E' riportato, limitatamente alle considerazione sulla situazione in Italia, il testo della relazione sui rischi di violazione della libertà di informazione approvato qualche giorno fa al Parlamento Europeo.

Relazione sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali)

24 aprile 2004
Parlamento Europeo

RELAZIONE sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della
libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della
Carta dei diritti fondamentali)
(2003/2237(INI))
estratto......
[ http://www.europarl.eu.int/home/default_it.htm ]
Situazione in Italia

56. rileva che il tasso di concentrazione del mercato audiovisivo in
Italia è oggi il più elevato d'Europa e che, nonostante l'offerta
televisiva italiana consti di dodici canali nazionali e da dieci a
quindici canali regionali e locali, il mercato è caratterizzato dal
duopolio tra RAI e Mediaset, che complessivamente detengono quasi il 90%
della quota totale di telespettatori e raccolgono il 96,8% delle risorse
pubblicitarie, contro l'88% della Germania, l'82% della Gran Bretagna, il
77% della Francia e il 58% della Spagna;

57. rileva che il gruppo Mediaset, che fa capo a Silvio Berlusconi, è il
più importante gruppo privato italiano nel settore delle comunicazioni e
dei media televisivi e uno dei maggiori a livello mondiale, controllando
tra l'altro reti televisive (RTI S.p.A.) e concessionarie di pubblicità
(Publitalia '80), entrambe riconosciute formalmente in posizione dominante
e in violazione della normativa nazionale (legge 249/97) dall'Autorità per
la garanzia delle comunicazioni (delibera 226/03);

58. rileva che uno dei settori nel quale più evidente è il conflitto di
interessi è quello della pubblicità, tanto che il gruppo Mediaset nel 2001
ha ottenuto i 2/3 delle risorse pubblicitarie televisive, pari ad un
ammontare di 2500 milioni di euro, e che le principali società italiane
hanno trasferito gran parte degli investimenti pubblicitari dalla carta
stampata alle reti Mediaset e dalla Rai a Mediaset

59. rileva che Silvio Berlusconi, dalla sua nomina alla carica di
Presidente del Consiglio nel 2001, non ha risolto il suo conflitto di
interessi, come si era esplicitamente impegnato, bensì ha incrementato la
sua quota di controllo societario della società Mediaset (dal 48,639% al
51,023%): questa ha così ridotto drasticamente il proprio indebitamento
netto, attraverso un sensibile incremento degli introiti pubblicitari a
scapito delle entrate (e degli indici di ascolto) della concorrenza e,
soprattutto, del finanziamento pubblicitario della carta stampata;

60. lamenta le ripetute e documentate ingerenze, pressioni e censure
governative nell'organigramma e nella programmazione del servizio
televisivo pubblico Rai (perfino nei programmi di satira), a partire
dall'allontanamento di tre noti professionisti (Enzo Biagi, Michele
Santoro e Daniele Luttazzi) su clamorosa richiesta pubblica del Presidente
del Consiglio nell'aprile 2002 - in un quadro in cui la maggioranza
assoluta del consiglio di amministrazione della Rai e dell'apposito organo
parlamentare di controllo è composta da membri dei partiti di governo;
tali pressioni sono state poi estese anche su altri media non di sua
proprietà, che hanno condotto fra l'altro, nel maggio 2003, alle
dimissioni del direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli;

61. rileva pertanto che il sistema italiano presenta un'anomalia dovuta a
una combinazione unica di poteri economico, politico e mediatico nelle
mani di un solo uomo, l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri
italiano, Silvio Berlusconi, e al fatto che il governo italiano è,
direttamente o indirettamente, in controllo di tutti i canali televisivi
nazionali;

62. prende atto del fatto che in Italia da decenni il sistema
radiotelevisivo opera in una situazione di assenza di legalità, accertata
ripetutamente dalla Corte costituzionale e di fronte alla quale il
concorso del legislatore ordinario e delle istituzioni preposte è
risultato incapace del ritorno ad un regime legale; Rai e Mediaset
continuano a controllare ciascuna tre emittenti televisive analogiche
terrestri, malgrado la Corte costituzionale, con la sentenza n. 420 del
1994, avesse statuito che non è consentito ad uno stesso soggetto di
irradiare più del 20% dei programmi televisivi su frequenze terrestri in
ambito nazionale (vale a dire più di due programmi), ed avesse definito il
regime normativo della legge n. 223/90 contrario alla Costituzione
italiana, pur essendo un "regime transitorio"; nemmeno la legge 249/97
(Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) aveva accolto le
prescrizioni della Corte costituzionale che, con la sentenza 466/02, ne
dichiarò l'illegittimità costituzionale limitatamente all'articolo 3,
comma 7, "nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine
finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31
dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti
eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3, devono
essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo";

