Le norme militari sull'obbedienza
Qui sotto sono riporatate le norme militari che hanno superato il concetto di obbedienza "cieca" e che hanno introdotto il principio innovativo secondo cui il "militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine".
Il militare ha infatti il dovere di essere sempre fedele al suo giuramento, che recita:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".
La legge 382/78 recita all'articolo 1: "Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali. Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità".
L'art.25 comma 1 del Regolamento di disciplina militare stabilisce: "Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento".
"Nei limiti delle norme di legge" significa esattamente nei limiti dell'articolo 1 della legge 382/78 che pone come compito delle Forme Armate i seguenti:
- assicurare la difesa della Patria;
- concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni;
- soccorrere la collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
Non è contemplato alcun attacco preventivo che sarebbe in palese contrasto con l'articolo 11 della Costituzione.
Pertanto si offre ai militari democratici e fedeli alla Costituzione l'opportunità di non eseguire gli ordini in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento di disciplina militare e in ossequio al giuramento prestato.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE
Decreto del Presidente della Repubblica 11/07/1986 Num. 545
(in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214).
Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
Articolo 5
L'obbedienza.
1. L'obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio ed alla disciplina, in conformità al giuramento prestato. 2. Il dovere dell'obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dalla legge e dal successivo art. 25.
Articolo 25
Esecuzione di ordini.
1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti delle relative norme di legge e di regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:
a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;
b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;
c) far presente, ove sussista, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine ed informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.
2. Il militare al quale venga impartito un ordine che non ritenga conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto ad eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme di principio, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine ed informare al più presto i superiori.
Per l'intero regolamento: http://www.militari.org/Legge_disciplina_dpr_545.htm
LEGGE 382/1978
NORME DI PRINCIPIO SULLA DISCIPLINA MILITARE
Articolo 1
Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.
Compito dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.
Articolo 2
I militari prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".
Per l'intera legge: http://www.ficiesserc.org/html/leggi/lex_382-78.htm
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