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4 Novembre

Si può esporre la bandiera della pace durante la parata militare?

Ecco le norme da rispettare per poter esporre il vessillo arcobaleno durante le celebrazioni ufficiali.

La bandiera della pace esposta a Taranto durante la commemorazione del 4 novembre in piazza della Vittoria

La disciplina è data dagli articoli 18 - 24 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 - 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940.

In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in "luogo pubblico" (ad esempio una piazza, una via…).

Quanto alla "riunione", essa è caratterizzata dalla presenza di più persone che si incontrino per un fine determinato, in ciò distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice agglomerazione.

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che non vi è obbligo di avviso quando, per le ridottissime dimensioni della riunione, non può esservi, neppure in astratto, alcuna lesione dell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A ciò deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che può esservi riunione anche in un raggruppamento di persone "sollecitato da un appello estemporaneo".

L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che "Quando, in occasione di riunioni…in luogo pubblico…avvengono manifestazioni o grida sediziose…le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti".

L'articolo 654 cp, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose.

Sull'aggettivo "sediziose" la Corte di Cassazione - con espresso riferimento alla riunione sediziosa - ha precisato che è tale quella nella quale "si manifesta ostilità verso la pubblica autorità".

La giurisprudenza di merito ha chiarito che l'atteggiamento è sedizioso quando "implica ribellione ed ostilità e risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico".

Quanto allo striscione, è da ricordare la scriminante dell'articolo 4 u.c. della legge 110/1975 che esclude, dal novero delle armi ai fini delle disposizioni penali dell'articolo stesso - rubricato "Porto di armi od oggetti atti ad offendere" - le aste degli striscioni utilizzati nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, sempre che gli stessi non vengano adoperati come oggetti contundenti.

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