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Irak chiama Onu

1 febbraio 2004
Luca Benedini
Fonte: Un articolo sul diritto internazionale e sull'uscire dalle trappole belliche (da "Rocca" - http://www.rocca.cittadella.org - del 1° febbraio 2004)

Non essendovi alcuna incertezza sul fatto che l'attacco anglo-statunitense all'Iraq sia stato del tutto privo di giustificazioni giuridicamente valide, in base al diritto internazionale le truppe occupanti e le loro alleate dovrebbero evidentemente andarsene immediatamente dal paese. Per ripristinare il diritto e un po' di pace, la provvisoria "amministrazione internazionale" dell'Iraq non potrebbe che essere sostanzialmente affidata all'Onu mediante l'impiego tassativo di personale civile e militare completamente estraneo ai paesi che hanno attuato o anche solo appoggiato l'invasione (1). Nel contempo, le pesanti spese di tale amministrazione andrebbero chiaramente addebitate, nella loro interezza, agli invasori.
Questi ultimi, in effetti, avendo scatenato col loro assalto del marzo 2003 una vera e propria guerra d'aggressione (e per di più avendolo fatto accampando presunte motivazioni rivelatesi in pratica inventate ad hoc, allo scopo di mascherare gli interessi economici delle multinazionali petrolifere anglo-statunitensi e gli interessi politico-militari di Washington e Londra), dovrebbero venire sottoposti a un vero e proprio procedimento giudiziario, sulla base dell'attuale diritto internazionale. Ciò analogamente a quanto dovrebbe avvenire per Saddam Hussein e il suo regime, ma per certi versi con una responsabilità ancora maggiore della loro dal momento che si tratta dei governi di due paesi aventi da tempo una Costituzione basata sul pieno rispetto dei diritti umani.
Come potrebbe essere realizzato dal punto di vista pratico questo percorso, che mira a svincolare dalle multinazionali e dalla potenza militare la guida dell'Onu e l'applicazione del diritto?

Pace, equità e diritto alle Nazioni Unite
Nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu (CdS), Washington e Londra - così come Parigi, Mosca e Pechino - hanno il diritto di veto su ogni decisione non semplicemente procedurale, con una sola eccezione: quando in base al capitolo VI della Carta dell'Onu il CdS sta valutando una controversia tra nazioni, tutti i governi in essa coinvolti non possono prender parte al voto. Tale capitolo si riferisce a quelle circostanze - controversie internazionali e inoltre situazioni che potrebbero portare a frizioni internazionali o appunto a controversie - la cui continuazione potrebbe mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.
E' evidente che, se non esiste già una tale controversia coinvolgente qualcuno di questi cinque governi, il CdS non potrà mai prendere una decisione significativa senza il consenso di ognuno di essi. E' dunque l'Assemblea Generale dell'Onu (AG) che dovrebbe prendere per prima l'iniziativa, puntualizzando, in particolare, che nella fattispecie si sta occupando non della situazione irachena corrente ma degli aspetti giuridici dell'attacco anglo-statunitense del marzo 2003. Dell'Iraq sta continuando ad occuparsi stabilmente infatti il CdS e, quando quest'ultimo approva una risoluzione in cui dichiara di occuparsi in modo continuativo di una questione, in base alla Carta dell'Onu l'AG non può più occuparsene.
L'AG potrebbe, in particolare, richiedere con urgenza un parere alla Corte internazionale di giustizia (Cig) sulla legittimità di quell'attacco. La Cig è un altro organo dell'Onu ed è tenuta a fornire pareri giuridici su richiesta dell'AG o del CdS. E' indubbio che, se la Cig si baserà sul diritto internazionale e non sulla "legge del più forte", il suo parere non potrà che affermare che l'attacco era privo di legittimità ed ha costituito dunque un'aggressione. Sulla base anche di tale parere e di un'eventuale risoluzione dell'AG sull'argomento, i governi di una serie di paesi potrebbero richiedere l'immediato ritiro delle truppe anglo-statunitensi (e dei loro alleati) dall'Iraq, la loro sostituzione con i "caschi blu" dell'Onu, la cessazione di ogni pretesa di ingerenza da parte di Washington e Londra (e dei governi che hanno appoggiato la loro invasione) negli attuali affari iracheni, e il fatto che tutte le spese dell'Onu connesse a questa vicenda vengano appunto addebitat! e ai due governi in questione.
Se questi ultimi accetteranno, finalmente si otterrà l'obiettivo primario di un approccio umanamente sensato e giuridicamente corretto all'attuale vicenda irachena. Se invece rifiuteranno (come appare estremamente probabile), il CdS potrebbe decidere di intervenire in questa controversia tra nazioni, sulla base appunto del cap. VI della Carta dell'Onu. In effetti, il rifiuto di Washington e Londra di accettare le richieste in questione (fondate tra l'altro sulla semplice applicazione del diritto vigente) avrebbe la tendenziale conseguenza di rafforzare e prolungare una serie di tensioni socio-politiche e culturali dalle quali possono insorgere gravi rischi per lo meno per la sicurezza internazionale, a causa - in breve - della "minaccia terroristica" che dal settembre 2001 opera da un capo all'altro del mondo in palese connessione con gli effetti economici e sociali della politica estera statunitense.