63. prende atto del fatto che la Corte costituzionale italiana, nel
novembre 2002 (causa 466/2002), ha dichiarato che "...la formazione
dell'esistente sistema televisivo italiano privato in ambito nazionale ed
in tecnica analogica trae origine da situazioni di mera occupazione di
fatto delle frequenze (esercizio di impianti senza rilascio di concessioni
e autorizzazioni), al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo
nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione effettiva
dell'etere ... La descritta situazione di fatto non garantisce, pertanto,
l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che
rappresenta uno degli "imperativi" ineludibili emergenti dalla
giurisprudenza costituzionale in materia... In questo quadro la
protrazione della situazione (peraltro aggravata) già ritenuta illegittima
dalla sentenza n° 420 del 1994 ed il mantenimento delle reti considerate
ancora "eccedenti" dal legislatore del 1997 esigono, ai fini della
compatibilità con i principi costituzionali, che sia previsto un termine
finale assolutamente certo, definitivo e dunque non eludibile", e del
fatto che ciononostante il termine per la riforma del settore audiovisivo
non è stato rispettato e che il Presidente della Repubblica ha rinviato
alle Camere la legge per la riforma del settore audiovisivo per un nuovo
esame in quanto non conforme ai principi dichiarati dalla Corte
costituzionale;

64. prende atto altresì del fatto che gli indirizzi stabiliti dalla
commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi per la concessionaria unica del servizio pubblico
radiotelevisivo, come pure le numerose delibere, che certificano
violazioni di legge da parte delle emittenti, adottate dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (incaricata di far rispettare le leggi nel
settore radiotelevisivo), non vengono rispettati dalle emittenti stesse
che continuano a consentire l'accesso ai media televisivi nazionali in
modo sostanzialmente arbitrario, persino in campagna elettorale;

65. auspica che la definizione legislativa, contenuta nel progetto di
legge per la riforma del settore audiovisivo (Legge Gasparri, articolo 2,
lettera G), del "sistema integrato delle comunicazioni" quale unico
mercato rilevante non sia in contrasto con le regole comunitarie in
materia di concorrenza, ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE e di
numerose sentenze della Corte di giustizia, e non renda impossibile
una definizione chiara e certa del mercato di riferimento;

66. auspica altresì che il "sistema di assegnazione delle frequenze",
previsto dal progetto di legge Gasparri, non costituisca una mera
legittimazione della situazione di fatto e che non si ponga in contrasto
in particolare con la direttiva quadro 2002/21/CE, con l'articolo 7 della
direttiva autorizzazioni 2002/20/CE e con la direttiva 2002/77/CE, le
quali prevedono, fra l'altro, che l'attribuzione delle frequenze radio per
i servizi di comunicazione elettronica si debba fondare su criteri
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati;

67. sottolinea la sua profonda preoccupazione circa la non applicazione
della legge e la non esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale,
in violazione del principio di legalità e dello Stato di diritto, nonché
circa l'incapacità di riformare il settore audiovisivo, in conseguenza
delle quali da decenni risulta considerevolmente indebolito il diritto dei
cittadini a un'informazione pluralistica, diritto riconosciuto anche nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

68. esprime preoccupazione per il fatto che la situazione vigente in
Italia possa insorgere in altri Stati membri e nei paesi in via di
adesione qualora un magnate dei media, come Rupert Murdoch, decidesse di
entrare in politica;

69. si rammarica che il Parlamento italiano non abbia ancora approvato una
normativa per risolvere il conflitto di interessi del Presidente del
Consiglio, così come Silvio Berlusconi aveva promesso di fare entro i
primi cento giorni del suo governo;

70. ritiene che l'adozione di una riforma generale del settore audiovisivo
possa essere facilitata qualora contenga salvaguardie specifiche e
adeguate volte a prevenire attuali o futuri conflitti di interessi nelle
attività dei responsabili locali, regionali o nazionali che detengono
interessi sostanziali nel settore audiovisivo privato;

71. auspica inoltre che il disegno di legge Frattini sul conflitto di
interessi non si limiti ad un riconoscimento di fatto del conflitto di
interessi del Premier, ma preveda dispositivi adeguati per evitare il
perdurare di questa situazione;

72. si rammarica del fatto che, se gli obblighi degli Stati membri di
assicurare il pluralismo dei media fossero stati definiti dopo il Libro
verde sul pluralismo del 1992, probabilmente si sarebbe potuta evitare
l'attuale situazione in Italia;

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