di una facoltà di subaffitto - è l'operatore di rete ad avere giuridicamente la disponibilità della capacità trasmissiva; e così via.
In definitiva, le «luci» pur rinvenibili nel disegno di legge (come, ad esempio: l'irrigidimento delle sanzioni per la violazione dei limiti di affollamento pubblicitario; il reinserimento delle telepromozioni nei limiti orari di affollamento; la riduzione del famigerato Sic, peraltro fortemente attenuata rispetto alle prime ipotesi; una disposizione che ribadisce esplicitamente l'obbligo di conteggiare, a fini antitrust, anche i canali digitali pay per view) non riescono a dissipare le tante «ombre» che si addensano sul disegno di legge. Con la conseguenza che, in mancanza di significative modifiche, anche nella seconda legislatura dell'Ulivo (così come già avvenuto nella prima, con la legge Maccanico) la disciplina televisiva resterà ben lontana dall'Europa e dalla tutela dei valori costituzionali del pluralismo informativo e della concorrenza.

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