Il contenzioso e il ruolo statutario dell'Onu
Il CdS potrebbe così raccomandare una soluzione per la controversia senza temere il diritto di veto di Washington e Londra, che non potrebbero esercitarlo in quanto parti in causa in tale controversia. Quando opera in base al cap. VI, il CdS non può decidere azioni o sanzioni (queste appartengono al cap. VII); però, una risoluzione in cui il CdS - facendo eventualmente riferimento anche al parere della Cig - facesse proprie le richieste già delineate avrebbe un profondo significato politico per l'intero mondo: diventerebbe chiaro che esiste non un contenzioso tra la popolazione irachena e il diritto internazionale da un lato e le maggiori multinazionali petrolifere, Washington, Londra, l'Onu, Madrid, Roma, Varsavia, ecc. dall'altro; ma un contenzioso tra la popolazione irachena, il diritto internazionale e l'Onu da un lato e quelle multinazionali, Washington, Londra e gli eventuali alleati rimasti loro dall'altro. In altre parole, l'Onu potrebbe riprendere di fronte all'inte! ro mondo il suo originario ruolo statutario di difensore della pace e della giustizia.
Tutto questo avrebbe tendenzialmente, inoltre, due ulteriori effetti di fondo nella comunità internazionale.
In primo luogo, favorirebbe in essa la diffusione dell'idea - quanto mai fondamentale per un'adeguata attuazione dei princìpi di giustizia ed equità del diritto - che in caso di gravi violazioni del diritto internazionale si possano applicare sanzioni politico-economiche non solo a paesi relativamente piccoli e poveri come l'Iraq del 1990 ma anche a paesi relativamente grandi e ricchi come gli Usa del 2003. Tra l'altro, se è vero che l'Onu è praticamente impossibilitata ad agire in questo senso nei confronti dei 5 paesi con diritto di veto e dei loro principali alleati (ai quali è comunemente allargata la protezione fornita da quel diritto di veto), è altrettanto vero che all'occorrenza - quando cioè con un veto si pretende di "nascondere" gravi violazioni - la comunità internazionale potrebbe prendere provvedimenti sanzionatori anche senza ricorrere ad un'Onu che, appunto, viene tipicamente ingessata e paralizzata dai governi dell'uno o dell'altro di quei 5 paesi ogni vol! ta che ciò fa loro comodo.
In secondo luogo, aiuterebbe la comunità internazionale ad avvicinarsi a quella ormai indispensabile rifondazione delle Nazioni Unite basata sull'equità e sui diritti umani che è invocata già da tempo da tantissime personalità e che, in pratica, risulta essere l'unica possibilità per riuscire ad affrontare in modo vitale ed utile all'umanità le contraddizioni interne che stanno distruggendo l'Onu (2).

