Legge Gasparri approvata
Legge 3 maggio 2004, n. 112
Norme di principio in materia di assetto del
sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
nonché delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione
(G.U. 5 maggio 2004, n. 104; s.o. n. 82)
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano
l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua
all'avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la radiotelevisione
e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge le trasmissioni
di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche
ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati
e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via
satellite.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l'insieme, predisposto da
un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati
alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la trasmissione televisiva
o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione «programmi» riportata senza specificazioni
si intende riferita a programmi sia televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali
elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi,
non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext
e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio
e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri
in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda,
multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono
la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo
di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali
ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi
dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»
il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico
di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche
per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi
ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della
società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, numero 2), della direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata
dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio
1998, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso
in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed
individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende
le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e televisione; cinema; pubblicità
esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio esercitato
su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione,
anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei
limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme di riferimento;
i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva
o radiofonica non limitata all'ambito locale;
l) «ambito locale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in
uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limitrofi, purché
con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito
è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività
di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione
o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione
«ambito locale» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle
trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e resa esecutiva dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere siano realizzate da uno o più
produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano prodotte sotto la supervisione
e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno di questi
Stati oppure il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel
costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori
stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione europea, da produttori
stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità europea abbia
concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate
principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più
Stati europei.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4.
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli
utenti, garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia
varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori
nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni
di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione
tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività
nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della
persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi
cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti all'odio comunque
motivato o che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possono nuocere
allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o che presentano scene di
violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche, salve le norme speciali
per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione
di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste,
che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza,
sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano
a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non
possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite
nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni
religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi
con mezzi di evidente percezione con esclusione di quelli che si avvalgono di
una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori
limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la responsabilità
e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della trasmissione,
siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto o al noleggio dei
prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti
dalle leggi vigenti in relazione alla natura dell'attività dello sponsor o all'oggetto
della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso
nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a
verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità
penali o civili e non sia contraria al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali
e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi
criptati e garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;
la presente disposizione non si applica per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita, delle trasmissioni
televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e non, indicati in un'apposita
lista approvata con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali
dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure,
sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel
settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza
e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia.
Art. 5.
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo
e della concorrenza del sistema radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei
mezzi di comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi di comunicazione
di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento
di posizioni lesive del pluralismo, secondo i criteri fissati nella presente
legge, anche attraverso soggetti controllati o collegati, ed assicurando la
massima trasparenza degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività
di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di
contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o
di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime dell'autorizzazione
per l'attività di operatore di rete, per le attività di fornitore di contenuti
televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione
non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto
provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente,
su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello stesso
soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una sufficiente
durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni
per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità
di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura
di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in ambito locale,
quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque,
che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di
collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione
per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e in ambito locale e che non
possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di
contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento
di programmi televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili
a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi le stesse
informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili
a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici
in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti
autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate
o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, prevedendo, comunque,
che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni
di mercato nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute
dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso
alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a
terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfruttamento
degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le diverse
piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando il rispetto
dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto d'autore e la libera negoziazione
tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore delle
comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di consentire l'evidenziazione
dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di
comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale,
la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture
separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo
stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di
pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di
servizi adotti un sistema di contabilità se parata per ciascuna autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche fornitore
di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la presente disposizione
non si applica alle emittenti televisive che diffondono esclusivamente via cavo
o via satellite nonché ai fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori
di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare collegamenti
in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze
assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge;
l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora
o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione
edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le
relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina vigente in materia
di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
2. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «il
5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».
Art. 6.
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori
compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi
emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta
nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da
favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione
dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei
soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze
terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione
e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento
e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi
costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare
in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori regole
per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere effettiva l'osservanza
dei princìpi di cui al presente capo nei programmi di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione,
anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee
realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la
crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la
cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di
utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla
radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei
compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche
di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza
nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società concessionaria di
stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche
amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.
Art. 7.
(Princìpi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e
promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale
e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza
in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva, determinata
con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva
su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura
di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni
per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in
ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti
che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo
2, comma 1, lettera l), è consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero
delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva
non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione
anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei
concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno
di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito
ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti
i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali
possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per
non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle
diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata
la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti
piani, tale facoltà è consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura
di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito,
anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa
in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di
telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, con sentito
di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni
e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito
di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i
collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti
collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni
o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora
e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere
televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette
al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente
articolo, nonché agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive
locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o
incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione
vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito
regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità,
per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli,
con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso
della credulità popolare anche in considerazione dell'attività del Comitato
di controllo di cui all'articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione in materia
di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del
lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi
similari», costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate
dal medesimo Comitato.
6. All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole:
«35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate
unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate
in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE
del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi
pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche
e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle
opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente
dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa
tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale
o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie
più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata
ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di
trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla
di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella
programmazione del palinsesto.
8. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma
1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato
dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma
4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali
quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle
manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso
collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici
destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate,
sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento
a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante
nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento
a favore dei giornali quotidiani e periodici
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto
di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti
a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle
somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi
sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione
della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro
a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione
e all'applicazione della sanzione è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
13. L'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche
per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione
di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c),
del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione
di opere europee, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione
alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in
ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito locale».
15. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo
3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive
locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono
ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia
provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente
legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione
a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate
siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo
minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente
50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire
entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto
in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)
1. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223, dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti
radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario
di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consentita
previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo
di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate,
devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità
locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3. All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore di durata giornaliera»
sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di
durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono
interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione
di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente
le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle
comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che
il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5. L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti
di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea
per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta
la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione
programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti
televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione
europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In caso
di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive
estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello
massimo stabilito per l'interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale
o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in
orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora
o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge
6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni
radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti
a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le
loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti
per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria
esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di risanamento
degli impianti radiotelevisivi)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».
Art. 10.
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo
8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori
previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre
2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione
sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto
stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure
a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle
ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare
riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate
nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici,
anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni
di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre
che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo,
e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n.
223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni
effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6,
lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di
tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione
per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si
applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità
e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore
di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni
sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi
1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni
I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni
fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali
e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo
31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di
norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei
minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni
sei mesi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione
parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza in
materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle
previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
8. All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione di elementi
che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti
minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione
di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonché di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari
di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo
2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente
rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei
alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
Art. 11.
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12.
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale
ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione
sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate,
ed in particolare a:
a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica
e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale
e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e a quelle
emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante
dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre
emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato
utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione
dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato
le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del
procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione,
non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica
digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e
pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale
distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale,
in conformità con i princìpi della presente legge, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi,
trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono
sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e,
al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome
Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e
di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste
dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento,
nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri
generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo
che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel
rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equità,
di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione
oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva
concorrenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con
proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti
di trasmissione e di apparati di rete.
Art. 13.
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio
dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali
della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali
per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative
e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo
al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14.
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti
nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono tenuti a notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure
previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica
del rispetto dei princìpi enunciati dall'articolo 15.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi
abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante
conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si
costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo
compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo
15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso
nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli
indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti
editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa,
o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni,
si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui
all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione
di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato
interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità
provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano
con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel sistema
integrato delle comunicazioni»; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole:
«, ai fini della presente legge,» sono soppresse.
Art. 15.
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla
raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni.
Disposizioni in materia pubblicitaria)
1. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale,
uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano
di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più
del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri
in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli
mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti
tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio
1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati
o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249
del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi
del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale
e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività
di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni
sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e
da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività
indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento,
dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti
librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche
per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi
nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18
del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento
dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato
delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5. All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso
più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni
in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle
imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e fermi
restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario indicati
nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all'articolo 8 della medesima legge n. 223
del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente: «spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se comprende forme di
pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli spot pubblicitari» e le
parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente comma»
sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo,
la parola: «offerte» è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli
spot pubblicitari».
8. L'articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della lettura).
- 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni,
enti, associazioni di categoria, produttori
editoriali e librai, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente
o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e
private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui
a ll'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L'EMANAZIONE
DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16.
(Delega al Governo per l'emanazione
del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma
3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione»,
coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni, modificazioni
e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore
attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale
vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto dei princìpi
fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti princìpi, come indicati
nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di
frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi
internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché
dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze
in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori
necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per
l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione,
proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e
del paesaggio e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in
ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore
di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati
alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c)
avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica
del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei
progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato,
delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale
dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale,
e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di
rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto
una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui
alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta
di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza
rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici compiti
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale
di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione
destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi
di cui alla presente legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione
in ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero delle comunicazioni,
specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico
generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui alla lettera
e), nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria,
anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa; ulteriori
princìpi fondamentali relativi allo specifico settore dell'emittenza in ambito
regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di emittenza
radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell'unità giuridica
ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità
e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l'acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione
alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette il
testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza
Stato-regioni e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente,
entro trenta e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale
continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO
E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17.
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato
per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto
nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,
con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.
Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico
servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche,
televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre
anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dal
computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato,
in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati
dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento
e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,
dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse
sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla
valorizzazione della li ngua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso
l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni
del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca
e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta
e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse
pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade
italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente
ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi
annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio
stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture
per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo
8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali
e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province
autonome di Trento e di Bolzano;
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap
sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati,
in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le
sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione
all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle
stesse.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto
nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali,
nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale
radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società
collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di
immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non
risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi
e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18.
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza
e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria
predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i
ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare
precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema
approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo
i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica secondo
cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse
risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura,
per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività,
i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi
complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di
servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, è trasmesso
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo
da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria e
scelta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante risultano
iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società
e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano
le norme di cui alla sezione IV del capo II del titolo III della parte IV del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni
con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore
dal 1º gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società
concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio
pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo
bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione
programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione
del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione
territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio
pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi
derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico
generale radiotelevisivo.
Art. 19.
(Verifica dell'adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è
affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare
che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato
ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale
di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri
di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti
nel contratto medesimo.
