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Genocidio. Cosa dicono gli atti internazionali

Nel 1948 gli Stati ONU decisero di impedire il ripetersi di azioni di genocidio e di vigilare per prevenirle e punirle
27 maggio 2024

L’Organizzazione delle Nazioni Unite raccoglie quasi tutti gli Stati del pianeta.

E' sempre toccante leggere che la Carta istitutiva delle Nazioni Unite del 1945 inizia con queste parole: “Noi, popoli delle Nazioni Uniti, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra...”, per poi spiegare che gli Stati sono decisi a praticare la tolleranza, ad unire le loro forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale e ad assicurare che la forza delle armi non sarà usata, se non nell'interesse comune.

Nel 1948, con la Risoluzione n. 260, l’Assemblea Generale approva la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio”, un reato gravissimo ma non un crimine di guerra, potendo essere compiuto anche in tempo di pace. L’individuo, quindi, il cui diritto alla vita e all'integrità e dignità materiale e morale viene naturalmente già riconosciuto da altri fondamentali accordi internazionali, quando la violenza è perpetrata nei suoi confronti come parte di una comunità che si vuole colpire, trova qui una tutela particolare, come particolare ed orribile è la persecuzione e la forza distruttrice contro cui dovrebbe resistere.

E' innanzitutto indispensabile leggere la definizione di genocidio. 

L’articolo ll della Convenzione individua le azioni che integrano il reato, mentre l’articolo III precisa i comportamenti che devono essere perseguiti e puniti. La responsabilità penale può essere accertata sia in capo agli Stati che in capo ai singoli individui che ne sono autori. Per prevenire, far cessare e punire atti di genocidio possono essere chiamati ad intervenire i Tribunali nazionali, i Tribunali internazionali e le Istituzioni ONU, tra cui la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja.

In Italia si applica la legge 962, approvata nel 1967.

Articolo II

Genocidi

Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

  1. a) uccisione di membri del gruppo;
  2. b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
  3. c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
  4. d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
  5. e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Articolo III.

Saranno puniti i seguenti atti:

  1. a) il genocidio;
  2. b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
  3. c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
  4. d) il tentativo di genocidio;
  5. e) la complicità nel genocidio.

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