Un percorso reale di giustizia
A fianco di questi passi realizzabili nell'ambito dell'Onu, vi è anche un possibile percorso giudiziario che è del tutto indipendente da essi benchè essi potrebbero certo facilitarlo. A questo riguardo, va ricordato che nella Carta di Norimberga - che nel 1945 ha posto le basi per processare i crimini più gravi commessi dai nazisti - si riconoscono come «*crimini contro la pace* [...] la pianificazione, la preparazione, l'avvio o l'attuazione di una guerra di aggressione, o di una guerra in violazione di trattati, accordi o impegni internazionali, o la partecipazione ad un piano comune o ad una cospirazione per la realizzazione di qualcuno degli atti succitati». Successivamente, nel 1950, la stessa Onu ha sancito un valore di attualità e di legge internazionale ai Princìpi di tale Carta (compresi i punti appena citati), specificando che chiunque sia autore o complice di uno dei crimini in essa elencati è internazionalmente soggetto a procedimento giudiziario e, se riconosciu! to colpevole, a una pena (3).
Ciò significa che qualsiasi tribunale penale del mondo dovrebbe aver automaticamente giurisdizione sui crimini riconosciuti nei Princìpi di Norimberga, chiunque li abbia commessi e dovunque abbiano avuto luogo. In Italia, p. es., questa giurisdizione è riconosciuta addirittura in modo esplicito dalla Costituzione nel suo art. 10, che precisa che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» (4).
E' dunque possibile, pressochè in qualsiasi paese del mondo, fare passi per dare inizio ad un procedimento giudiziario per "crimini contro la pace" a coloro che hanno gravemente violato i Princìpi di Norimberga nel marzo 2003 in Iraq. Ciò non significa che, nel caso in cui in qualche nazione un tribunale riconosca colpevoli di ciò un certo numero di esponenti delle gerarchie politico-militari di Usa e G. Bretagna, questi due Stati siano tenuti ad estradare verso quella o quelle nazioni le persone in questione. Però, significa senza ombra di dubbio che tali persone non potrebbero più mettere piede in tali nazioni senza finire in prigione per "crimini contro la pace" e, nel contempo, che un tale procedimento giudiziario costituirebbe un significativo precedente per altri procedimenti in qualsiasi nazione sulla stessa questione o su ulteriori simili questioni che purtroppo si presentassero in futuro (5).
Perchè mai il diritto deve esistere - come esiste giustamente a tutela del benessere degli individui - quando si tratta di furti, danneggiamenti alla proprietà privata, diffamazione, lesioni, ecc., ma non deve esistere per crimini molto più gravi come una guerra non certo difensiva, con tutta la sua colossale corona di morti, feriti, devastazioni, pressochè inevitabili ritorsioni, e così via?

I cittadini e la pace
I percorsi qui delineati hanno come uno dei loro obiettivi quello di mostrare che nell'ambito della vita diplomatica e giudiziaria internazionale non è per niente ineluttabile quanto sta succedendo in Iraq dal marzo 2003: al contrario, vi sono ampi spazi d'azione per affermare l'etica, il diritto, la correttezza umana e la pace. Se i governi non si addentrano in tali spazi non è perchè non vi sono possibilità giuridiche o perchè il diritto di veto di un governo nel CdS può coprire tutto: al contrario, tale veto non può coprire tutto e le possibilità giuridiche ci sono. Se un governo in questi mesi non percorre con costanza e decisione la strada della pace e del difendere il rispetto della legalità internazionale, è solo perchè preferisce inchinarsi agli interessi delle maggiori multinazionali petrolifere e dei loro mentori politici e ai crimini contro la pace.
Ma i governi devono anche rendere conto ai cittadini, per lo meno nei paesi in cui questi ultimi sono riusciti, nel corso dei secoli, a conquistarsi, di solito faticosamente, un po' di democrazia. Nei mesi che hanno preceduto l'attacco del marzo 2003, vi è stato un movimento internazionale a favore della pace sostenuto da miliardi di persone da un capo all'altro del pianeta. Fra i mezzi per continuare a cercare di difendere la vita, la pace e la giustizia in campo internazionale vi sono anche quelli qui accennati. E la "società civile" può fare molto riguardo ad essi: attraverso la discussione e l'approfondimento sul loro significato e sulle loro possibilità attuative; attraverso pressioni sulle forze politiche; attraverso le scelte elettorali; ed eventualmente, nei modi e tempi che risultassero più opportuni, attraverso specifiche iniziative in campo giudiziario.

Note
(1) Possibilmente, i principali rappresentanti di tale personale dovrebbero aver già espresso pubblicamente nei mesi scorsi la loro contrarietà all'assalto anglo-statunitense all'Iraq.
(2) Cfr. p. es. Onu, Onu! Che fare?, su Rocca n.10/2003.
(3) Oltre ai "crimini contro la pace", la Carta e i Princìpi di Norimberga prendono in esame anche i "crimini di guerra" e i "crimini contro l'umanità".
(4) Per approfondimenti si veda p. es. Commentario della Costituzione - Principii fondamentali, a cura di Giuseppe Branca (Zanichelli / Soc. Ed. del Foro Italiano, 1975).
(5) Naturalmente, nulla impedirebbe che procedimenti simili possano venire aperti anche in Usa e G. Bretagna, dove oltre tutto vi sarebbero ipotesi di reato ancor più vaste, per molteplici violazioni della Costituzione e di altre leggi nazionali.

Note: http://www.rocca.cittadella.org

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