2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto inadempimento
degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero delle
comunicazioni per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati,
notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società
concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha
facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché
di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell'istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto
di istruttoria da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono
tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'esercizio
delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
6. Con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50 mila euro se forniscono informazioni
o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dall'ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria
il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle
infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità
e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i
quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata
la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore
al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento
del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi
di reiterata inottemperanza l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
9. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati del
controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni,
anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere
organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo
e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti
aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo
135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto
prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti,
che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della
cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative
esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta,
collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato
dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili
una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal
consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione
del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine
l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo
2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per
l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379
del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie
da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare;
le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per
cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese
pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani
a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti
giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente
articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata
dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero
di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun
socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano
state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per
numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti
così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista
nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale
i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti
coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente,
risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione
azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione
del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea,
in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa
alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di
candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero
di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri
proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee
della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di
revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per
cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione
dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo
svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria,
ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri,
tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina
del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso
a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso
di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri,
i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni
presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita,
effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente alla predetta
data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione,
per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo
le procedure di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21.
(Dismissione della partecipazione dello Stato
nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini
di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503,
primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e
concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno,
per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante,
senza necessità di ulteriori provvedimenti.
2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding
Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione italiana Spa» e
il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni
di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni
della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno
riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione
di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione
di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica
di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e
al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni
del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti
i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta
o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che
dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone
di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non
possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale
e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale
radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita
nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario
prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi
il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto
di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati
i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla
modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore
al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle azioni aventi
diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti
in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della
società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa di rami d'azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni
ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per
cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata
al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di
cui all'articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22.
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce
il programma di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione
e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela
dell'utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze e in materia
di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione dell'articolo 1, comma
11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23.
(Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni televisive in tecnica digitale)
1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque
titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in
possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione
simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni
fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti
dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le
licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale
terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata
sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti
di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente
l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni
operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere
utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri
e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza
di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano
legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio
ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di
avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione
o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono
assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di
osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo
29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale,
di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva
in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti
previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito
nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura
non inferiore al 50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli
abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata
in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo,
se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per
cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di
operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla
tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio
degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini
della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo
ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma
6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative
idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne
la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla
provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni
di impianti necessarie per realizzare tali finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono
essere convertiti alla tecnica digitale. L'esercente è tenuto a darne immediata
comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente
allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica
digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola
sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente
la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso
alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1º marzo
2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile
2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre
2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto
dei princìpi stabiliti dall'articolo 25.
Art. 24.
(Disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale)
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine
di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale,
adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale
evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia
offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale
e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande
e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della
radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti
ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo
criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere
la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione
per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità
al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora
in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo
delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale
anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB),
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate
specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative
delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB)
si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni
di cui al comma 14 dell'articolo 23.
4. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo
è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione
sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati
o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici
milioni di abitanti».
Art. 25.
(Accelerazione e agevolazione della conversione
alla trasmissione in tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive,
dal 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di
programmi in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi di diffusione su frequenze terrestri
con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:
a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004,
svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali
terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo conto delle
tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non
deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da
quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3,
l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale dà conto
dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate
le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo
2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero
delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti
con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale
analogico, nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa conversione
alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società
concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi
in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di
tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro, attuando condizioni
di effettivo policentrismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato,
anche valutando la proporzione degli abbonati, l'ideazione, la realizzazione
e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri
di produzione e le sedi regionali esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale
devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani
e periodici, le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi
1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura
finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita
anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto
e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie
italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in
tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi
trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere
attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione
dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita
anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino rispettate
le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il
limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento
ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati
anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri
indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi
irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo
ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine
del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che
costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti i quali
trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari
al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi
di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento
del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e
al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo
nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità
delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica
in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito
locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti
interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata
entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente
in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica
digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a
quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23, fino alla completa attuazione
del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le
imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento della
effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere
la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere la licenza
di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti alle lettere
a) e c) del comma 2 dell'articolo 35 della deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e
successive modificazioni, impegnarsi a investire in infrastrutture entro cinque
anni dal conseguimento della licenza un importo non inferiore ad un milione
di euro per bacino di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in
ambito locale. Tale importo minimo è ridotto a 500.000 euro per una licenza
limitata a un bacino di estensione inferiore a quello regionale e a 250.000
euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima per ulteriori bacini di diffusione
in ambito regionale. Ai fini dell'impegno suddetto sono comunque considerati
gli importi per gli investimenti operati ai sensi della legge 5 marzo 2001,
n. 57, e per la sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva
delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera
b), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività
di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con
la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero,
anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile
1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «ad onde
corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132,
e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all'articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre le trasmissioni»
fino alla fine del comma.
Art. 26.
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta
e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27.
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi
alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché
relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto
1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare
le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente
censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento
o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della
citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche
vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica
che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione
superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una
quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Art. 28.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 1, commi terzo,
quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano
in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto
previsto dall'articolo 20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi
da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo
5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11,
14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Nessuna bacchetta magica ma un vestito da paggio, da giullare, da buffone di corte. Nessun cilindro ma nel cappello uno zecchino d'oro. Con la sua calzamaglia azzurra e la sua allegria, il mago Zurli' un incantesimo nel tempo l'ha fatto: ha lasciato sognare e cantare i bambini di mezzo secolo. Il mago, alias Cino Tortorella, rischia pero' di sparire veramente, senza fare trucchi ma con uno sciopero della fame che, aveva detto, avrebbe iniziato appena fosse stata oscurata la sua piccola emittente.22 marzo 2004 - Katia Riccardi
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